CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bitiito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ehe ha concluso chiedendo R o- co 1/4-d(3 ty( cp utfitcrirgirg-325re [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, contestatogli "perché contravveniva alle prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale imposte, per un periodo di anni due, con provvedimento n. 2015/1 RGMP emesso in data 31.03.2015 dal Tribunale di Varese, Sezione Misure di Prevenzione [...1", e lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione con la riduzione per il rito. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta la trattazione dinanzi alla Corte di appello di Milano nelle forme del rito camerale, nonostante la tempestiva richiesta da parte della difesa di pubblica trattazione. Si duole, inoltre, della mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, previa derubricazione dello stesso nella fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dell'art. 75 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Derubricazione, invero, che non solo era stata sollecitata per iscritto dalla difesa, con PEC inviata alla suddetta Corte, ma che, comunque, andava effettuata dai Giudici di appello d'ufficio sulla base della semplice lettura del decreto di sottoposizione a misura di prevenzione in atti. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 133 e ss., 99, quarto comma, e 62-bis cod. peri. e vizio di motivazione. Il ricorrente insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nella memoria inviata con PEC il 23 novembre 2022 (in cui si chiede, altresì, tardivamente la trattazione orale), insiste per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati. 1.1. Il fatto per cui si procede va riqualificato, come correttamente argomentato nella seconda parte del primo motivo del ricorso proposto, nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Invero, dalla lettura del decreto (in atti) di sottoposizione a misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Misure di Prevenzione, in data 31 marzo 2015, si rileva la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno. Se, quindi, si considerano il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, trattandosi di contravvenzione, e i periodi di sospensione dello stesso per un totale di centottantacinque giorni, la prescrizione del reato, commesso il 22 dicembre 2015, risulta maturata in data 25 giugno 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata (6 luglio 2022). La sentenza de qua va, pertanto, annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, come riqualificato ai sensi del comma 1 dell'art. 75 d. Igs. n. 159/2011, è estinto per prescrizione. Co