CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24162/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mirko havPrul Iannarelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Lette le conclusioni scritte con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, atteso che: - il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza di applicazione dell'istituto dell'art. 131-bis cod. pen. con un non illogico riferimento al numero ed alle dimensioni degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, con le circostanze in cui è avvenuto il porto (oggetti rinvenuti nella portiera del guidatore e sul sedile dell'auto di cui disponeva, a nulla rilevando che nel momento dell'attività di polizia - ora notturna - non vi fosse nessuno nelle vicinanze, atteso che la disponibilità degli oggetti nell'autovettura era un indice da cui si poteva desumere la volontà dell'imputato di voler portare il coltello e la mazza con sé nei propri spostamenti), e con il riferimento al precedente specifico, la cui valutazione fa parte del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che permette di considerare finanche eventuali precedenti di polizia (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787), mentre il peso che è stato attribuito a ciascuno di tali elementi nel giudizio di offensività dell'azione appartiene al merito della decisione, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità; - la richiesta di applicazione quantomeno dell'attenuante speciale dell'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 è puramente assertiva, in quanto fondata nella sostanza sulla mera valutazione di eccessività della pena inflitta in concreto; - in ordine al rigetto della istanza di pena sostitutiva, la motivazione della sentenza impugnata è conforme allo schema legale dell'art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 che chiede al giudice di verificare che le pene sostitutive richieste conseguano la rieducazione del condannato ed assicurino la prevenzione del pericolo di recidiva; proprio tale giudizio ha effettuato il giudice del merito nel caso in esame quando ha sottolineato il numero dei precedenti penali a carico dell'imputato e la mancanza di efficacia dissuasiva dei benefici (sospensione condizionale della pena) più volte goduti, che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, in modo non illogico è stato ritenuto essere un indice della insufficienza delle pene sostitutive nel contenere il pericolo di recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis