Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 23975/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13249/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 738 /2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 3 / 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 26/6/2025; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: - la ricorrente, con atto in data 9/6/2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ma, in difetto di adesione delle relative controparti, è pronunciata la condanna alle spese Ric. 2021n.13249 - Sez. 1 – CC del 26 giugno 20 2 5 nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.); - il Fallimento controricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per cui, a norma dell’art. 133 T.U.S.G., la condanna dev’essere pronunciata a favore dell’Erarioe, come da parte statuitiva, riflette nella misura finale la disamina della lite, delle difese e dell’andamento del giudizio; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento e, per esso, allo Stato le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13249/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 738 /2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 3 / 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 26/6/2025; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: - la ricorrente, con atto in data 9/6/2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ma, in difetto di adesione delle relative controparti, è pronunciata la condanna alle spese Ric. 2021n.13249 - Sez. 1 – CC del 26 giugno 20 2 5 nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.); - il Fallimento controricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per cui, a norma dell’art. 133 T.U.S.G., la condanna dev’essere pronunciata a favore dell’Erarioe, come da parte statuitiva, riflette nella misura finale la disamina della lite, delle difese e dell’andamento del giudizio; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento e, per esso, allo Stato le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion
Sentenza Cassazione n. 23975/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris