CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 31491/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28851-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];2801 - intimata - avverso la sentenza n. 562/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 282/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di L'Aquila, per quel che ancora interessa, ha parzialmente accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] - collaboratrice ATA ripetutamente assunta con contratti a termine, su organico di diritto, di durata superiore a 36 mesi - avverso la sentenza resa dal Tribunale di Chieti e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi più brevemente MIUR) al risarcimento del danno, alla stregua dell'art. 32 della legge n. 183/2010, in misura pari a n. 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; ha altresì riconosciuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, il diritto al trattamento economico secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti con contratto a tempo indeterminato; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di due motivi; la controparte è rimasta intimata. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso il MIUR deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., costituito nello specifico dall'avvenuta immissione in ruolo della Rossi documentata in data 8.9.2016 con memoria (ri)prodotta in copia nel giudizio di legittimità; 2. con il secondo motivo, il MIUR denuncia la violazione dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEE del 18/3/1999, recepito con direttiva 1999-70-CE, clausola n. 5; della legge 3/5/1999 n. 124, art. 4; dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; dell'art. 2697 cod. civ.; dell'art. 1, commi 95-132 della legge 13/7/2015, n. 107, nonché dell'art. 1175 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della immissione in ruolo come personale ATA della lavoratrice, fin dal AC 12.07.2022 - R.G. n. 28851-2017 Consigliere est. Salva sciaro settembre 2012, e del fatto che, pertanto, costei aveva ottenuto il risarcimento in forma specifica, così dovendosi escludere la sussistenza di ogni ulteriore danno risarcibile da parte dell'amministrazione scolastica; precisa che la intervenuta «stabilizzazione», avvenuta virtù di meccanismo anteriore alla legge n. 107 del 2015, era stata dedotta all'udienza di discussione dinanzi alla Corte d'appello. A tal fine, dà atto che la memoria, presente nel fascicolo di parte di secondo grado, è stata (ri)depositata unitamente al ricorso per cassazione; 3. il primo motivo è inammissibile; esso è incentrato sul contenuto di un documento rispetto al quale il Ministero ricorrente non ha assolto all'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché il documento in parola non risulta riportato nelle parti essenziali e inoltre manca qualsiasi indicazione della sede processuale nella quale lo stesso risulta rintracciabile, sicché tale mancata «localizzazione» basterebbe da sola a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, anche a prescindere dalla completezza o meno della riproduzione (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 28184/2020); nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di completezza e di specificità imposti dal richiamato art. 366 cod. proc. civ. perseguono la finalità, che non è di mero formalismo, di consentire al giudice di legittimità di avere completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti rilevanti, precisando, inoltre, in AC 12.07.2022 - R.G. n. 28851-2017 Consigliere est. Saj sÀ Casciaro L quale sede e con quali modalità gli stessi siano stati acquisiti al processo; infatti, la prescrizione contenuta nell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art.369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per cui si può ritenere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante il deposito di quest'ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato depositato e si indichi la sede in cui il documento è rinvenibile (Cass. n. 27475/2017 e Cass. S.U. n. 34469/2019); la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore, e ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); in conclusione, il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi dagli artt. 366, 1 comma, n. 6 e 369, 2 comma, n.4 cod. proc. civ., deve: a) indicare l'atto, il documento su cui si basa il motivo ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; b) indicare la fase processuale in cui il documento o l'atto è stato creato o prodotto; c) depositare il fascicoletto che contiene, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti o i documenti cui si fa AC 12.07.2022 - R.G. n. 28851-2017 Consigliere est. SffiiCaJaro riferimento nel ricorso (cfr. tra le più recenti Cass. 19144/2022; Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016); il motivo non è (appunto) adeguatamente rispettoso dei suindicati incombenti poiché il ricorrente si limita a dedurre genericamente che l'Amministrazione avrebbe depositato «la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta immissione a ruolo di parte ricorrente in primo grado, in data 8.9.2009 (con memoria che si produce in copia)», ma in realtà non trascrive in tutto o in parte il contenuto della detta documentazione né tanto meno produce nel fascicoletto, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., la richiamata memoria con l'allegata documentazione, né indica peraltro la collocazione topografica del documento nel fascicolo di parte; 4. il secondo motivo è parimenti inammissibile; esso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in un'inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità; è ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo (fra le AC 12.07.2022 - R.G. n. 28851-2017 Consigliere est. Casciaro _ più recenti, tra le tante, Cass. n. 24298/2016; Cass. 17921/2016; Cass. 195/2016; Cass. n. 26110/2015); si deve, poi, aggiungere che il motivo, tutto incentrato su documenti che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valorizzato (i.e., documentazione attestante l'avvenuta immissione in ruolo), è formulato senza il necessario rispetto dell'onere di «specifica indicazione» imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito l'inammissibilità delle censure «fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass. S.U. n. 34469/2019; v. altresì Cass. 8.10.2020, n. 21746); 5. tanto basta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto difese; non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).AC 12.07.2022 - R.G. n. 28851-2017 Co