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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31345/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso introduce un tema di giudizio — la contestazione riguardante la recidiva- non devoluto alla Corte del merito e non prospettabili per I prima volta in sede di legittimità e per altro verso, quanto alla configurabilità del reato contestato — l'ipotesi di cui ai commi 1 2 dell'art 334 cp- replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.MAilWso ---,---------- '-'"----:-"--- ,, . , ------ 0., `';'7"-i " [OSCURATO:PERSONA]'f'.' " 14 AGO 2026 L'ASSISTENTE P ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso introduce un tema di giudizio — la contestazione riguardante la recidiva- non devoluto alla Corte del merito e non prospettabili per I prima volta in sede di legittimità e per altro verso, quanto alla configurabilità del reato contestato — l'ipotesi di cui ai commi 1 2 dell'art 334 cp- replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MAilWso ---,---------- '-'"----:-"--- ,, . , ------ 0., `';'7"-i " [OSCURATO:PERSONA]'f'.' " 14 AGO 2026 L'ASSISTENTE P ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i me
Sentenza Cassazione n. 31345/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris