CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 16255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8714-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendonogiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 3595/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata il 6/10/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propon e ricorso, affidato acinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Como, in rigettodel ricors o proposto avverso avviso di accertamento che modificavala rendita catastale relativa ad un’unitàimmobiliare, sita in Como, cui era stata attribuit a categoria D/8 e rendita Euro 89.426,03; Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la Banca ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo la Società denuncia, in rubrica , « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della legge27 luglio 2000, n. 212 nonché degli artt. 8 e 10 del Regio decreto- legge del 13 aprile 1939 n.652 e degli artt. 8 e 30 del Regolamento del 1° dicembre 1949 n. 1142 in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto l’atto impugnato « sufficientemente motivato » , avendo l’Ufficio fondato la rettifica catastale sulla base degli stessi elementi di fatto indicati dalla contribuente nella DOCFA, deducendo la Società che dovevano essere comunque indicate «le ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la rettifica»; 1.2. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «motivazione apparente ... nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 c.p.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale «confermato la legittimità della rettifica dell’Ufficio sulla base di una serie di ... argomentazioni prive di effettivo contenuto decisorio e ... slegate dai fatti di causa, senza ... affrontare in maniera compiuta le ... argomentazioni esposte dalla Banca», e deducendo che era stato omesso l’esame di numerose questioni, esposte nell’atto di appello esupportate da perizie di parte,tra le quali quella «attinente l’erroneo utilizzo del criterio dell’approccio di costo ..., l’aderenza della valutazione della Banca con i valori OMI pubblicatidalla stessa Agenzia delle Entrate ... , le valutazioni di cui alla perizia di stima dell’ing. Iovine ...e le valutazioni di cui al prezziario dell’Agenzia del Territorio diMilano ...»; 1.3. con il terzo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701» peravere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto «che la precedente valorizzazione dell’immobile tassatooperata dal contribuente tramite procedura DOC.FA costituirebbe indice della fondatezza della rettifica operata dall’Ufficio»; 1.4. con il quarto motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.1, comma 3, del decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «ritenuto fosse onere della ricorrente provare la correttezza della rendita proposta anziché dell’Ufficio dimostrare la fondatezza della propria maggior pretesa»; 1.5.con il quinto motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione avendo la Commissione tributaria regionale «negato la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio richiesta ... dalla Banca argomentando il ... decisum in maniera lacunosa ed erronea in punto di diritto»; 2.1. il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, in quanto pregiudiziale, va disatteso;2.2. per lagiurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 2151 del 29/01/2021; Cass. n. 10636 del 09/05/2007), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione; 2.3.le eccezioni circa l’erroneit à della stima effettuata dall’Ufficio sul valore dell’immobiledevono quindi ritenersi implicitamente disattese per il fatto stesso delrigetto del gravame sulla scorta dell a ritenuta validità dei criteri di stima utilizzati dall’ Agenzia delle entrate , come indicati nella motivazione della sentenza impugnata; 3.1. il primo motivo di ricorso va parimentidisatteso; 3.2.come correttamente argomentato dai Giudici d’appello, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso sia soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 31809 del 07/12/2018; Cass. n. 30166 del 20/11/2019; Cass. n. 3104 del 09/02/2021); 3.3. nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo dedotto che gli elementi di fatto indicati dalla medesima fossero stati disattesi dall'Ufficio, e cioè che l’atto impugnato avesse posto a base della rideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelli prospettati dalla contribuente, il che quindi priva di fondamento le doglianze relative alla mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, circa le«concrete modalità adottate » dall’Ufficio per la rettifica catastale edi «termini di paragone di cui si sarebbe servito » o degli immobili ai quali «si sia riferito nella determinazione della “comparazione” », nonché delle ragioni sottese alla valorizzazione dei «costi di costruzione unitariutilizzati dall’Ufficio e desunti dal prezziario “Prezzi e Tipologie edilizie delCollegio degli Ingegneri e architetti di [OSCURATO:PERSONA] DEI”»; 4.1.il terzo motivo è ugualmente infondato; 4.2. la Società deduce che « a partire dal 1° gennaio 2016, per gli immobili –quali quelli di cui si discute – appartenenti a categoria speciale deve ritenersisempre consentita la rideterminazione della rendita in base ai parametri fissati dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208 ( ndr . del 2015), quantunque già iscritti agli atti catastalicon attribuzione di rendita definitiva», e lamenta quindi che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto corretta la stima dell’Ufficio anche tenendo conto della rendita proposta dalla stessa contribuente con una precedente DOCFA; 4.3.in diritto, va evidenziato che per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) -con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. «imbullonati») - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; 4.4. il comma 22 dell’art. 1 cit. precisa, inoltre, che «adecorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»;4.5. ne consegue che dal 1° gennaio 2016gli intestatari degli immobili già censiti con i criteri precedenti, possono presentare atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare in riduzione l’importo della rendita catastale di quegli immobili, nel rispetto delle novità introdotte, ovvero attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; 4.6. la normativa ha quindi la finalità di uniformare i criteri di stima e quindi di determinazione della rendita degli immobili già iscritti in catasto con quelli di nuova costituzione che saranno iscritti a far luogo dal 1° gennaio 2016, essendo stata introdotta una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, rivolta, come si è detto,a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta; 4.7.ciò posto, la Società non ha in alcun modo dedotto, né dimostrato che nella precedente dichiarazione DOCFA, presentata prima dell’entrata in vigore della normativa dianzi indicata, erano stati indicati, ai fini della quantificazione della rendita catastale dell’immobile, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo relativo all’immobile in oggetto; 4.8. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha legittimamenteevidenziato, ai fini della stima del valore catastale, che «un precedente classamento ad impulso di parte - sul quale non c’ ...(era)... stata contestazione di merito da parteappellante, pur avendone la stessa negato, senza però motivare l ’assunto, la provenienza — avesse una valutazione sostanzialmente simile a quelladell’Ufficio, mentre la proposta formulata in sede di DOCFA poi contestata ...(era)... molto lontana da quella precedente e da quella determinata dall’Ufficio»; 5.1.va disatteso anche il quarto motivo; 5.2.la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. , censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)(cfr. ex multis Cass . n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018); 5.3. nella specie la Commissione tributaria regionale ha, dunque,fatto corretta applicazione degli oneri probatori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fornita dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica della rendita, e che di contro le contestazioni dellacontribuente, in quanto generiche e non documentate, fossero insufficienti a costituire una prova contraria; 6.1.da ultimo, va respinto anche il quinto motivo; 6.2.il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra, invero, nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. doppia conforme di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (ratione temporisvigente ed applicabile al caso in esame) (cfr. Cass.n. 25281 del 25/08/2023); 6.3. in particolare, posto che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, è consentito, dunque, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, al che consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare né l’omessa pronuncia sull’istanza di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, né l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (cfr. Cass. n. 7472 del 23/03/2017), onere a cui in ogni caso la ricorrente si è sottratta, essendosi limitata a lamentare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio; 7.sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso; 8. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors