CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 39547/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22384-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4295/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigattato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2009, in materia di Iva ed Irap. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per la mera apparenza e l'inesistenza effettiva della sua motivazione, espressa per relationem con quella della decisione appellata e senza un effettivo vaglio critico delle ragioni dell'appellante. Il motivo è ammissibile e fondato. Infatti la sentenza impugnata, nella parte propriamente motiva della decisione, ha premesso che l'appellante « sostanzialmente ha ribadito i motivi addotti in primo grado che Ric. 2020 n. 22384 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- erano stati ampiamente esaminati dal primo giudice, in assenza di specifiche censure mosse alla sentenza appellata». Tanto premesso, la CTR ha poi concluso che «la sentenza appellata [...] comunque appare del tutto corretta e condivisibile, in quanto il giudice di prime cure, per come sopra evidenziato, avendo fatto buon governo dei poteri conferitigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c., aveva correttamente adottato la decisione impugnata.». Giova sottolineare che nella citata premessa non è possibile ravvisare una declaratoria d'inammissibilità dell'appello della contribuente per genericità dei relativi motivi, posto che la motivazione, in coerenza con lo stesso dispositivo di rigetto dell'impugnazione, ha attinto il merito della controversia, ritenendo nella sostanza corretta la decisione di rigetto del ricorso adottata dalla CTP. Non è però inutile sottolineare che, in ogni caso, la riproposizione, nell'appello, dei medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo della contribuente non può essere considerata, di per sé, una circostanza che possa assolvere il giudice del secondo grado dal dovere di valutare ( e di farlo in maniera non apparente ) le critiche dell'appellante. Infatti, nel processo tributario: - la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del Ric. 2020 n. 22384 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707); - e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954). Rilevato che il ricorso della contribuente, ampiamente autosufficiente, consente di ricavare il contenuto critico della decisione della CTP esposto nei motivi d'appello e supportato finanche dalla produzione di nuovi documenti, appare fondata la censura della motivazione resa dalla CTR attraverso una formula di stile di condivisione della decisione di primo grado, del tutto astratta dall'effettivo apprezzamento dei motivi dell'appellante e del loro supporto istruttorio, quindi inferiore al c.d. minimo costituzionale di assolvimento dell'obbligo di motivare i provvedimenti giudiziari. Infatti ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure. Ric. 2020 n. 22384 sez. MT - ud. 07-10-2021 -4- (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018, ex plurimis). Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.