CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 15624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento depositato il 15 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso i provvedimenti con i quali la medesima Corte aveva negato l'inoltro di due telegrammi indirizzati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], essendo soggetti detenuti in regime differenziato, con il divieto di comunicazione con altri detenuti. Viene rilevato che priva di conferma probatoria era l'assunto in ordine alla sussistenza di una relazione di parentela con i destinatari dei telegrammi. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 35-bis e 69 ord. pen. e 666 cod. proc. pen., in quanto la Corte di assise di appello di Napoli aveva provveduto de plano, senza la fissazione di udienza nel contraddittorio delle parti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato ha deciso il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], imputato in grado di appello sottoposto a custodia cautelare in carcere, avverso provvedimento del giudice procedente in materia di inoltro di corrispondenza. L'ordinamento penitenziario prevede, nel caso di detenuto che sia imputato, la competenza del giudice che procede e la possibilità di proporre reclamo al Tribunale "nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento" (art. 18-ter, comma 3, lettera b, e comma 6, ord. pen.). Ne consegue che la competenza a decidere sul reclamo doveva essere attribuita al Tribunale di Napoli, e non alla Corte di assise di appello di Napoli. Si deve aggiungere che la procedura da seguire per l'esame del reclamo del detenuto è, come stabilito dal menzionato comma 6, quella dettata dall'art. 14-ter ord. pen, che prevede la fissazione di udienza nel contraddittorio fra le parti. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso