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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1972

Cassazione n. 35485/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1972 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, in quanto tutti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4 sent.), delle circostanze attenuanti generiche (pag. 4-5) e dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (pag. 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigyee e ore [OSCURATO:PERSONA] te OrlVj s [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1972 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono generici, in quanto tutti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 4 sent.), delle circostanze attenuanti generiche (pag. 4-5) e dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (pag. 5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigyee e ore [OSCURATO:PERSONA] te OrlVj s [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35485/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris