CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 09324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11328-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di coniuge superstite e titolare del trattamento di reversibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 459/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO – ROMA, depositata il 5/11//2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 227/2019 (non notificata), la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania rigettava la domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe diretta al riconoscimento del loro diritto a veder compresa nella base di calcolo per il trattamento di quiescenza l’indennità di funzione od operativa prevista dall’art. 18 del D.P.C.M. n. 8 del 1980, corrisposta durante il servizio. 2. Decidendo sull’appello formulato dai soccombenti ricorrenti e nella costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello lo rigettava con sentenza n. 459/2021 (pubblicata il 5 novembre 2021). A sostegno dell’adottata pronuncia, il citato giudice contabile di appello, soprassedendo sull’eccezione pregiudiziale avanzata dalla difesa erariale relativa alla supposta tardività del gravame e ritenendo di decidere in base al criterio della ragione più liquida stante l’evidente infondatezza dell’impugnazione, rilevava la correttezza della sentenza del giudice di primo grado reiterando il principio affermato dalla Sezioni riunite della stessa Corte dei conti che, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, aveva statuito che l’art. 2, nono comma, della legge n. 335/1995 non aveva abrogato l’art. 18 del citato D.P.C.M. n. 8/1980, nella parte in cui –per l’appunto –prevedeva la non pensionabilità dell’indennità di funzione od operativa. Al riguardo, il giudice di secondo grado – nel ravvisare l’inidoneità delle ragioni prospettate dagli appellanti con le loro censure – riconfermava che la disciplina di cui al ricordato D.P.C.M. n. 8/1980 doveva ritenersi caratterizzata da evidenti e non contestati connotati di specialità, resi del resto evidenti dalla stessa fonte della potestà regolamentare (ovvero dall’art. 7, comma 2, della legge n. 801/1977), con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri della Difesa, dell’Interno e del Tesoro erano stati autorizzati ad emanare un apposito regolamento “anche in deroga ad ogni disposizione vigente”, dovendosi, peraltro, escludere l’ipotesi dell’abrogazione per incompatibilità, alla stregua dell’applicabilità del principio generale secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”. Proprio sulla scorta della piena condivisibilità dell’approdo raggiunto dalle Sezioni riunite con la richiamata sentenza, il giudice di appello riteneva irrilevanti le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, rilevando anche l’inammissibilità dell’eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla norma regolamentare applicata, siccome non avente quest’ultima natura di legge o di atto avente forza di legge. In ogni caso, il giudice di secondo grado ravvisava la manifesta infondatezza di detta eccezione sul presupposto della considerazione che l’eventuale sussistenza di deroghe rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego non comporta, comunque, una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza in virtù della peculiare natura della normativa di settore. 3. Avverso la indicata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni unite (recante l’intestazione di “ricorso per regolamento facoltativo di competenza”) gli appellanti soccombenti, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo, i ricorrenti (la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella qualità specificata nell’intestazione) denunciano il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che – pur rilevandosi come rientrino nella giurisdizione esclusiva di tale giudice le controversie che concernono la misura, il sorgere ed il modificarsi del diritto a pensione, con riferimento tanto alla liquidazione del trattamento pensionistico, quanto alla determinazione della base pensionabile inerenti ai trattamenti pensionistici a favore dei pubblici dipendenti – tuttavia, in merito alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto, vada ritenuta sussistente, “ratione temporis”, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò sul presupposto che le predette indennità costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua causa generatrice nella prestazione resa in costanza di servizio, trattandosi, pertanto, di materia estranea al trattamento pensionistico e, in quanto tale, non rientrante nella giurisdizione contabile. Con tale motivo, i ricorrenti deducono, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 14 del d. lgs. n. 174/2016 (cod. giust. cont.), nonché la violazione dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.). Essi (compreso il sig. [OSCURATO:PERSONA], per il quale risulta costituito in questa sede il coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA]), tutti già dipendenti dello Stato provenienti dai ruoli delle [OSCURATO:PERSONA] e di Polizia, trasferiti, su loro consenso, nei ruoli istituiti con l’art. 7 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, lamentano che la sentenza impugnata resa dalla terza sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti avrebbe erroneamente circoscritto l’oggetto del giudizio di appello, rilevando come la sua cognizione non potesse estendersi ad ulteriori doglianze alla luce della decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 29 gennaio 2018 n. 2/QM, mentre il giudizio di revocazione era fondato sul rinvenimento di nuovo documento, costituito dalla Circolare del Segretario Generale del CESIS N. 325-26/3136 del 23 gennaio 1998, dalla quale, si evincerebbe, secondo i ricorrenti, che l’Amministrazione avrebbe sempre operato, in virtù del riferimento all’art. 56 del d.P.C.M. n. 8/1980, un rinvio recettizio alla disciplina pensionistica generale del pubblico impiego. Chiedono, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, rilevando che le predette indennità costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua causa generatrice nella prestazione resa in costanza di servizio, trattandosi di materia estranea al trattamento pensionistico e, quindi, estranea alla giurisdizione della Corte dei conti, concludendo nel senso che la giurisdizione in materia debba radicarsi in capo al giudice amministrativo, dopo avere peraltro, contraddittoriamente, nell’esposizione del motivo di ricorso, prospettato la devoluzione della controversia al giudice ordinario. 1.1. Ritengono queste Sezioni unite che il motivo, così come il ricorso su di esso esclusivamente basato, è inammissibile. 1.2. Va premesso che, seppur erroneamente rubricato come regolamento facoltativo di competenza ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., il ricorso deve essere correttamente qualificato come proposto ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., All. 1, 207 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, e 111, comma 8, Cost., per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice speciale che ha reso la pronuncia impugnata. 1.3. Orbene, dall’esposizione del fatto processuale come riportato dagli stessi ricorrenti, non è assolutamente revocabile in dubbio - a fronte di una vicenda il cui nucleo essenziale, quanto alla questione di diritto ivi affrontata, imperniata sul rapporto tra l’art. 18 del d.P.C.M. n. 8/1980 e l’art. 2 della l. n. 335/1995, è rimasto sostanzialmente lo stesso, sin dalla proposizione della domanda originaria, passando attraverso il ricorso in appello avverso la sentenza sfavorevole nel merito resa in primo grado e quindi al successivo giudizio di revocazione avverso la sentenza resa in grado d’appello - che mai sia stato dai ricorrenti denunciato, prima del ricorso ora in esame, il difetto di giurisdizione del giudice contabile. 1.3.1. Ciò comporta che - applicando i noti principi di cui a Cass. SU 9 ottobre 2008, n. 24883 (tra le molte successive conformi si vedano Cass. SU, ord. 13 giugno 2011, n. 12905; Cass. SU, 27 aprile 2018, n. 19782; Cass. SU, ord. 20 luglio 2022, n. 22687; Cass. SU, 29 novembre 2017, n. 28503, quest’ultima con specifico riferimento ad impugnazione di sentenza resa dal giudice contabile) recepiti nella formulazione dell’attuale All. 1, art. 15 d.lgs. n. 174/2016, che, stabilita al primo comma la rilevabilità d’ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione, al secondo comma prevede che «nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione» - avendo la pronuncia di primo grado, che ha pronunciato nel merito rigettando la domanda dei ricorrenti, implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile adito, senza che detta statuizione implicita fosse stata oggetto di gravame con il ricorso in appello, quanto alla giurisdizione, in materia, del giudice contabile, dinanzi al quale doveva essere conseguentemente radicato anche il successivo ricorso per revocazione, deve ritenersi formato pertanto il giudicato interno, ciò determinando l’inammissibilità del presente ricorso. Alla medesima conclusione sono pervenute le ordinanze di queste Sezioni Unite nn. 36052, 36053, 36054 e 36055 del 2022, nonché, da ultimo, l’ordinanza n. 5513 del 2023 rese in analoghe controversie. 2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri dei compensi del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, dell’ulteriore importo a titolo