CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26922-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA], Società per Azioni di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - C011trOriCOITelite - avverso la sentenza n. 1150/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Cc): [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rettifica attribuzione classamento catastale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, insistendo altresì per la remissione in pubblica udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, primo comma, 1. n. 241/1990, art. /, primo comma, 1. n. 212/2000, in relazione al d.m. 701/1994, art. 1, secondo e terzo comma, nonché a varie norme che disciplinano il catasto edilizio urbano; che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in 1. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura Ric. 2020 n. 26922 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., 16824/2006; Cass., 17971/2018). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., 8529/2019; Cass., 9291/2021); che, nella specie, la CTR ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione in relazione alla sola allegazione della nota sintetica sulla descrizione dell'immobile; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio — Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio