Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:611
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0205
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 luglio 2024 (
1
)
Causa C‑205/23
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] Naţională de Reglementare în [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Energia – Direttiva 2009/73/CE – Mercato interno del gas naturale – Articolo 3 – Obblighi di servizio pubblico e tutela dei consumatori – Violazione, da parte di un fornitore di gas naturale, dell’obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti domestici – Cumulo di sanzioni amministrative per una stessa condotta illecita – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del
ne bis in idem
– Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni al principio del
ne bis in idem
– Proporzionalità»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), verte sull’interpretazione degli articoli 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché del principio di proporzionalità.
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente»), un fornitore di gas naturale, e l’[OSCURATO:PERSONA] Națională de Reglementare în [OSCURATO:PERSONA] (Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia, Romania; in prosieguo: l’«ANRE»), in merito a un verbale, redatto da quest’ultima, che constata e sanziona un illecito amministrativo asseritamente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA].
3.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sull’analisi della seconda questione pregiudiziale, che riguarda l’applicazione del principio del
ne bis in idem
sancito all’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, che introduce limitazioni a tale principio. Più precisamente, si pone, in sostanza, la questione se l’irrogazione di una sanzione amministrativa a un fornitore di gas naturale da parte tanto dell’autorità di regolamentazione dell’energia quanto dell’autorità di tutela dei consumatori per fatti identici, sanzionati però separatamente da tali due autorità, sulla base di disposizioni diverse, costituisca una limitazione giustificata all’applicazione di detto principio.
4.
La causa in esame offre alla Corte l’opportunità, da un lato, di precisare ulteriormente la sua giurisprudenza relativa alla presa in considerazione del principio del
ne bis in idem
in un contesto in cui coesistono due procedimenti amministrativi di controllo e di sanzione di una persona giuridica, condotti in parallelo da due diverse autorità competenti che hanno emesso atti sanzionatori individuali distinti per i medesimi asseriti fatti perseguiti e, dall’altro, di determinare in quale misura un siffatto cumulo di atti rispetti il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
Il principio del
ne bis in idem
figura all’articolo 50 della Carta, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», il quale è così formulato:
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
6.
L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1, così recita:
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».
7.
L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
B.
Diritto rumeno
8.
Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera k), della Legea nr. 123, energiei electrice și a gazelor naturale (legge n. 123, relativa all’energia elettrica e al gas naturale), del 10 luglio 2012 (
2
) (in prosieguo: la «legge n. 123/2012»):
«Il fornitore di gas naturale ha, in particolare, i seguenti obblighi:
(...)
k)
trasmettere ai clienti finali informazioni trasparenti relative ai prezzi/alle tariffe praticati, a seconda dei casi, nonché alle condizioni generali di accesso e di utilizzo dei servizi da esso offerti».
9.
L’articolo 194, punto 24
bis
, di tale legge così dispone:
«Costituiscono violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività nel settore del gas naturale i seguenti fatti: (...) l’inosservanza, da parte dei partecipanti al mercato del gas naturale, degli obblighi loro imposti dall’articolo 143, paragrafo 1, dall’articolo 144
bis
e dall’articolo 145, paragrafo 4, lettera g)».
10.
Ai sensi dell’articolo 195, punto 2, lettera c), di detta legge, un simile illecito amministrativo è punibile con un’ammenda compresa tra 20000 e 400000 lei rumeni (RON) (tra EUR 4057 ed EUR 81147 circa).
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
11.
Con decisione del 14 settembre 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori, Romania; in prosieguo: l’«ANPC») ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso a pratiche commerciali ingannevoli e aggressive nell’esercizio della sua attività economica (
3
) e le ha ingiunto di cessare tali pratiche, di sospendere la sua attività fino alla cessazione delle asserite pratiche commerciali sleali e di non modificare il prezzo di fornitura di gas naturale per i clienti domestici.
12.
L’11 ottobre 2021 l’ANRE ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fornitore autorizzato di gas naturale, aveva violato il proprio obbligo di trasparenza, previsto all’articolo 143, paragrafo 1, lettera k), della legge n. 123/2012, e le ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo totale pari a RON 800000 (circa EUR 160000) (in prosieguo: il «verbale di cui trattasi»), con la motivazione che tale fornitore, da un lato, aveva commesso irregolarità riguardanti il contenuto di talune offerte di gas naturale e, dall’altro, non aveva espresso in modo sufficientemente chiaro la possibilità di modificare il prezzo di fornitura del gas naturale nel corso di un periodo di dodici mesi, sulla base del quale i contratti erano stati conclusi con i suoi clienti. Inoltre, l’ANRE ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare tutte le misure necessarie per, in primo luogo, comunicare ai suoi dodici clienti finali il mantenimento del prezzo fisso del gas naturale al quale essa si era vincolata, in secondo luogo, annullare gli atti aggiuntivi trasmessi a tali clienti, in terzo luogo, identificare tutti i clienti finali che avevano accettato offerte standard ad un prezzo fisso valido per il periodo previsto in tali offerte e ai quali erano stati successivamente inviati comunicazioni e atti aggiuntivi al fine di aumentare il prezzo del gas naturale fornito prima della fine di tale periodo e, in quarto luogo, comunicare a detti clienti il mantenimento del prezzo fisso del gas conformemente a dette offerte e l’annullamento degli atti aggiuntivi trasmessi.
13.
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi alla Judecătoria Sectorului 4 București (Tribunale di primo grado del circondario 4 di Bucarest, Romania) avverso il verbale di cui trattasi. Con sentenza del 14 marzo 2022, tale organo giurisdizionale ha respinto detto ricorso in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest), giudice del rinvio.
14.
In primo luogo, tale organo giurisdizionale osserva che è necessario chiarire se l’ANRE possa imporre a un fornitore di gas naturale l’applicazione di un prezzo diverso dal prezzo di mercato disciplinato dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (
4
), come conseguenza dell’asserita violazione dell’obbligo di trasparenza nei confronti dei consumatori.
15.
In secondo luogo, detto organo giurisdizionale rileva che tanto l’ANRE quanto l’ANPC hanno, in sostanza, constatato il medesimo fatto, ma lo hanno qualificato in modo diverso e hanno imposto alla [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti, sanzioni amministrative pecuniarie nonché il medesimo obbligo di riparazione, consistente nel ripristinare il prezzo stabilito nell’offerta standard, e precisamente quello in vigore nell’aprile 2021. Pertanto, il medesimo organo giurisdizionale ritiene che occorra stabilire se il principio del
ne bis in idem
si applichi alle sanzioni inflitte dalla prima autorità sulla base della legge n. 123/2012, la quale traspone nell’ordinamento giuridico rumeno la direttiva 2009/73, e dalla seconda autorità sulla base della normativa rumena relativa alla tutela dei consumatori.
16.
Ciò premesso, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se una presunta violazione dell’obbligo di trasparenza che incombe ai fornitori di gas naturale nei confronti della clientela domestica, recepita nella normativa nazionale e considerata in tale normativa come violazione amministrativa (contravenția), possa portare l’autorità nazionale competente anche a obbligare un fornitore di gas naturale ad applicare, nei rapporti con i consumatori, un prezzo imposto in via amministrativa, che non tiene conto del principio della libera formazione del prezzo sul mercato del gas naturale, principio stabilito dalle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2009/73].
2)
Se il fatto che un fornitore di gas naturale venga sanzionato tanto dall’autorità di tutela dei consumatori, quanto dall’autorità di regolazione nel settore dell’energia, mediante l’adozione di due distinti verbali di violazione amministrativa con i quali si impongono al fornitore le stesse misure (duplicazione degli atti amministrativi di imposizione di misure), possa considerarsi una limitazione giustificata del principio del
ne bis in idem
, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 52 della [Carta], o se ciò violi tale principio.
Se un siffatto cumulo di atti impositivi delle stesse misure, sulla base di fatti identici, da parte di autorità diverse, rispetti il principio di proporzionalità».
17.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], l’ANRE, i governi rumeno e greco nonché la Commissione europea. Le medesime parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 24 aprile 2024.
IV.
Analisi
A.
Sulla seconda questione pregiudiziale
18.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, oggetto delle presenti conclusioni mirate, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 50 e 52 della Carta debbano essere interpretati nel senso che l’irrogazione di una sanzione a un fornitore di gas naturale tanto da parte dell’autorità di regolamentazione dell’energia quanto da parte dell’autorità di tutela dei consumatori per fatti identici, sanzionati però separatamente dalle due autorità su basi giuridiche diverse, costituisca una limitazione giustificata all’applicazione del principio del
ne bis in idem
.
1.
Osservazioni preliminari
a)
Sull’ambito di applicazione dell’articolo 50 della Carta
19.
Occorre ricordare, in via preliminare, che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, il quale prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (
5
).
20.
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che i due verbali di cui trattasi sono stati redatti sulla base delle normative rumene che recepiscono, rispettivamente, le direttive 2009/73 e 2005/29/CE (
6
). Pertanto, nella misura in cui tali normative nazionali costituiscono l’attuazione del diritto dell’Unione, esse rientrano nell’ambito di applicazione della Carta ai sensi dell’articolo 51 della stessa e quindi l’articolo 50 di tale Carta trova applicazione nel procedimento principale.
21.
Va altresì ricordato che il principio del
ne bis in idem
, quale sancito all’articolo 50 della Carta, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione (
7
), che vieta un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni con natura penale, ai sensi di tale articolo, per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona (
8
). Tuttavia, limitazioni al principio del
ne bis in idem
possono essere giustificate sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (
9
).
b)
Sul carattere «penale» dell’illecito perseguito
22.
Va rilevato, in via preliminare, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, ai fini della valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni di cui trattasi, sono rilevanti tre criteri. Il primo riguarda la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo, la natura dell’illecito e, il terzo, il grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (
10
).
23.
In primo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo alla qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, occorre constatare che le sanzioni sono inflitte, secondo il giudice del rinvio, per fatti qualificati come «illeciti amministrativi» nel diritto nazionale e che i procedimenti in esito ai quali dette sanzioni sono state inflitte sono procedimenti amministrativi.
24.
Tuttavia, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’applicazione dell’articolo 50 della Carta non si limita unicamente ai procedimenti e alle sanzioni qualificati come «penali» dal diritto nazionale, bensì comprende – a prescindere dalla loro qualificazione nel diritto interno – procedimenti e sanzioni che devono essere ritenuti dotati di natura penale sul fondamento dei due ulteriori criteri menzionati al paragrafo 22 delle presenti conclusioni (
11
).
25.
In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo alla natura dell’illecito, occorre verificare se la sanzione di cui trattasi persegua una finalità repressiva, a prescindere dalla circostanza che essa persegua anche una finalità preventiva. Infatti, fa parte della natura stessa delle sanzioni penali l’essere volte tanto alla prevenzione quanto alla repressione di condotte illecite (
12
). Per contro, una misura che si limiti a risarcire il danno causato dall’illecito in questione non riveste natura penale (
13
).
26.
Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che una violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione dei consumatori da parte di un fornitore di gas naturale è passibile, in forza delle disposizioni della legge n. 123/2012, di una sanzione pecuniaria (
14
). Lo stesso vale per quanto riguarda le sanzioni inflitte dall’ANPC sulla base della legge n. 363/2007 che prevede che anche le pratiche commerciali sleali o ingannevoli siano passibili di ammende (
15
). Dalle medesime informazioni emerge inoltre che, al di là delle sanzioni pecuniarie, tali due autorità hanno adottato misure correttive complementari (qualificate dal giudice del rinvio come «obblighi di riparazione») che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare il prezzo stabilito nell’offerta standard nell’aprile 2021.
27.
A tale riguardo, occorre distinguere tra, da un lato, le sanzioni amministrative inflitte dall’ANPC e dall’ANRE e, dall’altro, le misure correttive complementari adottate da queste ultime. Infatti, sebbene non sembri contestabile, fatte salve le valutazioni che spetterà al giudice del rinvio effettuare, che le sanzioni pecuniarie inflitte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] perseguano una finalità tanto repressiva quanto preventiva, lo stesso non vale per quanto riguarda le misure complementari alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, secondo la quale una misura che si limiti a risarcire il [o a rimediare al] danno causato dall’illecito di cui trattasi non ha natura penale.
28.
In terzo luogo, per quanto concerne il criterio relativo alla severità della sanzione inflitta, che deve essere valutata in funzione della sanzione
massima
prevista (
16
), va rilevato che dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che alla [OSCURATO:PERSONA] sono state inflitte due sanzioni che ammontano, rispettivamente, a RON 800000 (circa EUR 160000) per la sanzione imposta dall’ANRE (
17
), e a RON 150000 (circa EUR 30000) per quella imposta dall’ANPC (
18
).
29.
Spetterà pertanto al giudice del rinvio verificare, sulla base di tutti gli elementi di cui dispone, se gli importi di tali sanzioni siano sufficientemente elevati da poter qualificare queste ultime come «penali per natura» (
19
).
2.
Sulle condizioni di applicazione del principio del
ne bis in idem
30.
L’applicazione del principio del
ne bis in idem
è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «
bis
») e, dall’altro, che gli stessi fatti (e le stesse persone interessate) siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o delle decisioni successive (condizione «
idem
») (
20
).
a)
Sulla condizione «bis»
31.
Per quanto riguarda la condizione «
bis
», affinché si possa ritenere che una decisione giudiziaria abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa (
21
).
32.
A tale riguardo, la Corte ha inoltre precisato che, sebbene sia vero che l’applicazione del principio del
ne bis in idem
presuppone l’esistenza di una precedente decisione definitiva, da ciò non consegue necessariamente che le decisioni successive alle quali osta detto principio possano essere solo quelle adottate dopo tale precedente decisione definitiva. Infatti, tale principio esclude che, qualora esista una decisione definitiva, possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti (
22
).
33.
Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la decisione dell’ANPC è stata definitivamente annullata dal giudice competente per difetto di competenza, senza che esso abbia esaminato il merito della causa (
23
). Orbene, come si è ricordato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, la condizione «
bis
» esige la presenza di una decisione divenuta definitiva che abbia statuito sul merito della causa, condizione che sembrerebbe non essere soddisfatta nel caso di specie.
34.
Comunque sia, spetterà al giudice del rinvio stabilire se, alla luce delle considerazioni che precedono, la condizione «
bis
» sia effettivamente soddisfatta prima di procedere all’esame della condizione «
idem
».
b)
Sulla condizione «idem»
35.
Per quanto concerne la condizione «
idem
», dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della Carta risulta che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente
una stessa persona più di una volta per lo stesso reato
.
36.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali. L’articolo 50 della Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine (
24
). Dalla giurisprudenza della Corte risulta, inoltre, che la qualificazione giuridica dei fatti nel diritto nazionale e l’interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione della sussistenza di uno stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita all’articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro (
25
).
37.
Posto che la condizione «
idem
» richiede che i fatti materiali siano identici, il principio del
ne bis in idem
non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi. Infatti, l’identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio (
26
).
38.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha constatato, da un lato, che i due procedimenti di cui trattasi nel procedimento principale riguardano la stessa persona giuridica, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], e ha ritenuto, dall’altro, che i fatti constatati dall’ANRE e dall’ANPC – vale a dire la pratica della ricorrente consistita nel modificare il prezzo del gas naturale – siano sostanzialmente identici, nonostante il fatto che tali due autorità li abbiano qualificati in modo diverso.
39.
Sebbene il governo rumeno e l’ANRE sembrino contestare la descrizione dei fatti quale presentata dal giudice del rinvio sostenendo che i fatti constatati e sanzionati da tali autorità non sono identici (
27
), occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (
28
). Pertanto, poiché il giudice nazionale ritiene che i fatti per i quali la [OSCURATO:PERSONA] è stata sanzionata dalle due autorità siano identici ai sensi della giurisprudenza della Corte esposta al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, tale cumulo costituirebbe una limitazione del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 della Carta.
40.
In ogni caso, spetterà, in definitiva, al giudice del rinvio stabilire se i fatti oggetto dei due procedimenti di cui trattasi nel procedimento principale avviati sulla base, rispettivamente, di una normativa settoriale dell’energia, da un lato, e del diritto dei consumatori, dall’altro, siano identici. A tal fine, esso è tenuto ad esaminare i fatti presi in considerazione in occasione di ciascuno dei procedimenti nonché il periodo dell’infrazione dedotto (
29
).
3.
Sulla giustificazione di un’eventuale limitazione del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 della Carta
41.
Occorre ricordare che una limitazione del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 della Carta può essere giustificata soltanto sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, della stessa. Ai sensi della prima frase di tale paragrafo, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà. A norma della seconda frase di detto paragrafo, nel rispetto del principio di proporzionalità, a detti diritti e libertà possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
a)
Sulla tutela di uno o più obiettivi di interesse generale
42.
Come risulta dalla recente sentenza bpost, la Corte ha ritenuto che un cumulo di sanzioni possa essere giustificato quando i procedimenti avviati da due autorità diverse riguardano scopi complementari vertenti su aspetti differenti della medesima condotta illecita (
30
). In tale sentenza, la Corte ha inoltre rilevato che le autorità pubbliche possono legittimamente optare per risposte giuridiche complementari a determinati comportamenti nocivi per la società mediante diversi procedimenti che formano un insieme coerente in modo da trattare sotto i suoi diversi aspetti il problema sociale in questione, purché tali risposte giuridiche combinate non rappresentino un onere eccessivo per la persona di cui trattasi (
31
).
43.
Nel caso di specie, sembrerebbe che tale condizione sia soddisfatta, poiché, mentre le misure disposte dall’ANPC miravano esclusivamente a porre fine alle pratiche commerciali sleali e ingannevoli nei confronti dei consumatori, dall’altro, le misure disposte dall’ANRE, dal canto loro, avevano l’obiettivo di garantire la trasparenza dei prezzi sul mercato dell’energia rumeno nel contesto specifico della liberalizzazione del settore del gas naturale e, pertanto, il buon funzionamento di quest’ultimo (
32
). Sembrerebbe quindi legittimo, per uno Stato membro, sanzionare le violazioni, da una parte, della normativa settoriale volta a liberalizzare il mercato del gas naturale e, dall’altra, delle norme relative alle pratiche commerciali sleali, al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori (
33
).
44.
Ne consegue che, in linea di principio, il principio del
ne bis in idem
non verrebbe violato nel caso in cui una stessa condotta fosse oggetto di procedimenti di indagine separati, basati su disposizioni giuridiche diverse che perseguono obiettivi distinti e complementari, quali la tutela dei consumatori e il rispetto della trasparenza dei prezzi nel mercato dell’energia.
45.
Peraltro, il fatto che la tutela dei consumatori, in quanto obiettivo di interesse generale, possa essere perseguita non solo dalla normativa nazionale in materia di tutela dei consumatori, ma anche, indirettamente e sotto un diverso profilo, dalla normativa settoriale dell’energia (
34
), non può mettere in discussione il carattere complementare degli obiettivi perseguiti dai due insiemi di norme.
46.
L’interpretazione di cui sopra, fondata sulla complementarità degli obiettivi perseguiti dalle due normative, sembra inoltre trovare conferma nel testo stesso della direttiva 2009/73 (trasposta nel diritto nazionale dalla legge n. 123/2012), che prevede, al suo allegato I, punto 1, che le misure relative alla tutela dei consumatori di cui all’articolo 3 di tale direttiva non pregiudicano la normativa dell’Unione sulla tutela dei consumatori.
b)
Sulla proporzionalità e sulla necessità della limitazione
47.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, occorre ricordare che esso richiede che il cumulo di procedimenti e di sanzioni previsto dalla normativa nazionale non superi i limiti di quanto è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti da tale normativa. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva, assicurandosi che gli inconvenienti causati da quest’ultima non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (
35
).
48.
Quanto al carattere strettamente necessario di un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni, occorre valutare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni. Si deve inoltre stabilire se i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo e se la sanzione eventualmente inflitta in occasione del primo procedimento sul piano cronologico sia stata presa in considerazione al momento della valutazione della seconda sanzione, di modo che gli oneri derivanti, a carico degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto strettamente necessario e il complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse (
36
).
49.
Occorre osservare, anzitutto, che l’esistenza di due normative diverse che si applicano in parallelo consente alle società interessate di conoscere in anticipo, con un elevato grado di prevedibilità, le potenziali sanzioni alle quali esse si espongono. Inoltre, non sorprende che una società attiva nel mercato della produzione o della distribuzione dell’energia debba conformarsi a diverse normative settoriali che perseguono obiettivi diversi o complementari e possa eventualmente incorrere in diverse sanzioni parallele per una medesima condotta, sulla base di atti giuridici che perseguono obiettivi diversi.
50.
Peraltro, il fascicolo di cui dispone la Corte contiene indizi di una stretta connessione temporale tra i due procedimenti svolti e tra le decisioni adottate ai sensi della normativa settoriale dell’energia e del diritto in materia di tutela dei consumatori, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le autorità interessate (previsti specificamente dalla normativa rumena), circostanze che spetterà parimenti al giudice del rinvio verificare.
51.
Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che un fornitore di gas naturale sia sanzionato con due distinti verbali di violazione amministrativa, redatti l’uno dall’autorità di tutela dei consumatori e l’altro dall’autorità di regolazione nel settore dell’energia, a condizione che:
–
i procedimenti e le sanzioni siano basati su disposizioni giuridiche diverse che perseguono obiettivi di interesse generale distinti e complementari che giustificano in tal modo un cumulo di procedimenti e di sanzioni;
–
esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché di garantire il coordinamento tra le due autorità competenti;
–
i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato, e
–
l’insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni.
V.
Conclusione
52.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) nel modo seguente:
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un fornitore di gas naturale sia sanzionato con due distinti verbali di violazione amministrativa, redatti l’uno dall’autorità di tutela dei consumatori e l’altro dall’autorità di regolazione nel settore dell’energia, a condizione che:
–
i procedimenti e le sanzioni siano basati su disposizioni giuridiche diverse che perseguono obiettivi di interesse generale distinti e complementari che giustificano in tal modo un cumulo di procedimenti e di sanzioni;
–
esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché di garantire il coordinamento tra le due autorità competenti;
–
i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato, e
–
l’insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 485, del 16 luglio 2012.
(
3
) L’ANPC ha contestato alla ricorrente di aver comunicato successivamente ai consumatori offerte con prezzi diversi e, pertanto, di averli indotti in errore. Infatti, la ricorrente avrebbe comunicato ai consumatori una modifica del prezzo stabilito nell’offerta iniziale dopo appena tre mesi, mentre era previsto che il prezzo iniziale fosse valido per dodici mesi.
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (
GU 2009, L 211, pag. 94
).
(
5
) Sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a. (
C‑258/14
,
EU:C:2017:448
, punto
44
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
) Più precisamente, la legge n. 123/2012 traspone nell’ordinamento giuridico nazionale la direttiva 2009/73, mentre la legge n. 363/2007 traspone la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (
GU 2005, L 149, pag. 22
).
(
7
) Sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
, punto
59
).
(
8
) Sentenze del 20 marzo 2018, Menci (
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
25
), e del 22 marzo 2022, bpost (C‑117/20; in prosieguo: la «sentenza bpost,
EU:C:2022:202
, punto
22
e giurisprudenza ivi citata).
(
9
) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci (
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punti
41
,
44
,
46
,
49
,
53
e
55
).
(
10
) Sentenza bpost, punto 25 e giurisprudenza ivi citata. V., inoltre, Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82).
(
11
) Sentenza bpost, punto 26.
(
12
) Sentenze del 20 marzo 2018, Menci (
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
31
), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑27/22
,
EU:C:2023:663
, punto
49
).
(
13
) Sentenza del 20 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑537/16
,
EU:C:2018:193
, punto
33
).
(
14
) Più precisamente, una violazione dell’obbligo previsto all’articolo 143, paragrafo 1, lettera k), della legge n. 123/2012 costituisce un illecito amministrativo, passibile di un’ammenda compresa tra RON 20000 e RON 400000 (tra EUR 4057 circa e EUR 81147 circa).
(
15
) La decisione di rinvio non contiene alcun riferimento all’importo delle ammende previste dalla normativa applicabile. Parimenti, le osservazioni delle parti non forniscono alcuna ulteriore informazione sulla forcella delle potenziali ammende.
(
16
) Sentenza del 4 maggio 2023, MV – 98 (
C‑97/21
,
EU:C:2023:371
, punto
46
).
(
17
) Va considerato che l’importo di tale sanzione tiene conto di diversi illeciti amministrativi constatati dall’ANRE.
(
18
) Sebbene la decisione di rinvio non menzioni l’imposizione di un’ammenda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sulla base della normativa nazionale summenzionata, dalle osservazioni scritte tanto della ricorrente quanto del governo rumeno risulta che, oltre all’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare il prezzo iniziale convenuto con i clienti interessati, l’ANPC ha inflitto a quest’ultima un’ammenda di importo pari a RON 150000 (EUR 30000 circa).
(
19
) Ricordo, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la modesta severità di una sanzione amministrativa pecuniaria non può essere sufficiente, di per sé, ad impedire di qualificarla come «sanzione penale» (Corte EDU, 6 ottobre 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. c. Romania (CE:ECHR:2020:1006JUD007588213, § 27). V., inoltre, Corte EDU, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania (CE:ECHR:2019:0708JUD005401210, § 62).
(
20
) Sentenza bpost, punto 28.
(
21
) Sentenza bpost, punto 29.
(
22
) Sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑27/22
,
EU:C:2023:663
, punto
59
).
(
23
) Va precisato che, sebbene tale informazione non figuri nella decisione di rinvio, essa è stata fornita dal governo rumeno nell’ambito delle sue osservazioni scritte ed è stata successivamente confermata nel corso della fase orale del procedimento, senza essere contestata dalle altre parti presenti all’udienza.
(
24
) Sentenza bpost, punto 33.
(
25
) Sentenza bpost, punto 34 e giurisprudenza ivi citata.
(
26
) Sentenza bpost, punti 31, 33, 36 e 37.
(
27
) Secondo tali parti, l’ANRE avrebbe sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’obbligo di trasparenza, all’atto della redazione dell’offerta standard, mentre l’ANPC l’avrebbe sanzionata per pratiche commerciali ingannevoli o aggressive consistenti nella trasmissione di successive notifiche relative alla modifica delle tariffe.
(
28
) Sentenza dell’11 gennaio 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD (
C‑252/22
,
EU:C:2024:13
, punto
38
).
(
29
) V., in tal senso, sentenza bpost, punto 38.
(
30
) V., in tal senso, sentenza bpost, punto 50.
(
31
) Sentenza bpost, punto 49.
(
32
) Rilevo, ad ogni buon fine, che il rispetto della trasparenza dei prezzi costituisce soltanto un obiettivo indiretto della tutela dei consumatori.
(
33
) V., per analogia, sentenza bpost, punto 47.
(
34
) Infatti, mentre la tutela dei consumatori è presa in considerazione in modo «diretto» come obiettivo principale del diritto dei consumatori, essa lo è soltanto in modo «indiretto» nell’ambito della normativa settoriale dell’energia, che mira principalmente a garantire il buon funzionamento del mercato interessato.
(
35
) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci (
C‑524/15
,
EU:C:2018:197
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata).
(
36
) Sentenza bpost, punto 51.