CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 07628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza di questa Corte in data 04/11/2021; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 43111/21 emessa in data 04-11-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 03-05-2021, confermativa del provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al delitto di associazione a delinquere e a reati tributari; rilevato che, nella sentenza e del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio, per mero errore materiale, l'anno di nascita del ricorrente è indicato nel 1960 e non nel 1979, come risulta dalla documentazione acquisita; [OSCURATO:PERSONA] a tale errore materiale, costituente una mera svista, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio del 4 novembre 2021 di questa Sezione della Corte, nonché dell'intestazione della sentenza n. 43111/2021 (procedimento R.G.N. 24842/2021), nel senso che la data di nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve essere indicata nel 13-01-1979, e non nel 13-01-1960. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 08 febbraio 2022. liereresten59,