Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 05905/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/03/2022 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, in data 19/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Samuele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della PAPAVERO soc. coop.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si censura la sentenza per non aver considerato che la contestazione della recidiva qualificata era stata effettuata non già all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella quale era stato chiesto e ottenuto un rinvio correlato alla sopravvenuta traduzione dell'imputato) ma a quella successiva del 19/07/2019, quando era ormai già decorso il termine massimo di sette anni e mezzo dal fatto.

Si evidenzia in particolare che, dalla stessa sentenza di primo grado, emergeva che la contestazione della recidiva era stata rinnovata dal P.M. alla presenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere ormai spirato, alla data odierna, il termine decennale di prescrizione applicabile al reato di cui all'art. 10-ter d.l.vo n. 74 del 2000, contestato al [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto della recidiva qualificata), e non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. alla luce delle risultanze, acquisite e valorizzate dai giudici di merito, comprovanti l'omesso versamento dell'IVA da parte della società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] per l'anno di imposta 2010: risultanze che, peraltro, lo stesso ricorrente non ha inteso porre in discussione.

2. Le censure difensive, come già ricordato, riguardano solo il momento di contestazione della recidiva qualificata, da individuare - secondo il ricorrente - non già nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma in quella successiva del 19/07/2019: momento in cui era già interamente decorso il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, previsto per il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] (non aggravato dalla recidiva qualificata).

Al riguardo, deve osservarsi che dai verbali di udienza - cui questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della natura delle doglianze prospettate - emerge che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il P.M. si è rimesso al Giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, procedendo peraltro alla contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; il Tribunale, nell'accogliere la predetta richiesta, aveva altresì disposto la notifica del verbale al [OSCURATO:PERSONA] "per la contestazione suppletiva della recidiva".

Dopo l'udienza interlocutoria del 28/06/2019, il P.M., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha nuovamente contestato la recidiva al [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, ritiene il Collegio che la prima contestazione non possa considerarsi priva di effetti, specie considerando che il relativo verbale era stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] (presente alla successiva udienza), e che l'omissione di una siffatta notifica all'imputato contumace o assente può dar luogo, al più, ad una nullità relativa (cfr. sul punto Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742 - 01).

Sicchè la rinnovazione della contestazione della recidiva, operata dal P.M. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza alcuna previa declaratoria di illegittimità 2 di quella precedente, sembra connotata da finalità tuzioristiche della [OSCURATO:PERSONA], più che dalla effettiva necessità di ribadire la contestazione.

3. L'infondatezza del ricorso, ed il conseguente annullamento senza rinvio della condanna per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, non impediscono peraltro di confermare, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la confisca diretta disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 12-bis d.lvo n. 74 del 2000: dovendosi ritenere pienamente accertata in tutti i suoi aspetti, come già accennato, la sussistenza del reato a lui contestato (cfr. in particolare pag. 3 della sentenza di primo grado, per ciò che riguarda l'impossibilità di ritenere configurabile la prospettata esimente della forza maggiore).

Non altrettanto può dirsi quanto alla confisca per equivalente, contestualmente disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello: avuto riguardo all'epoca di commissione del reato, viene in rilievo il principio, affermato da questa Suprema Corte ed avallato in epoca recentissima dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 29/09/2022), secondo il quale «la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo» (Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, Rv. 282836 - 01).

La confisca per equivalente disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, deve essere revocata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la entenza impugnata perché il reato è estinto per D1 tI prescrizione.

Conferma la in via diretta di cui alla sentenza di primo grado e revoca quella per equivalente.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/03/2022 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, in data 19/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Samuele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto quale legale rappresentante della PAPAVERO soc. coop. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si censura la sentenza per non aver considerato che la contestazione della recidiva qualificata era stata effettuata non già all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella quale era stato chiesto e ottenuto un rinvio correlato alla sopravvenuta traduzione dell'imputato) ma a quella successiva del 19/07/2019, quando era ormai già decorso il termine massimo di sette anni e mezzo dal fatto. Si evidenzia in particolare che, dalla stessa sentenza di primo grado, emergeva che la contestazione della recidiva era stata rinnovata dal P.M. alla presenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere ormai spirato, alla data odierna, il termine decennale di prescrizione applicabile al reato di cui all'art. 10-ter d.l.vo n. 74 del 2000, contestato al [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto della recidiva qualificata), e non ricorrendo le condizioni per un immediato proscioglimento nel merito di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. alla luce delle risultanze, acquisite e valorizzate dai giudici di merito, comprovanti l'omesso versamento dell'IVA da parte della società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] per l'anno di imposta 2010: risultanze che, peraltro, lo stesso ricorrente non ha inteso porre in discussione. 2. Le censure difensive, come già ricordato, riguardano solo il momento di contestazione della recidiva qualificata, da individuare - secondo il ricorrente - non già nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma in quella successiva del 19/07/2019: momento in cui era già interamente decorso il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, previsto per il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] (non aggravato dalla recidiva qualificata). Al riguardo, deve osservarsi che dai verbali di udienza - cui questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della natura delle doglianze prospettate - emerge che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il P.M. si è rimesso al Giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, procedendo peraltro alla contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; il Tribunale, nell'accogliere la predetta richiesta, aveva altresì disposto la notifica del verbale al [OSCURATO:PERSONA] "per la contestazione suppletiva della recidiva". Dopo l'udienza interlocutoria del 28/06/2019, il P.M., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha nuovamente contestato la recidiva al [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, ritiene il Collegio che la prima contestazione non possa considerarsi priva di effetti, specie considerando che il relativo verbale era stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] (presente alla successiva udienza), e che l'omissione di una siffatta notifica all'imputato contumace o assente può dar luogo, al più, ad una nullità relativa (cfr. sul punto Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742 - 01). Sicchè la rinnovazione della contestazione della recidiva, operata dal P.M. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza alcuna previa declaratoria di illegittimità 2 di quella precedente, sembra connotata da finalità tuzioristiche della [OSCURATO:PERSONA], più che dalla effettiva necessità di ribadire la contestazione. 3. L'infondatezza del ricorso, ed il conseguente annullamento senza rinvio della condanna per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, non impediscono peraltro di confermare, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la confisca diretta disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 12-bis d.lvo n. 74 del 2000: dovendosi ritenere pienamente accertata in tutti i suoi aspetti, come già accennato, la sussistenza del reato a lui contestato (cfr. in particolare pag. 3 della sentenza di primo grado, per ciò che riguarda l'impossibilità di ritenere configurabile la prospettata esimente della forza maggiore). Non altrettanto può dirsi quanto alla confisca per equivalente, contestualmente disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello: avuto riguardo all'epoca di commissione del reato, viene in rilievo il principio, affermato da questa Suprema Corte ed avallato in epoca recentissima dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 29/09/2022), secondo il quale «la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo» (Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, Rv. 282836 - 01). La confisca per equivalente disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, deve essere revocata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la entenza impugnata perché il reato è estinto per D1 tI prescrizione. Conferma la in via diretta di cui alla sentenza di primo grado e revoca quella per equivalente. Così dec
Sentenza Cassazione n. 05905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris