CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: DEP 99"; SENTENZA sui ricorsi proposti da: 4, 1 OTT 2022 CARZEDDA Ciriaco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1977; CARZEDDA Diego, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1974; avverso la sentenza n. 71 della Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari del 3 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentito, altresì, per i ricorrenti, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pisa, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, che ha isistito per raccoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettando l'appello presentato esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato, con sentenza del 3 febbraio 2021, la precedente decisione con la quale, in data 1 ottobre 2015, il Tribunale di Nuoro, pur avendo dichiarato il proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti - aventi ad oggetto oltre a talune ipotesi di abuso in atti di ufficio, falso e truffa aggravata, anche la imputazione di lottizzazione abusiva - stante l'intervenuta prescrizione dei reati loro contestati, aveva, tuttavia, disposto la confisca dei beni in sequestro. La Corte territoriale, nel confermare sul punto la decisione assunta dal giudice di primo grado, ha, sinteticamente, rilevato che, alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 13539 del 2020, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non è inibito al giudice del merito disporre la confisca lottizzatoria laddove, prima di rilevare l'intervenuta prescrizione, questi abbia già, nel pieno contraddittorio fra le parti, acquisito tutti gli elementi di giudizio per potere affermare, sia pure solo incidentalmente ed al solo fine di pronunziare il provvedimento ablativa, la esistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi per poter ritenere integrato il reato in questione. Nel caso di specie, conclude sul punto la sentenza della Corte sassarese, agli imputati non era stato contestato il solo reato urbanistico ma anche la commissione di altri reati, connessi al precedente, il cui termine prescrizionale è decorso successivamente alla estinzione della lottizzazione abusiva; poiché la attività istruttoria svolta per l'accertamento degli ulteriori reati, attività non inutile in quanto al momento del suo svolgimento detti ulteriori reati non erano prescritti, ha condotto alla verifica della imputazione anche in ordine al reato lottizzatorio, correttamente il Tribunale nuorese avrebbe dichiarato la confisca che, per le esposte ragioni, la Corte di appello ha confermato. Ha, infine, la Corte rilevato che non vi erano motivi per accogliere il gravame presentato dai Garzedda in relazione alla astratta sussistenza del reato di lottizzazione abusiva loro specificamente contestato. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, assistiti dai comuni difensori fiduciari, articolando 6 motivi di ricorso.Con il primo motivo è, diffusamente, contestata la correttezza della interpretazione e, conseguentemente, della applicazione che la Corte di appello ne ha dato dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13539 del 2020; in particolare i ricorrenti segnalano che con la sentenza in questione la Corte ha fortemente rimarcato il valore, definito di ordine costituzionale, dell'obbligo della immediata declaratoria di una della cause di proscioglimento indicate dal primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.; obbligo non eludibile, così come rileva in tale circostanza la ricorrente difesa, attraverso il ricorso al concetto, come questa stessa Corte ha fatto con la sentenza n. 15310 del 2021, del processo cumulativo, cioè recuperando, al fine di accertare, sia pure incidentalmente, la responsabilità per il reato urbanistico, dagli atti di indagine aventi ad oggetto altri reati che, per avventura, siano stati contestualmente contestati agli imputati di turno; una tale metodica, rilevano i ricorrenti, rischierebbe di "ingenerare prospettazioni accusatorie nell'ambito delle quali la contestazione dell'art. 44 del dpr n. 380 del 2001, sarebbe sempre accompagnata, quale inevitabile pendant dalla contestazione di ulteriori fattispecie, onde dar vita solo e soltanto a processi cumulativi", rendendo, in sostanza, la confisca non conseguenza della lottizzazione abusiva ma degli altri reati. Ma, conclusivamente sul punto, la difesa dei ricorrenti osserva come nel caso anche le considerazioni fatte proprie dalla Corte sassarese non sono pertinenti, posto che, l'andamento della istruttoria dibattimentale di fronte al Tribunale di Nuoro è stato tale che, al momento in cui anche per gli altri reati contestati agli imputati è maturata la prescrizione, gli elementi conoscitivi rilevanti ancora non erano stati tutti acquisiti. Con secondo, terzo e quarto motivo di ricorso i difensori degli imputati hanno dedotto, sotto diversi profili, il vizio di motivazione e la violazione di legge, per avere i giudici del merito ritenuto che le condotte attribuite ai Carzedda integrassero il reato di lottizzazione abusiva; diversamente da quanto sostenuto nelle due sentenza del Tribunale e della Corte di appello, le attività edificatorie fatte eseguire dai due imputati nei terreni da loro, a vario titolo detenuti, ed adibito a sede della loro attività agropastorale, sono sempre stati assentiti da idonei provvedimenti autorizzatori amministrativi, la cui validità non è mai stata posta in discussione nelle opportune sedi, essendo stata erroneamente posta in dubbio solo dal giudice penale, ed i cui contenuti, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti il settore, sono stati, peraltro, sempre rispettati dai due imputati.Ha segnalato, infine, la ricorrente difesa, quanto all'argomento ora in questione, che, successivamente alla sentenza emessa dal Tribunale, ma anteriormente a quella emessa dalla Corte di appello, ed ora in discussione, è nuovamente intervenuto il legislatore regionale sardo, estendendo la nozione di "alberghi rurali", rilevante ad avviso dei ricorrenti nel presente giudizio, di tal che in essa indubbiamente possono essere attualmente ricompresi gli elementi edificatori realizzati dai ricorrenti stessi. Di tale fatto nuovo, idoneo a modificare i termini delle questioni sub iudice, la Corte di appello non avrebbe tenuto affatto conto, in tal modo rendendo la sentenza impugnata illegittima. Con il quinto motivo di ricorso la difesa dei prevenuti ha censurato la sentenza della Corte sassarese ritenendo che la stessa sia affetta da vizio di motivazione e di violazione di legge nella parte in cui in essa è stato ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, sebbene gli interventi eseguiti siano stati portati a termine nel rispetto degli atti concessori rilasciati dalla pubblica autorità; d'altra parte, prosegue la difesa degli imputati, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il reato consterebbe in modo oggettivo ed indipendente dall'animus speculativo dei proprietari interessati è assolutamente incondivisibile. Infine, con il sesto motivo di impugnazione ci si duole del fatto che la Corte di appello, pur investita in sede di gravame del relativo tema, non abbia assolutamente motivato in relazione alla censura afferente la mancanza del requisito della proporzionalità fra l'oggetto della confisca confermata e la materialità del reato di lottizzazione abusiva contestato ai due Carzedda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, fondato nei limiti di cui in motivazione, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Ritiene il Collegio di dovere prioritariamente esaminare le ragioni impugnatorie, sviluppate dalla ricorrente difesa nei motivi andanti dal n. 2 e n. 5, riguardanti la sussistenza nella condotta attribuito ai due ricorrenti, sia pure astrattamente considerata stante la intervenuta pronunzia dichiarativa della estinzione del reato per effetto della maturata prescrizione, della violazione dell'art. 44, lettera C), del dPR n. 380 del 2001. I motivi di impugnazione dianzi elencati non hanno fondamento.Giova precisare che con essi, sotto diversi profili ed angolazioni di visuale, la difesa del due Garzedda, ha censurato la sentenza impugnata osservando che - diversamente da quanto opinato dai giudici del merito - con la stessa gli imputati dovevano essere mandati assolti in quanto le opere edificatorie realizzate dai medesimi, in concorso con altri soggetti (i quali già a decorrere dalla adozione della sentenza di primo grado dichiarativa della intervenuta prescrizione si sono disinteressati degli ulteriori sviluppi giudiziari della vicenda), risultano tutte regolarmente assentite da idonei atti autorizzatori ed, in ogni caso, non sono tali da integrare la commissione del reato loro contestati, cioè, in principalità, la realizzazione di una lottizzazione abusiva. Per come illustrato l'assunto su cui si fondano i motivi di impugnazione non è condivisibile. Deve, preliminarmente ricordarsi che sia in sede di giudizio di primo grado che in sede di giudizio di gravame la posizione processuale dei due odierni ricorrenti è stata definita con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati loro contestati. Ciò posto - tenuto conto del fatto che non è assolutamente risultato che i predetti abbiano, nei modi e nei termini a tal fine rilevanti, dichiarato di volere rinunziare alla prescrizione - deve indubbiamente ritenersi che il presente giudizio, quanto alla impugnazione avente ad oggetto la dichiarazione contenuta nella decisione assunta in data 1 ottobre 2015 dal Tribunale di Nuoro di non doversi ulteriormente procedere a carico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stante la prescrizione dei reati loro contestati, decisione questa integralmente confermata dalla Corte sarda nella sua ripartizione sassarese, deve essere definito alla stregua della previsione contenute nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in forza del cui dettato la pronunzia assolutoria nel merito, quale è quella che gi odierni ricorrenti sollecitano a questa Corte segnalandola come più corretta, prevale su quella dichiarativa di una causa di estinzione del reato solo nel caso in cui quella risulti dagli atti evidente, essendo in tali casi al giudice sufficiente, onde pronunziare la sentenza di carattere assolutorio, eseguire - per come, con felice formula giurisprudenziale, più volte sintetizzato da questa Corte - non un'operazione valutativa ma una mera attività ricognitiva della mancanza della prova della colpevolezza del prevenuto ovvero della sussistenza della prova positiva della sua innocenza (Corte di cassazione, Sezione I penale, 6 aprile 2018, n. 15524; idem Sezione VI penale, 4 marzo 2014, n. 10284).Si tratta di una evenienza nella presente circostanza indubbiamente non ravvisabile, considerata la evidente complessità degli argomenti dedotti in sede impugnatoria dalla difesa dei due ricorrenti, il cui esame esula dal compimento di una mera ricognizione della loro eventuale fondatezza, richiedendo, invece, un'articolata valutazione dei plurimi profili di illegittimità della sentenza impugnata indicati dai medesimi imputati. Passando, a questo punto, all'esame del primo motivo di doglianza, riferito alla pronunzia riguardante la confisca lottizzatoria disposta già dal primo giudice e confermata dalla Corte sassarese, rìtìene il Collegio che, per le ragioni che si andranno qui di seguito ad illustrare, il ricorso sia sul punto fondato. Onde comprendere quale sia la problematica sottesa alla questione in esame pare opportuno prendere le mosse dall'esame della disposizione legislativa al riguardo più rilevante, costituita dall'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, in forza del quale il giudice penale (in realtà la norma designa, discutibilmente, come autore di tale operazione, soggetto grammaticale della frase, la sentenza, ma pare più corretto ritenere che la sentenza sia il mezzo con cui sia dal giudice disposto, a seguito dell'accertamento in essa contenuto, il successivo provvedimento) il quale abbia definitivamente accertato che vi è stata una lottizzazione abusiva "dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite", beni questi che sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio la lottizzazione insiste. Come è reso evidente dall'uso della espressione lessicale "accerta" è possibile che la confisca faccia seguito anche ad una sentenza che non contenga, oltre alla disposizione ablatoria, anche la condanna del soggetto cui il fatto sia stato imputato, essendo di comune esperienza la circostanza che, a determinate condizioni, all'avvenuto accertamento di un fatto astrattamente costituente reato possa non fare seguito l'adozione di una sanzione penale a carico di chi sia emerso essere stato l'autore del fatto. Senza dovere fare ricorso ad ipotesi meramente scolastiche, quali quella della mancanza di imputabilità dell'agente, difficilmente riscontrabili in una fattispecie di lottizzazione abusiva, la pratica giudiziaria ha posto l'interprete di fronte a molteplici fattispecie in cui la confisca lottizzatoria ha fatto seguito a pronunzie non di carattere condannatorio.In tale senso, ad esempio, questa Corte si è, infatti, espressa, rivendicando la legittimità del provvedimento ablatorio laddove il proscioglimento dell'imputato sia intervenuto a causa della sua morte verificatasi nelle more del giudizio successivamente alla pronunzia di primo grado di condanna (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2013, n. 25883, sentenza i cui principi, in quanto applicabili, sono richiamati successivamente anche da Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 marzo 2018, n. 11834). Indubbiamente, sotto il profilo della sua incidenza numerica, la forma in cui più frequentemente si è manifestata la descritta fattispecie è quella della intervenuta prescrizione del reato urbanistico, con il conseguente proscioglimento sotto il profilo più strettamente penale del soggetto (o dei soggetti) cui la contravvenzione in discorso era stata ascritta. Al riguardo, premessa la sicura non applicabilità della confisca lottizzatoria nella ipotesi in cui l'evento estintivo dell'illecito penale si sia determinato in epoca anteriore all'esercizio della azione penale da parte del Pm, essendo in una tale fattispecie radicalmente precluso al giudice l'accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, anche al solo fine di verificare le condizioni per disporre la confisca (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 dicembre 2019, n. 50428; idem Sezione III penale, 23 agosto 2016, n. 35313), si rileva che la fattispecie di maggiore complessità è sicuramente offerta dal caso in cui la prescrizione sia maturata nel corso del giudizio di primo grado. Infatti, laddove la prescrizione sia intervenuta nelle more della celebrazione del giudizio di appello ovvero nel tempo intercorrente fra la definizione di questo e la conclusione del processo di fronte alla Corte di cassazione, nel caso in cui sia stata da questa ultima dichiarata la intervenuta prescrizione, essendo già stata accertata la commissione del reato da parte del soggetto imputato e nei cui confronti il giudizio è stata svolto nella pienezza del contraddittorio, non vi è dubbio che la particolare valenza dell'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, nella parte in cui consente l'adozione della misura ablatoria anche in assenza della pronunzia di condanna, trovi piena efficacia. Come dianzi si accennava più delicata è la questione laddove, diversamente, la prescrizione maturi già nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, già in tale sede l'imputato abbia conseguito, quanto al merito della imputazione a lui mossa, una sentenza di proscioglimento.Si è, infatti, per tali ipotesi rilevato in giurisprudenza che, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è necessario proseguire il processo per accertare il reato, nei suoi estremi oggettivo e soggettivo, al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica, in quanto il principio generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è implicitamente derogato da disposizioni speciali che prevedono l'applicazione di misure che il giudice penale è tenuto ad applicare (in tal senso, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2020, n. 2292; idem Sezione III penale, 20 maggio 2019, n. 22034; idem Sezione III penale, 3 ottobre 2018, n. 43630). Tale indirizzo è, tuttavia, stato posto in discussione per effetto della pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte n. 13539 del 2020, con la quale è stato segnalato come debba essere riaffermata la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melíus, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso. Precisata la inesistenza di un qualche obbligo, ricavabile dal tenore testuale dell'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, da parte del giudice di accertare, una volta venute meno le necessità di tipo strettamente penale, la sussistenza delle condizioni legittimanti la confisca lottizzatoria, la Corte ha, nella citata occasione, rilevato che la presenza di un tale obbligo neppure è riconducibile ad una lettura della norma in questione declinata, in termini sostanzialmente integrativi, in senso costituzionalmente ovvero convenzionalmente (si allude, ovviamente, alla Convenzione EDU) orientato. Riprendendo il tema relativo alla applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., si osserva come le Sezioni unite della Corte ne hanno posto in luce la valenza di disposizione legislativa funzionale al rispetto di distinti, ma non contrastanti, interessi costituzionalmente presidiati. Al riguardo si richiamano, infatti, sia quello facente capo al soggetto nei cui confronti il processo penale non potrebbe condurre - vuoi per la sua conclamata innocenza vuoi per la presenza di altri fattori conducenti al proscioglimento o comunque alla assoluzione - ad una sentenza di condanna a vedersi liberato in tempi solleciti dalla tagliola giudiziaria, sia quello ad un rapido raggiungimento dell'exitus del processo, in ossequio al canone della sua ragionevole durata. Deve, infatti, rilevarsi come si porrebbe in antitesi con siffatto interesse la prosecuzione del processo penale laddove lo stesso - la cui finalità non è, quella della incondizionata esigenza di pervenire alla ricostruzione sotto il profilo ermeneutico della vicenda fenomenica sottoposta all'attenzione dei giudici, ma quella di rendere giustificato, ricorrendone le condizioni, l'esercizio della potestà punitiva dello Stato nei confronti dei contravventori ai precetti dettati dalla legge penale - pur non essendo pervenuto alla acquisizione di tutti gli elementi per la piena ricostruzione storica del fatto in contestazione, dovesse proseguire sebbene abbia siano stati già, comunque, acquisiti dati sufficienti per la sua definizione, sia pure in senso liberatorio per l'imputato. Hanno, d'altra parte, segnalato le Sezioni unite di questa Corte come una soluzione che, sulla base di una fonte esclusivamente interpretativa, conducesse alla sostanziale obliterazione della regola processuale di cui è espressione il comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., consentendo, pur in presenza di fattori deponenti per la ineludibile pronunzia di una sentenza di estinzione del reato contestato, la prosecuzione del giudizio onde verificare la consistenza di ulteriori elementi di giudizio ai fini della applicazione della misura ablatoria di cui all'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, si porrebbe in evidente contrasto con il principio di eguaglianza che, anche in sede processuale, deve informare i rapporti fra le parti del processo, posto che un analogo potere di sollecitare l'ulteriore esercizio della funzione giudiziaria non sarebbe consentito a quell'imputato che pretendesse, pur a fronte di una causa di estinzione del reato, di essere ulteriormente processato onde pervenire alla acquisizione di elementi idonei alla sua assoluzione nel merito, essendo, invece, per consolidata giurisprudenza, assurta al rango di diritto vivente, una tale eventualità del tutto esclusa, potendo prevalere l'eventuale assoluzione nel merito dell'imputato solo in presenza della evidenza allo stato degli atti della sua innocenza o comunque della sua non colpevolezza, riscontrabile attraverso un'attività di mera presa d'atto, scevra da componenti di apprezzamento valutativo, degli elementi in tal senso deponenti da parte del giudice. Si osserva, infine, come la Corte a Sezioni unite abbia avuto cura di precisare nell'occasione, richiamando, peraltro, già precedenti pronunzie rese da Sezioni semplici, che una tale soluzione non comporterebbe affatto il necessario sacrificio degli interessi di rilevanza pubblicistica che, con la confisca lottizzatoria, il giudice penale, invece, consente di perseguire, posto che misura sostanzialmente analoga ad essa (della qual va ricordata la natura di "sanzione amministrativa", ancorchè irrogata dal giudice penale: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2020, n. 2292), è suscettibile di essere autonomamente disposta in sede amministrativa alla stregua dell'art. 30 del dPR n. 380 del 2001 (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 30 aprile 2021, n. 13359, la quale si rifà, dichiaratamente, a Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2019, n. 8350). Allo stato della più autorevole ermeneusi giurisprudenziale deve, pertanto, ribadirsi, in via generale, che la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (così, testualmente: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 30 aprile 2020, n. 13539). La successiva giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di implementare il significato dei principi dianzi illustrati, osservando che, laddove sia stato necessario proseguire la istruttoria proprio al fine di verificare se fosse o meno maturata la prescrizione, avendo tale condotta processuale determinato in sede di merito, nel pieno contraddittorio delle parti, il pieno accertamento del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, legittimamente è stata disposta la confisca lottizzatoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5816). Ancora è stato rilevato che il momento processualmente topico ai fini della completezza della acquisizione degli elementi conoscitivi per l'accertamento della natura lottizzatoria o meno dell'illecito intervento urbanistico è da individuarsi nell'avvenuto espletamento dell'attività istruttoria, che, per l'adeguato avanzamento del suo stato, consente al giudice di esprimere ex informata mente la valutazione sull'accertamento del reato contestato; è stato, nell'occasione precisato che ciò che è inibito al giudice del merito, una volta che siano emersi gli elementi catalizzatori del meccanismo di definizione del giudizio ex art. 129 cod. proc. pen., è di proseguire l'attività di acquisizione dei ulteriori elementi conoscitivi, non essendo, invece, escluso che egli possa (ed anzi debba) esprimere un giudizio sulla base degli elementi già presenti in atti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 marzo 2022, n. 7600, non massimata). Nel medesimo senso si è anche espressa questa Corte laddove ha escluso - in una fattispecie in cui la istruttoria dibattimentale era proseguita di fronte al Tribunale oltre la data in cui il reato urbanistico doveva intendersi estinto per intervenuta prescrizione - la legittimità della confisca in detta sede disposta, sulla base del rilievo che essa non poteva ritenersi valida se disposta all'esito della valutazione nel merito dell'intero compendio probatorio, laddove l'acquisizione di questo fosse stata esaurita dopo il momento estintivo per intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva; nel caso, infatti, vi era stata ultra diem sia una acquisizione documentale che l'esame dibattimentale del Ct della difesa e dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 marzo 2022, n. 11295). Diversamente, ma muovendosi nel medesimo ambito concettuale, questa Corte ha, invece, confermato la legittimità della confisca lottizzatoría pronunziata in esito ad un processo il relazione al quale, al momento del maturare della prescrizione, le parti già erano state ammesse alla discussione finale, avendo anzi le parti già rassegnato le proprie conclusioni ed essendo stato il processo rinviato ad un momento successivo alla data di estinzione del reato, per le sole repliche e per la decisione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2022, n. 16580). Sola apparente eccezione ammessa alla predetta regola dalla giurisprudenza è rappresentata dalla ipotesi del processo cumulativo, in cui, in sostanza, oltre alla contravvenzione in materia urbanistica, sia stato contestato anche un altro illecito penale per il quale, vuoi per data di commissione vuoi per tipologia tassonomica, la prescrizione abbia un dies diverso, più lungo, rispetto alla contravvenzione; in tale caso si è ritenuto che l'eventuale maturare della prescrizione per la contravvenzione urbanistica nel corso del giudizio ad istruttoria incompleta, laddove, invece, non sia estinto il reato concorrente sino alla data della chiusura della attività istruttoria, determina che la confisca sia legittimamente pronunziata (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 aprile 2021, n. 15310; nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 novembre 2020, n. 31182, non massimata sul punto).Fatta questa ampia ricognizione giurisprudenziale si rileva, quanto al caso in esame che - senza dovere entrare nel merito della, invero problematica, compatibilità, sia pure a livello di deroga rispetto al principio generale, della regola eccezionale dettata in caso di processo cumulativo sulla base dei richiami giurisprudenziali testè evocati - nel caso in esame non solamente era già estinto il reato urbanistico al momento in cui si è conclusa l'attività istruttoria svolta nel processo ora in esame (in realtà nell'occasione l'estinzione della contravvenzione era intervenuta, in data 26 settembre 2012, allorchè l'istruttoria dibattimentale era appena stata introdotta), ma già erano prescritti, come infatti ha d'altra parte dichiarato lo stesso Tribunale di Nuoro, anche gli altri reati nell'occasione contestati. Era, pertanto, a tutto voler concedere, in tale momento, cioè il 20 maggio 2015, che si sarebbe dovuta cristallizzare l'attività di acquisizione probatoria che, è viceversa, illegittimamente proseguita, dando, pertanto, luogo ad una sentenza a sua volta parzialmente viziata, con la quale oltre al proscioglimento degli imputati per la generalizzata estinzione dei reati contestati, è stata disposta, in assenza di necessari presupposti conoscitivi legittimamente acquisiti, la confisca lottizzatoria ai sensi dell'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, che deve, pertanto, essere rimossa. Dichiarato l'assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso, non essendo, ovviamente, più in discussione ogni profilo attinente alla proporzionalità della misura ablatoria una volta che la legittimità della stessa sia stata esclusa, deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata