CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. G -2' ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28278/2017 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 31 maggio 2017 n. 3212/16/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 aprile 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 31 maggio 2017 n. 3212/16/2017, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo del proprio autoveicolo in dipendenza di cartella di pagamento, nel giudizio riassunto dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario, con ordinanza depositata dal Tribunale di Roma il 20 luglio 2015, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti delrEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 7 aprile 2016 n. 8342/31/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 17 dicembre 2013 n. 595/03/2013, la quale aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, con riguardo all'impugnazione della cartella di pagamento, era destinata a prevalere rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza depositata dal Tribunale di Roma - Sezione di [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2013 n. 98/2013, la quale aveva annullato la cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod proc. civ., in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il giudicato tributario dovesse prevalere sul giudicato civile con la conseguente conservazione della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41178). 1.2 Nella specie, il ricorso è palesemente carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto né richiamato in modo specifico il contenuto di alcuno dei giudicati confliggenti, per cui il collegio non è messo in grado di valutare la portata delle doglianze prospettate in sede di legittimità circa la relazione tra le decisioni rese dai diversi giudici. 2. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 14 april