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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17413/2023

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ne pro tempore e dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - Clementi e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, nonché dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] ART. 20 T.U.R. l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (ora “ [OSCURATO:SOCIETA].”), con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temporee dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, nonché dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso successivo nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE E DA la“SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”, con sede in Bellinzona (Svizzera), in persona in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore e dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Clementi e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, nonché dal Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso successivo nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commis sione t ributaria regionale di Milano il 19 novembre 2014, n. 6035/20/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e la “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”, in ordine successivo, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledi Milano il 19 novembre 2014, n. 6035/20/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del d .P.R. 26 aprile 1986,n. 131, del collegamento tra la costituzione con atto unilaterale -mediante conferimento di ramo aziendale per l’esercizio di un impianto termoelettrico cogenerativo alimentato a gas naturale di potenza pari a 16,5 MW in Gavirate (VA) - dell’“ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] .” (a socio unico) da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].” (atto del 27 aprile 2009) e la cessione della quota totalitaria di compartecipazione nell’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (a socio unico) da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].” alla “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.” (atto del 4 maggio 2009) nei termini di cessione indiretta di ramo aziendale, ha accolto gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle medesime avverso la sentenza depositata dalla Commissi one tributaria provinciale di Milano il 28 giugno 2013, n. 230/21/2013 , n . 1889/22/2016, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto chel’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell’operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con separati controricorsi;

4. in corso di causa, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ( medio tempore incorporata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”) e la “ SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.” hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese giudiziali, posto che la “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con estensione anche all’“ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e alla “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, ed aveva ottemperato (in unica soluzione) all’integrale pagamento del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento, e che la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e la “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.” avevano rinunziato ai rispettivi ricorsiper cassazione;

5. le ricorrenti hanno depositato memoria congiunta, rinnovando la rinunzia ai rispettivi ricorsi e chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento; [OSCURATO:PERSONA]:

1. le rinunce ai ricorsi sono rituali perché sono intervenute prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.proc. civ.), sono state sottoscritte dalle parti e dai loro difensori e sono state notificate alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); 2.ad ogni modo, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, costituendo le rinunce in questione adempimenti conclusivi della definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2016, n. 225;

3. in linea generale, l a rinuncia a l ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131); 4.per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016,n. 225;

5. quest’ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi»; 6.in ipotesi non trova, infatti, applicazione l'art. 391 , quarto comma, cod. proc. civ. ( secondo cui: « La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»), non avendo l'Agenzia delle Entrate o l'Avvocatura dello Stato espressamente accettato lerinunce a i ricors i de lla “[OSCURATO:SOCIETA].”, dell’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e della “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”;

7. tuttavia, la condanna delle r icorrent i all a rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione;

8. si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti(in particolare: Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326);9. ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13.

Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’8 giugno 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].

O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne pro tempore e dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - Clementi e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, nonché dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] ART. 20 T.U.R. l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (ora “ [OSCURATO:SOCIETA].”), con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temporee dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, nonché dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso successivo nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE E DA la“SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”, con sede in Bellinzona (Svizzera), in persona in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore e dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Clementi e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, nonché dal Prof.Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso successivo nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commis sione t ributaria regionale di Milano il 19 novembre 2014, n. 6035/20/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e la “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”, in ordine successivo, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledi Milano il 19 novembre 2014, n. 6035/20/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del d .P.R. 26 aprile 1986,n. 131, del collegamento tra la costituzione con atto unilaterale -mediante conferimento di ramo aziendale per l’esercizio di un impianto termoelettrico cogenerativo alimentato a gas naturale di potenza pari a 16,5 MW in Gavirate (VA) - dell’“ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] .” (a socio unico) da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].” (atto del 27 aprile 2009) e la cessione della quota totalitaria di compartecipazione nell’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (a socio unico) da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].” alla “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.” (atto del 4 maggio 2009) nei termini di cessione indiretta di ramo aziendale, ha accolto gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle medesime avverso la sentenza depositata dalla Commissi one tributaria provinciale di Milano il 28 giugno 2013, n. 230/21/2013 , n . 1889/22/2016, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto chel’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell’operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con separati controricorsi; 4. in corso di causa, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ( medio tempore incorporata dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”) e la “ SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.” hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese giudiziali, posto che la “[OSCURATO:SOCIETA].” aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con estensione anche all’“ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e alla “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, ed aveva ottemperato (in unica soluzione) all’integrale pagamento del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento, e che la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e la “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.” avevano rinunziato ai rispettivi ricorsiper cassazione; 5. le ricorrenti hanno depositato memoria congiunta, rinnovando la rinunzia ai rispettivi ricorsi e chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento; [OSCURATO:PERSONA]: 1. le rinunce ai ricorsi sono rituali perché sono intervenute prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.proc. civ.), sono state sottoscritte dalle parti e dai loro difensori e sono state notificate alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); 2.ad ogni modo, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, costituendo le rinunce in questione adempimenti conclusivi della definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2016, n. 225; 3. in linea generale, l a rinuncia a l ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131); 4.per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016,n. 225; 5. quest’ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi»; 6.in ipotesi non trova, infatti, applicazione l'art. 391 , quarto comma, cod. proc. civ. ( secondo cui: « La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»), non avendo l'Agenzia delle Entrate o l'Avvocatura dello Stato espressamente accettato lerinunce a i ricors i de lla “[OSCURATO:SOCIETA].”, dell’“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” e della “SPE Società per [OSCURATO:PERSONA] S.A.”; 7. tuttavia, la condanna delle r icorrent i all a rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione; 8. si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti(in particolare: Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326);9. ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’8 giugno 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. O
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