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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 20036/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di tentata sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, così riqualificata l'originaria contestazione di appropriazione indebita.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché tardivo.

La sentenza impugnata risulta pronunciata all'udienza del 25 novembre 2024 senza la presenza delle parti, con termine per il deposito della motivazione entro il 31 dicembre 2024.

La decisione risulta essere stata comunicata lo stesso 25 novembre 2024 al difensore domiciliatario dell'imputato e la motivazione depositata nei termini stabiliti (il 24 dicembre 2024).

Dalla lettura della sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di rito abbreviato, e dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui la decisione venne deliberata risulta, altresì, che l'imputato era presente.

Ne consegue, pertanto, che il termine per impugnare la sentenza di appello col ricorso per cassazione era di giorni quarantacinque a norma dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., decorrente dal 1° gennaio 2025 e con scadenza al 14 febbraio 2025.

L'impugnazione, invece, risulta presentata il 18 febbraio 2025.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 aprile 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di tentata sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, così riqualificata l'originaria contestazione di appropriazione indebita. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché tardivo. La sentenza impugnata risulta pronunciata all'udienza del 25 novembre 2024 senza la presenza delle parti, con termine per il deposito della motivazione entro il 31 dicembre 2024. La decisione risulta essere stata comunicata lo stesso 25 novembre 2024 al difensore domiciliatario dell'imputato e la motivazione depositata nei termini stabiliti (il 24 dicembre 2024). Dalla lettura della sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di rito abbreviato, e dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui la decisione venne deliberata risulta, altresì, che l'imputato era presente. Ne consegue, pertanto, che il termine per impugnare la sentenza di appello col ricorso per cassazione era di giorni quarantacinque a norma dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., decorrente dal 1° gennaio 2025 e con scadenza al 14 febbraio 2025. L'impugnazione, invece, risulta presentata il 18 febbraio 2025. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025
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