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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 42260/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Non è presente nessun avvocato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale dì Pavia, sezione riesame, con ordinanza del 18/11/2021 ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 7/10/2021, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di "[OSCURATO:PERSONA]", del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente, ex art. 603-bis 2 cod.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco (o, in caso di incapienza dei predetti, a carico della predetta società) fino alla concorrenza della somma di euro 167.155,82.

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione di legge in relazione alla dichiarata competenza territoriale del Tribunale di Pavia.

II) Violazione di legge in relazione allo stato di bisogno richiesto dall'art. 603-bis cod. pen.

III) Nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione assente con riferimento al requisito della consapevolezza dello stato di bisogno in ordine all'asserita violazione dell'art. 603-bis cod. pen.

IV) Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 603- bis 2 cod. pen. in relazione al profitto confiscabile.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. formalizzata dal difensore del ricorrente munito di procura speciale all'uopo rilasciata.

La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale.

3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Non è presente nessun avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale dì Pavia, sezione riesame, con ordinanza del 18/11/2021 ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 7/10/2021, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di "[OSCURATO:PERSONA]", del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente, ex art. 603-bis 2 cod.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco (o, in caso di incapienza dei predetti, a carico della predetta società) fino alla concorrenza della somma di euro 167.155,82. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge in relazione alla dichiarata competenza territoriale del Tribunale di Pavia. II) Violazione di legge in relazione allo stato di bisogno richiesto dall'art. 603-bis cod. pen. III) Nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione assente con riferimento al requisito della consapevolezza dello stato di bisogno in ordine all'asserita violazione dell'art. 603-bis cod. pen. IV) Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 603- bis 2 cod. pen. in relazione al profitto confiscabile. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. formalizzata dal difensore del ricorrente munito di procura speciale all'uopo rilasciata. La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale. 3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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