CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli del 30 ottobre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Nola in composizione monocratica in ordine al reato di cui all'art.495 cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 496 cod.pen. Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e quelli di cui a due precedenti condanne irrevocabili - è versato in fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha offerto sul punto motivazione in fatto, come tale insindacabile, immune da vizi logici (pag. 3: i fatti di cui alle precedenti sentenze risalgono rispettivamente al 25 maggio e al 12 settembre 2016 e sono precedenti, rispetto alla vicenda per la quale si procede, di oltre tre anni. Il grande lasso di tempo trascorso tra i primi due fatti ed il presente non consente di ritenere i reati oggetto della richiesta conseguenza del medesimo atto volitivo, non essendo bastevole la medesimezza delle violazioni. Né possono trarsi elementi utili ai fini sollecitati dall'appellante dalla documentazione prodotta inerente all'attività lavorativa svolta e all'esigenza di utilizzare la vettura, ponendosi alla guida della stessa con patente revocata, esigenza solo eventuale e sorta solo con la stipula di ciascun contratto di lavoro). Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 3: negativo giudizio della personalità del reo desumibile dalle precedenti sentenze a suo carico). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C