CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26861/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la decisione del Tribunale di Ragusa del 14/03/2024, che avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre2011 n. 159 – perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale,circolava alla guida di una autovettura, avendo la patente di guida revocatacome da decreto prefettizio del 18/12/2013 - e per l’effetto, applicata ladiminuente del rito prescelto, lo aveva condannato alla pena di mesi due diarresto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen., oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità delprovvedimento impugnato, quanto al punto specifico.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto trascura l’impossibilità di ritenerematurata la invocata estinzione del reato per prescrizione, in epoca antecedenterispetto alla data di emissione della sentenza impugnata; si deve tener conto,infatti, della sospensione del corso della stessa, determinata tanto dall’adesionedel difensore all’astensione di categoria, quanto dall’applicazione della cd. leggeOrlando (si veda Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti,Rv. 288175 – 01, a mente della quale: ‹‹La disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del2021››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]