CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29015-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 29015/2020 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 10535/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in un unico motivo, avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 52748/2019, depositato il 14 febbraio 2020. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Roma la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un procedimento sempre di equa riparazione instauratosi innanzi alla medesima Corte in data 16 agosto 2012 e definito con provvedimento del 6 giugno 2018. Il magistrato designato aveva ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese processuali liquidate in € 420,00, oltre spese vive per € 27,00, spese forfettarie al 15% IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Avverso tale decreto, pubblicato in data 14 ottobre 2019, i ricorrenti proponevano opposizione, con atto che di seguito si trascrive integralmente, lamentando che le spese processuali fossero state liquidate in misura inferiore ai parametri di legge, poiché, nella specie, si sarebbero dovuti applicare i parametri di cui all’art. 4 DM 55/2014 con riferimento alla tabella 12, applicabile ai giudizi di natura contenziosa svoltisi innanzi alla Corte d’appello. La Corte di appello ha respinto l’opposizione, esponendo che “le spese processuali del giudizio monitorio vanno liquidate secondo le tabelle del monitorio e non in base a quelle previste per i giudizi di natura contenziosa”, mentre “solo con l’opposizione e l’evocazione in giudizio del Ministero il procedimento assume natura contenziosa, con conseguente applicazione delle tabelle n. 12”. Avendo, pertanto, il magistrato designato liquidato € 420,00 e, quindi, un valore vicino al medio, l’opposizione è stata rigettata, peraltro con compensazione tra le parti delle spese processuali della fase. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 29015/2020 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 10535/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 57 e 58 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (convertito nella l. n. 36/1934), della l. n. 794/1942, dell’art. 24, del d.l. n. 233 del 2006, dell’art. 3 comma 2 del d.l. n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006), dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche. I ricorrenti censurano l’incongrua liquidazione delle spese legali, basata sull’erronea applicazione per analogia, da parte della Corte d’appello di Roma, dei parametri forensi in uso per i procedimenti monitori, dovendosi invece applicare quelli inerenti ai giudizi contenziosi. Si allega altresì la mancata considerazione del valore della causa, delle attività effettivamente svolte e del numero dei ricorrenti, l’errata individuazione dello scaglione e la lesione dei minimi tabellari. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là del lungo elenco di disposizioni di legge asseritamente violate che è contenuto nella rubrica (senza che poi nella parte espositiva della censura si indichi in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con tutte quelle norme in astrato reputate come regolatrici della fattispecie), è agevole sintetizzare che si ha riguardo alla liquidazione del compenso per la fase monitoria ex art. 3 l. n. 89 del 2001 del procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo. A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della corte d'appello, o di un magistrato della corte a tal fine designato (a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da regolare, a seconda degli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 29015/2020 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 10535/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851) si applica, per ormai costante interpretazione di questa Corte (quanto meno a seguito di Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16512), la tabella 8 del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti monitori. La tabella 8, in relazione alle domande di valore da € 0 a € 5.200,00 (quale quella oggetto di causa), stabilisce il compenso unico di € 450,00, riducibile, peraltro, ex art. 19, d.m. n. 55/2014, “in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”. Diverso ragionamento vale per l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16512; Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187). Invero, in ipotesi di opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza in caso di accoglimento, mentre, ove l’opposizione dell’interessato venga rigettata, le spese rimangono a carico dell’opponente, ancorché questi essa mantenga di diritto di ripetere quelle liquidate nel decreto (Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851; Cass. Sez. 6 - 2, 26/05/2020, n. 9728). Il ricorso va dunque rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili attività difensive l’intimato Ministero. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 29015/2020 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 10535/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R