CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6102-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 17242/2019 del TRIBUNALE di ROMA; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6102/2020 Numero sezionale 2217/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 7707/2022Data pubblicazione 09/03/2022 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.2.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 2.289,42. Nella resistenza della Prefettura di Roma e nella contumacia del concessionario per la riscossione, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 16007/2018, liquidando le spese del giudizio in € 340,00. Interponeva appello la Gatti, censurando la statuizione sulle spese, ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 17242/2019, resa nella contumacia delle parti appellate, accoglieva in parte l’impugnazione, compensando le spese del secondo grado Il Tribunale riteneva, in particolare, congrua la liquidazione dei compensi operata dal Giudice di Pace e condannava [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Ladispoli e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, al pagamento dell’ulteriore importo di € 189,50 a titolo di spese vive, di cui € 125 per il giudizio di primo grado ed € 64,50 per quello di appello. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6102/2020 ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione nel merito ex art. 384, Numero sezionale 2217/2022Numero di raccolta generale 7707/2022 secondo comma, c.p.c. Data pubblicazione 09/03/2022 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 16007/2018 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione dalla stessa proposta avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per complessivi € 2.289,42, con condanna delle parti opposte, in solido tra loro, alle spese del primo grado, liquidate in € 340. Il Tribunale ha ritenuto che la quantificazione delle spese di prime cure in misura inferiore al minimo tariffario, pari ad € 536, fosse giustificata dalla particolare semplicità dell’istruttoria, prettamente documentale e dal fatto che la controversia si era articolata in unica udienza. Ha dunque respinto il gravame per la parte relativa alla quantificazione delle spese di prime cure, accogliendolo invece sotto il profilo della liquidazione delle spese vive, omessa dal primo giudice e fissata dal Tribunale in € 125. Ha infine compensato le spese di appello, in ragione della semplicità della questione, ponendo a carico degli appellati il solo rimborso del contributo unificato. Il ricorso si articola in unico motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari nel governo delle spese. La censura è fondata con riferimento al giudizio di primo grado. Relativamente ad esso, il cui valore era di € 2.289,42, i minimi tariffari, risultanti dalla massima decurtazione operabile sui valori indicati dallo scaglione di tariffa relativo alle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, ammontano ad € 671,00 (di cui € 113 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 235 per quella di trattazione ed € 203 per quella di decisione). La liquidazione dei compensi operata dal Giudice di Pace, confermata dal Tribunale, pari ad € 340 per l’intero giudizio di primo grado, è pertanto lesiva dei minimi tariffari, divenuti inderogabili a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, che ha modificato l’art. 4 del D.M. n. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6102/2020 55 del 2014. Numero sezionale 2217/2022Numero di raccolta generale 7707/2022 Quanto invece al giudizio secondo grado, la ricorrente si limita a Data pubblicazione 09/03/2022 contestare genericamente la decisione del Tribunale, senza tuttavia indicare i valori che a suo giudizio avrebbero dovuto essere applicati; di conseguenza, la doglianza non è assistita dal necessario grado di specificità. Né, per altro verso, la ricorrente indica quale lesione concreta egli abbia ricevuto dalla statuizione impugnata; di conseguenza, la doglianza si risolve nella proposizione di un vizio del tutto ipotetico. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese di primo grado nella misura di € 671,00. A fronte dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate”. [OSCURATO:PERSONA] condivide parzialmente la proposta del Relatore, osservando che l’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, prevede la possibilità, per il giudice, di aumentare i parametri medi previsti dalla tariffa dell’80%, ovvero di ridurli del 50%; per la sola fase istruttoria, l’aumento può essere del 100% e la riduzione del 70% (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31847 del 05/12/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte non massimate). Ne deriva che l’importo minimo liquidabile, per la fase istruttoria, corrisponde al 30% del parametro indicato dalla tariffa, mentre per le altre fasi corrisponde alla metà di detto valore. Ne consegue che l’importo minimo liquidabile all’odierno ricorrente, per il primo grado di giudizio, è pari ad € 535,50, così determinato: € 112,50 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 100,50 per quella di trattazione ed € 202,50 per quella di decisione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6102/2020 Numero sezionale 2217/2022 Numero di raccolta generale 7707/2022 Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Data pubblicazione 09/03/2022 la parte ricorrente, preso atto della proposta del relatore, di compensare le spese del giudizio di legittimità alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, sostiene che l’unico motivo di impugnazione si riferirebbe solo alla contestazione del governo delle spese del primo grado del giudizio, e dunque sarebbe integralmente accolto. La lettura del ricorso, tuttavia, evidenzia che il ricorrente aveva indicato, nella censura proposta, importi superiori a quelli ritenuti congrui dal Collegio; permane, di conseguenza, l’accoglimento solo parziale del ricorso, che giustifica la statuizione di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del primo grado nella misura di € 535,50. Alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero, in relazione alla parte costituita, e dichiarate irripetibili nei riguardi delle parti rimaste intimate. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Ladispoli e la Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 535,50. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le dichiara irripetibili nei riguardi delle parti rimaste intimate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A