CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Amato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1059/2024 della CORTE d'APPELLO diVenezia pubblicata il 30.5.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si opponeva a decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Verona per il pagamento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.di euro 88.061,33, a saldo di fatture per trasporti di autovetture, echiedeva l’accertamento che nulla fosse dovuto, adducendo errori difatturazione, mancata contabilizzazione di pagamenti e l’esistenza difatture emesse dall’opponente nei confronti dell’opposta per ritardi edanneggiamenti ai veicoli, in relazione alle quali invocava lacompensazione; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’oppostaal pagamento di euro 66.506,72 per ritardi e di euro 1.970,52 per danni aveicoli. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva insistendo per la conferma deldecreto ingiuntivo.Nel corso del giudizio, stante l’esito negativo della mediazionedemandata dal Tribunale ex D.Lgs. 28/2010, [OSCURATO:PERSONA] l’improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, commi 2 e 2-bis, D.lgs. 28/2010.Il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 1.4.2022, revocava ildecreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare all’opposta euro37.295,80, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza dellesingole fatture al saldo, rigettando ogni altra domanda. In particolare,disattendeva l’eccezione di improcedibilità sul rilievo che nulla ostava allapossibilità per la parte di farsi sostituire dal proprio difensore, purchémunito di procura speciale, e che, per essere stata attestata nel verbale dimediazione la presenza di entrambe le parti, le questioni sull’idoneità delladelega e sul difetto di procura sostanziale avrebbero dovuto esseresollevate già in sede di mediazione.2. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 30.5.2024,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto di rilievoai fini del presente giudizio, richiamata Cass. 8473/2019, osservava chenell’ambito della mediazione delegata la necessità della comparizionepersonale non esclude la delegabilità, non è previsto né escluso che laPag. 2 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026delega sia conferibile al difensore e, per delegare validamente un terzo, laparte deve conferirgli il potere mediante procura avente lo specificooggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del poteredi disporre dei diritti sostanziali oggetto della procedura; se la partesceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale non può essereautenticata dal difensore stesso. La corte territoriale affermava poi che ladelega rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore conteneval’espresso riferimento alla procedura di mediazione e il conferimento delpotere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alladefinizione della controversia, reputandola idonea procura sostanziale adhoc per la partecipazione al primo incontro e rigettando,conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità.3. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., “violazione e falsa applicazione” del combinato disposto dell’art. 5,comma II e comma II-bis, e dell’art. 8, d.lgs. 28/2010 (nel testo anteriorealla riforma disposta con il D.Lgs. 149/2022).La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità delladomanda per aver ritenuto rituale la partecipazione al primo incontro dimediazione del solo difensore della parte, in assenza però di una validaprocura sostanziale al delegato autenticata da soggetto diverso dalprocuratore ad litem.Il Tribunale di Verona del 14.1.2021 aveva disposto la mediazione,onerando entrambe le parti della sua attivazione entro quindici giorni;l’unico incontro, tuttavia, si era svolto il 18.2.2021 con esito negativo allapresenza del solo difensore di [OSCURATO:PERSONA] e del legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la ricorrente di avertempestivamente eccepito la mancanza di procura sostanziale e laPag. 3 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026conseguente improcedibilità della domanda per la mancata effettivapartecipazione alla mediazione delegata di [OSCURATO:PERSONA]. Taleeccezione era stata sollevata nelle note sostitutive dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante la produzione del verbale e della delega, e,successivamente, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e poiancora in sede di appello.La ricorrente deduce che la corte territoriale, dopo avere richiamatoCass. n. 8473/2019, se ne è discostata nel caso concreto, poiché la delegaconferita dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] al proprioprocuratore ad litem non era conforme al modello delineato dallarichiamata decisione di legittimità. In particolare, rappresenta che, mentreCass. n. 8473/2019 richiede una procura per la partecipazione allamediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanzialioggetto della procedura, la delega rilasciata dall’opposta menzionasoltanto la controparte, senza attribuire alcun potere di disporre dei dirittisostanziali, e limitandosi a un generico richiamo al più ampio potere diassumere determinazioni ai fini della definizione della controversia.Ancora, la ricorrente si duole per la mancanza dell’autentica dellasottoscrizione del delegante, osservando che Cass. n. 8473/2019 escludeche, ove il sostituto sia il difensore, la procura speciale possa essereautenticata dal difensore medesimo; aggiunge che la delega prodotta erapriva di autentica e recava soltanto la firma “per accettazione” deldelegato, la quale, quand’anche interpretata come autentica dellasottoscrizione della parte, sarebbe comunque invalida perché apposta dalprocuratore ad litem, rispetto al quale il potere di autentica ex art. 83c.p.c. è escluso.Muovendo da tali premesse, la ricorrente sostiene che, conclusasi lamediazione con verbale negativo, una delle parti non era stata presente,non avendo validamente delegato alcun rappresentante sostanziale, ondela mediazione non poteva dirsi effettivamente svolta e perciò non si erarealizzata la condizione di procedibilità della domanda. Infine, nel verbalePag. 4 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026di mediazione la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non volerentrare in mediazione e ciò, pur assorbito dalle censure sulla procura,confermerebbe l’improcedibilità della domanda, poiché l’obbligo giuridicodi mediazione non è surrogabile da un mero adempimento formale.2. Il ricorso è fondato.La ricorrente deduce che la corte veneta ha erroneamente negatol’improcedibilità della domanda giudiziale ritenendo rituale lapartecipazione al primo incontro di mediazione del solo difensore dellaparte sulla base di una procura al delegato priva del potere di disporre deidiritti sostanziali e di autentica. Da ciò conseguirebbe appuntol’improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione della partealla procedura di mediazione disposta dal Tribunale di Verona.È noto che la mediazione ex D.Lgs. 28/2010 per essere effettivadeve vedere la partecipazione personale delle parti, tant’è che la riformadell’art. 8 contenuta nel D.Lgs. 149/2022 ha previsto l’obbligo dellapartecipazione personale alla procedura di mediazione ammettendo che leparti possono ricorrere alla delega “in presenza di giustificati motivi”, mastatuendo che in tal caso “possono delegare un rappresentante aconoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizionedella controversia”.Di qui l’emergere, prima ancora della riforma, di un orientamentocontrario alla possibilità di sostituzione della parte mediante unrappresentante, anche se munito di una procura sostanziale e aconoscenza dei fatti.A conferma della rilevanza della partecipazione personale delle partie della centralità del primo incontro valevano i seguenti indici normativicontenuti nel D.Lgs. 28/2010 nel testo vigente ratione temporis: l'art. 5,comma 2 bis («Quando l'esperimento del procedimento di mediazione ècondizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione siconsidera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si concludesenza l'accordo»); l'art. 8, comma 1 («Il mediatore, sempre nello stessoPag. 5 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sullapossibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo,procede con lo svolgimento»); l'art. 17, comma 5 ter («Nel caso dimancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovutoper l'organismo di mediazione»).Questa Suprema Corte ha affermato come segue: “Il successodell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e ilmediatore professionale, il quale può, grazie all'interlocuzione diretta edinformale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, edaiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto dellaeventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualitàe definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva conreciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione deirapporti commerciali”; e “il legislatore ha previsto e voluto la comparizionepersonale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogoinformale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quellacomposizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare lacontroversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”, nonostanteciò aprendo verso la delegabilità della partecipazione non essendo un attostrettamente personale in assenza di un indice normativo contrario (v.,Cass., sez. III, 27 marzo 2019 n. 8473). Il medesimo arresto, comericordato dalla ricorrente, ha precisato che non è previstonormativamente, ma neanche escluso, che la delega possa essereconferita al proprio difensore: “Deve quindi ritenersi che la parte (inparticolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorsovale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità nonpossa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possafarsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche — ma nonsolo — dal suo difensore”; “la parte che non voglia o non possapartecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamentesostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma devePag. 6 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra neipoteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allostesso professionista.” (v., ancora, Cass. 8473/2019).Il giudice d’appello non ha indicato, e non era nei suoi poteri, inquale forma detta procura debba essere rilasciata (forma libera,scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale o atto pubblico),ma ha evidenziato che si deve trattare di una procura sostanziale, datenere ben distinta da quella alle liti al difensore, e da questiautenticata, specificamente tesa alla mediazione e attributiva delpotere di disporre del diritto sostanziale che ne forma oggetto.3. La corte marciana si è discostata dagli indicati principi di diritto:ha valorizzato il carattere sostanziale della procura alla mediazionerilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale atto idoneo per la partecipazionedel delegato al primo incontro di mediazione, osservando che «[…] ladelega dimessa da [OSCURATO:PERSONA], al proprio difensore, per la partecipazione alprimo incontro di mediazione, ha tutte le caratteristiche per essereritenuta idonea procura speciale secondo i dettami indicati dalla Corte,contenendo l’espresso riferimento alla procedura di mediazione e ilconferimento dello specifico “potere di assumere ogni determinazioneidonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e allecondizioni che riterrà più opportune.” Tale atto, dunque, diverso dallaprocura processuale alle liti che conferisce al difensore il potere dirappresentanza in giudizio della parte, ma non gli conferisce la facoltà disostituirsi ad esso in un’attività esterna al processo, quale è appunto ilprocedimento di mediazione, è configurabile quale idonea procurasostanziale ad hoc per la partecipazione del delegato al primo incontro dimediazione.» (sentenza, da pagina 8, ultimo capoverso, a pagina 9,secondo capoverso).Senonché, secondo quanto riportato nel ricorso, il quale riproduce eprovvede alla relativa localizzazione, nel rispetto del principio di specificitàex art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., la procura per la mediazionePag. 7 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026rilasciata all’avv. D’Amato, pur distinta da quella alle liti ai sensi dell’art.83 c.p.c., è stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], in assenza diautenticazione, nonché dall’avv. D’Amato stesso per accettazione.Pertanto deve escludersi l’avvenuto rilascio di una valida procurasostanziale alla mediazione, in assenza di una preventiva identificazionedel delegante per effetto dei vincoli derivanti dal potere di disposizione deldiritto.Quand’anche si volesse ritenere che la sottoscrizione da partedell’avv. D’Amato possa essere interpretata quale autenticazione dellasottoscrizione della parte, essa sarebbe comunque invalida, poiché “laparte che non voglia o non possa partecipare personalmente allamediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anchedal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procurasostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppurese il potere è conferito allo stesso professionista” (v., sempre, Cass.8473/2019, cit.).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha valorizzato la naturasostanziale della procura rilasciata in quanto distinta dalla procura alle liti,ma non ha considerato che tale atto era munito della sottoscrizione dellaparte, priva di autenticazione, e sottoscritto a sua volta dall’avv. D’Amatoper la sola accettazione. Da ciò deriva che non si è adempiuta lacondizione di procedibilità della domanda da parte dell’opposta.Ha invero osservato questa Suprema Corte: «Nel caso di mancatoprevio esperimento di tale procedura, pur essendo l’invito del giudicerivolto a tutte le parti del giudizio, è chiaro che la figura processualeinteressata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis,provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dallamancata ottemperanza a tale invito. La norma recita infatti: ”Chi intendeesercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia dicondominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivantePag. 8 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e dadiffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente aesperire il procedimento di mediazione”. Ed allora è evidente che lacarenza della condizione di procedibilità non può che ridondare a caricodell’originaria attrice, senza che possa avere un qualche rilievo la faseprocessuale, nel corso della quale l’ordinanza è stata comunicata» (Cass.,sez. II, 27 luglio 2023 n. 22805, che richiama anche Cass., Sez. Un, 18settembre 2020 n. 19596; più di recente Cass., sez. III, 18 dicembre2024 n. 33216).Più in chiaro, una volta impartito l’invito ad attivare la mediazione, ilsoggetto processuale interessato ad attivarsi è quello che avrebbe dovutoprovvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dallamancata ottemperanza a tale invito. L’opposta, dunque, secondo quantoaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un.,19596/2020), e non l’opponente, pur avendo essa spiegato domandariconvenzionale (v. Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3452).Non rileva, in contrario, che l’obbligo di cui all’art. 5, commi 1-bis e2, d.lgs. n. 28/2010, nella versione previgente, non si applicasse aiprocedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronunciasulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione,giacché, una volta intervenuta tale pronuncia, l’onere di promuovere lamediazione gravava comunque sulla parte opposta, in conformità alladisciplina applicabile ratione temporis di cui all’art. 5, comma 4, lett. a).4. In conclusione, il motivo è fondato, per cui il ricorso deve essereaccolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensidell’art. 382 c.p.c., dichiarando la conseguente improcedibilità delladomanda, ponendo le spese di lite dei giudizi di merito a carico dellacontroricorrente, come già liquidate.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Pag. 9 di 10Numero registro generale 17616/2024Numero sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 20992/2026Data pubblicazione 20/06/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara l’improcedibilità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.presentata avverso l’attuale ricorrente; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite in primo e secondo gradonella misura ivi liquidata; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusionealla ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500 euro per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spesegenerali del 15 per cento e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 10 di 10