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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16945/2026

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lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva la nullità dellasentenza deducendo violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di prove decisivecon riferimento al riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648cod. pen. è manifestamente infondato;che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento (si vedano, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, nellaquale la Corte d’appello di Bologna adeguatamente evidenzia i limiti processuali sussistentiper il rito cartolare che non permettono la valutazione delle allegazioni riportate nelleconclusioni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con il ricorrente deduce l’erroneaapplicazione della legge con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ealla mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità di cui all’art. 648, commaquarto cod. pen. non è consentito perché basato su di una lettura alternativa del merito nonconsentita in questa sede, oltre che manifestamente infondato, attesa la presenza inmotivazione, con argomentazioni logiche e chiare, del tutto prive di aporie, con un congruoriferimento agli elementi ritenuti idonei a giustificare il diniego di predetta circostanza (siveda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata quanto alle caratteristiche del bene,con lesione del diritto alla riservatezza quanto all’insieme di dati al suo interno conservati,oltre che tenuto conto dei numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio da riferire alricorrente quale sintomo di elevata capacità a delinquere);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva la nullità dellasentenza deducendo violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di prove decisivecon riferimento al riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648cod. pen. è manifestamente infondato;che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento (si vedano, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, nellaquale la Corte d’appello di Bologna adeguatamente evidenzia i limiti processuali sussistentiper il rito cartolare che non permettono la valutazione delle allegazioni riportate nelleconclusioni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con il ricorrente deduce l’erroneaapplicazione della legge con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ealla mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità di cui all’art. 648, commaquarto cod. pen. non è consentito perché basato su di una lettura alternativa del merito nonconsentita in questa sede, oltre che manifestamente infondato, attesa la presenza inmotivazione, con argomentazioni logiche e chiare, del tutto prive di aporie, con un congruoriferimento agli elementi ritenuti idonei a giustificare il diniego di predetta circostanza (siveda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata quanto alle caratteristiche del bene,con lesione del diritto alla riservatezza quanto all’insieme di dati al suo interno conservati,oltre che tenuto conto dei numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio da riferire alricorrente quale sintomo di elevata capacità a delinquere);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris