CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Ancona in composizione collegialen.737/2020 depositata il 9.7.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 deld.lgs. n.150/2011, chiedeva al Tribunale di Ancona in composizionecollegiale la liquidazione dei compensi e il pagamento da parte dell’ErarioNumero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026della complessiva somma di euro 13.470,00, oltre accessori, riepilogata lapropria attività difensiva svolta in favore dei beneficiari dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato rispettivamente in una causa di scioglimentodi matrimonio civile, in una causa di separazione giudiziale ed in unacausa di modifica delle condizioni di separazione svoltesi davanti aquell'ufficio.In particolare, l’istante esponeva che in separate procedure aveva difesotre persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e che in tutti igiudizi aveva depositato le istanze di liquidazione dopo la loro definizionedel merito con sentenza o con ordinanza da parte del giudice competente.Nella prima procedura le sue richieste erano state disattese dapprima peril mancato rinvenimento dell'istanza di liquidazione, e poi, quantoall'istanza di liquidazione del compenso del 26.5.2016, neppure a seguitodel sollecito del 29.10.2017.Nella seconda procedura non era stato adottato alcun provvedimento dalgiudice della causa di separazione giudiziale sull'istanza di liquidazione delcompenso del 26.5.2016, neppure a seguito del sollecito del 29.10.2017.Nella terza procedura l'istanza di liquidazione del compenso professionaledel 16.9.2016 era stata invece dichiarata inammissibile il 17.10.2016, inquanto la liquidazione sarebbe potuta avvenire al più tardicontemporaneamente al provvedimento conclusivo del procedimentocamerale di modifica delle condizioni di separazione.Soltanto in merito alla prima procedura il ricorrente aveva propostoopposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2012 (d'ora in poi TUSG), inesito alla quale, confermati i due provvedimenti che avevano disatteso lasua istanza di liquidazione del compenso, si era affermato che ilprofessionista, una volta concluso il giudizio di merito al quale il patrociniosi riferiva e venuto meno il potere di quel giudice di procedere allaliquidazione del compenso, avrebbe potuto richiedere quest'ultimoNumero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026TUSG non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio del diritto alcompenso del professionista.Il Tribunale di Ancona in composizione collegiale si pronunciavadichiarando inammissibile il ricorso, in quanto il provvedimento di diniegodella liquidazione era impugnabile con opposizione ex artt. 84- 170 TUSG,avverso il quale doveva essere proposto ricorso per cassazione. Pertanto,il decorso dei termini di ricorso per cassazione avverso il provvedimento dirigetto dell’opposizione ex art. 170 TUSG, relativo alla prima procedura,non rendeva praticabile la via alternativa del giudizio ordinario diliquidazione del compenso al difensore, trattandosi di una proceduradefinita e non più sindacabile.Quanto, invece, al terzo giudizio, il ricorrente non aveva neppureimpugnato il decreto di rigetto con opposizione ex art. 170 TUSG edoperava pertanto la stessa preclusione.Per la seconda procedura, invece, si riteneva impraticabile la liquidazionedel compenso in un giudizio autonomo quale quello introdottodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto restava competente il giudice di fase sullabase della sopravvenuta modifica dell'art. 83 del TUSG con l'introduzionedel comma 3 bis, e sulla base dell'orientamento recentemente mutatodella giurisprudenza della Suprema Corte circa il perpetuarsi del potere delgiudice di fase, di liquidazione dei compensi agli avvocati delle partiammesse al patrocinio dello Stato, anche dopo la conclusione del suogiudizio.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidandosi a tre motivi, supportati da memoria.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) e 4) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2909c.c., 83, 84 e 170 TUSG, 14 preleggi c.c. e 24 e 111 Cost., nonché laNumero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 110 e112 c.p.c., in quanto non risulterebbero esserci ragioni ostative a che ladomanda di riconoscimento del diritto di pagamento dei compensi possaessere oggetto di giudizio autonomo, introdotto con rito civile ordinario,piuttosto che del procedimento per l'opposizione alla liquidazione deglionorari previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2022 (TUSG).2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., parte ricorrente prospetta la violazione degli articoli 6 e13 CEDU e 24 e 111 Cost., non avendo il Tribunale esaminato le istanzeper la liquidazione dei compensi.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., ci siduole della violazione degli articoli 24 e 111 Cost, atteso che il Tribunaleavrebbe fatto applicazione di un sopravvenuto orientamento della Corte dicassazione, senza considerare che, quando è stata dichiaratainammissibile la domanda di liquidazione relativa alla terza procedura erigettata l’opposizione relativa alla prima procedura, era prevalentel’orientamento secondo cui il potere del giudice di liquidare qualsiasi spesariferibile al processo veniva meno con la definizione del giudizio. Apparivaquindi inutile l’opposizione ex art. 170 TUSG in quanto destinata ad essererigettata.4. Preliminarmente occorre rilevare che correttamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso straordinario a questa Corte avverso l'ordinanza delTribunale di Ancona in composizione collegiale, che in conformità alla suarichiesta è stata emessa ex art. 702-bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150/2011,con conseguente inappellabilità ex art. 15 di tale decreto, pur trattandosidi una controversia promossa da professionista nei confronti del Ministerodella Giustizia per il pagamento di compensi di clienti patrocinati in causecivili ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e non nei confronti deiclienti.Numero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026Alla procedura non sarebbe stato applicabile il rito sommario specialeprevisto dall'art. 14 cit., valevole per i giudizi tra professionisti e clienti(Cass. n. 32743/2023); tuttavia, per individuare il regime d'impugnazione,è stato correttamente utilizzato il principio dell'apparenza, che impone difare riferimento esclusivo alla qualificazione data dal giudice alprovvedimento impugnato e non alla sostanza dello stesso (vedi in talsenso Cass. sez. lav. n.14692/2025; Cass. n.3484/2024) econseguentemente della regola, dettata dall'art. 15 del d.lgs. n.150/2011, dell'inappellabilità dei provvedimenti adottati all'esito delprocedimento sommario speciale degli articoli 14 e seguenti del d.lgs. n.150/2011, che prima della riforma del 2023 prevedeva la competenza delTribunale in composizione collegiale.5. Tanto premesso, la Corte osserva che i tre motivi di ricorso, per la loroconnessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.5.1. Giova premettere che l'ordinanza impugnata, a pagina 3, haaffermato che l'inutile decorso del termine per proporre ricorso incassazione avverso il provvedimento emesso a seguito di opposizione exart. 170 TUSG per la prima procedura, e la mancata proposizionedell'opposizione ex art. 170 TUSG avverso il diniego di liquidazione per laterza procedura, motivato sempre dal difetto di potere liquidatorio delgiudice del merito, rendevano impraticabile la strada del giudizio ordinarioper il conseguimento della liquidazione dei relativi compensi, come se sifosse formato un giudicato negativo preclusivo.[OSCURATO:PERSONA] rileva, al contrario, che per giurisprudenza consolidata di questaCorte, perché una pronuncia giudiziale possa acquisire valore di giudicatosostanziale, preclusivo rispetto ad un diritto fatto valere, è necessario chela pronuncia abbia un contenuto decisorio sostanziale. La statuizione suuna questione di rito, infatti, dà luogo soltanto al giudicato formale ed haeffetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa,pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in sensoNumero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio(Cass. n.23130/2020; Cass. sez. lav. n.10641/2019; Cass.n.13614/2010).Nel caso di specie, sia il rigetto dell'opposizione ex art. 170 TUSG per laprima procedura, sia il diniego della liquidazione del compenso per la terzaprocedura sono intervenuti non per ragioni di merito, ma perché si èritenuto, peraltro erroneamente, che in base all'art. 83 comma 3-bis delt.u. cit., il giudice del merito una volta esaurito il giudizio di suacompetenza non disponesse più del potere di liquidare il compenso delprofessionista che aveva patrocinato a spese dello Stato una delle parti diquei giudizi, e si è attribuita efficacia preclusiva al giudicato cosìformatosi.Ne deriva che ben poteva e doveva essere liquidato il compenso spettanteal professionista nell'autonomo procedimento ex artt. 702-bis c.p.c. e 14del d.lgs. n. 150/2011 dallo stesso promosso, anche perché l'erratainterpretazione dell'esistenza di un giudicato sostanziale preclusivo hafinito per negare totalmente il diritto del ricorrente ad ottenere unapronuncia di merito sul suo diritto al compenso nell'ambito di un giustoprocesso, con lesione del suo diritto di difesa, in contrasto con gli articoli 6e 13 CEDU e con gli articoli 24 e 111 della Costituzione.5.2. Venendo ora all'esame della statuizione impugnata relativa allaseconda procedura, il Tribunale di Ancona ha negato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] laliquidazione del compenso relativo in un giudizio autonomo, ledendoanche sotto questo profilo il diritto del professionista di ottenere unapronuncia di merito sul suo compenso entro un tempo ragionevole.Giova ricordare, in proposito, che questa Corte, con un orientamento alquale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, ha stabilitoche in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico deldifensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbiaNumero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia delprovvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, néimpedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo averpronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, inchiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto dipagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude ilgiudizio (così la suindicata sentenza n. 22448 del 2019, ribadita anche inseguito; v. l’ordinanza n. 19478 del 2025).Tale orientamento, correttamente richiamato dall’odierno ricorrente nelterzo motivo, doveva essere noto al Tribunale di Ancona, la cui decisionequi in esame è stata pubblicata nel 2020, quindi in epoca successiva.Ciò comporta che la mancata presentazione della richiesta entro i terminidi pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui l’attivitàprofessionale si riferisce non riveste alcun effetto preclusivo in danno deldifensore che ha svolto la propria attività.Anche in questo caso, pertanto, rimaneva del tutto inalterato il potere-dovere del giudice di esaminare nel merito la richiesta di rimborsoavanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. A tanto provvederà il giudice di rinvio.6. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.Il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Ancona, in diversacomposizione collegiale, il quale esaminerà il merito delle domande diliquidazione dei compensi per tutte e tre le procedure, erroneamenteritenute inammissibili, attenendosi alle indicazioni della presentedecisione.Al giudice di rinvio è affidato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia alTribunale di Ancona, in diversa composizione collegiale, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 24678/2020Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 20508/2026Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente