CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 03860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata d Darasco i giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] giorno 1.8/10/1964 entrambe, rapprusuauta,eJA aI avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso Vordinanza emessa in data 05/03/2024 della Corte di 3ppeilo visti gli attt, impaghdlo e i ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione Or.,IC artt. 611, comma 1 -bis cod proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. le,,jge 18 dicernbre 2020, in forza deila 5 5 dintick2dias; do 9.. 31 ottobre 2022, n. 162, cc ava: con rrioditicazioni, dalla legge iO dicernore 2022, n. 199 e, da ultimo, d,i;! -eii;_. 1./ dei dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla iegge 10 ei(„ibii:,'co 1:1.2 e tiHe; procedimeritu amore r, ma corltraddittorio udita la relazione stolta dai dunsigiit.:re moira paola Borio; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.li 28 ottobre 2020, n. 137„ convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. ft,ÌJJ,, con a qnoie l'AVVOCal0 Gencrae, [OSCURATO:PERSONA], na CUOGLio cHe,<Jecie, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione elogi, atti alla Corte di Appello di Lecce per l'ulteriore corso; preso atto che il difensore del ricorrente non ha depositato conclusioni scrit .i.c; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile i rispettivi appelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza riei loro confronti dal Tribunale di Lecce in data 06/11/2023. Rilevava il collegio che agli atti di gravarne depositati in data 30/11;2023 erano allegate le procure speciali rilasciate dalle imputate- entrambe .dichiarate assenti nel QiUdiZi0 di primo gracio - ai rispettivi difensori successivamente alla sentenza impugnata; che : tuttavia, esse non contenevano ia dicftillrez!cine o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a gitid.zia come richiesto, a pena di inarnmissibilità, dall'art. 581 co,mrna I -ca.-- pen., 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi le imputale, difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si deduce che agii atti del processo di primo grado sono presenti procure rilasciate per ogni stato e grado di giudizio e contenenti eiezione di domicilio presso il difensore, da ritehei -si, dunque, valide anche per la fase di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.La statuizione di inammissibilità a cui è prevenuta la Cor!:_e r2 ‘ corretta alla luce dei principi affermati nella recente pronuncia a c-iezioni Unite adottata nel processo n. 5,578/2024 RG (udienza 24 ottobre! 2024) seceil ,-_,G disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-tre, cod. or oc, peni abronata daila legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dai 25 agosto 2024 contiriuci alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; la previsione di cui aii'art. 561, concia 1-ter, cod. proc. non. deve essere: interpretata nei senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga i richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nei tiasicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione dei luogo in cui eseguire la notificazione". Nei caso di specie„ l'esame di ciascun atto di appello (entrambi depositati in data 30 novembre 2023) consente di apprezzare che le allegate procure speciali rilasciate successivamente alla sentenza impugnata sono prive della diLhiaroioe o elezione di domicilio ai fini della notifica dei decreto di citazione a glirciL.,_io e nen contengono; del resto, alcun espresso richiamo a precedenti dichiarazioni o elezioni in tal senso indicando la precisa collocazione delie stesse nei f-Heicolo processuale. La natura controversa della questione che ha deterrninato Vinte, v oto questa Corte a Sezione Unite impone la declaratoria di rigetto dell'interposto ricorso. 2. Va rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato di estorsione non aggravala (per il quale entrambe le imputate nonno riportato condanna nel giudizio di primo grado) a seguito di decorso dei termine prescrizionale maturato successivamente al provvedimento imptigni.-Acir. Il delitto risulta essere stato commesso sino all'agosto 2011, sicché i term ne pSes,,_one massimo (in ragione delle intervenute cause ii -ìterruunveo , in assenza di recidiva) è pari ad anni 12 e mesi 6 decorrente, in favor re , ceri giorno 1 agosto 2011 e si è perfezionato in data 1 febbraio 2024, dovendo- i tuttavia tenere conto di giorni 277 di sospensione ex lege (dal 11/04/2017 al 06/1"1/2017 per adesione dei difensori alla astensione delle udienze e di ulteriori gier per emergenza sanitaria da Covid-19), Il reato si è dunque estinto per prescrizione il giorno 08/11/2024, ne consegne l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti delle mputdte perch° il reora è e