CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per il secondo, quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: tutti si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato, nei loro confronti, le dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati a ciascuno ascritti, riducendo le pene per ciascuno ritenute di giustizia dal G.u.p. del Tribunale di Bari in asserito accoglimento delle rispettive richieste di concordato) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente al trattamento sanzionatorio, e nel resto inammissibili; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Ricorso Caldarulo. L'imputato lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), l'illegittimità delle statuizioni di confisca e la mancata configurazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. 1.1. Il primo ed il terzo motivo non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'atto della formulazione della richiesta di concordato (verbale 10/12/2020, dove si dà atto della "rinunzia ai motivi sulla responsabilità ad esclusione di quello relativo al trattamento sanzionatorio", confermata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]) I motivi riguardanti la configurabilità di una circostanza (aggravante od attenuante) rientrano, infatti, tra quelli inerenti alla responsabilità in ordine al reato contestato, come circostanziato. In proposito, questa Corte (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 - 01) ha già ritenuto che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Fattispecie relativa all'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203); inoltre, sia pure in riferimento all'applicazione di una diversa disciplina, ma con affermazione di principio tuttora valida, ha precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696 - 01).1.2. Il secondo motivo non è consentito, perché dedotto per la prima volta in ricorso, non anche nell'atto di appello, pur essendo già in quella sede deducibile. Deve aggiungersi, per completezza, che la Corte di appello non menziona i predetti motivi tra quelli proposti, ed il ricorrente non ha mosso, sul punto, contestazione alcuna. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066 - 01) ha già chiarito che sarebbe inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. 2. Ricorso Maino. L'imputato si duole della mancata esclusione della recidiva e conseguentemente dell'esito del giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, nonché della dosimetria della pena. 2.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla dosimetria della pena, ed è, nel resto inammissibile. L'imputato, all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato di rinunciare "ai motivi relativi al riconoscimento della responsabilità e dell'aggravante ex 416 co. 1 bis c.p. insistendo sui motivi residui". Con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e conseguentemente all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, i motivi di appello erano formulati in modo meramente assertivo, e risultavano, quindi, privi della necessaria specificità: il vizio, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., può essere rilevato anche in questa sede. Diversamente, quanto alla dosimetria della pena, oggetto di articolate doglianze in sede di gravame, la Corte di appello è rimasta del tutto silente. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al predetto punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. 3. Ricorso Pascale. L'imputato si duole della mancata disamina del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo di appello (rispettivamente riguardanti la misura della pena base, la mancata esclusione della recidiva, il diniego di prevalenza delle circostanze 7.. .3 attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti, la misura degli aumenti di pena operati per la continuazione, questi ultimi tra l'altro operati indistintamente, non reato per reato, come necessario). 3.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla dosimetria della pena, ed è, nel resto inammissibile. L'imputato, all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato di rinunciare a tutti i motivi, ad eccezione di quelli riguardanti la riduzione della pena, anche con riferimento agli aumenti per la continuazione, e l'esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti. Con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e conseguentemente all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, i motivi di appello erano anche in questo caso formulati in modo meramente assertivo, e risultavano, quindi, privi della necessaria specificità: il vizio, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., può essere rilevato anche in questa sede. Diversamente, quanto alla dosimetria della pena, oggetto di sufficientemente articolate doglianze in sede di gravame, la Corte di appello è rimasta del tutto silente. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al predetto punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] va anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti ed irrevocabili le dichiarazioni di responsabilità. Dichiara altresì inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ), favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida