CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1995
Cassazione n. 41908/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1995 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19134/21 Trarore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino, previa integrazione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. dell'epigrafe della sentenza con l'indicazione del reato ex artt. 81, 635, secondo comma n. 1 cod. pen. di cui al procedimento n. 885/16 riunito, ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stata irrogata all'imputato, per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, la pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, ivi considerata la diminuente per il rito abbreviato; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dello stato di necessità in relazione al reato di danneggiamento e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che, circa la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando che le numerose condanne riportate sono espressione di abituale contrapposizione all'ordinamento penale; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. ; TATA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]