CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21454/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- controricorrente -avverso il [OSCURATO:PERSONA] depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del3/6/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. insistendo,per quanto ancora importa, per l’ammissione di: - €. 5.914,99,in ragione della penale prevista dall’art. 12 del contrattod’appalto del 6/5/2022 per lavori di ristrutturazione; - €.Numero registro generale 16231/2025Nu2m ero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 21454/2026Data pubblicazione 24/06/20264.775,00, in ragione della penale prevista dall’art. 12 delcontratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per lavori di abbattimento ericostruzione.1.2. Il tribunale, con decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -il ricorrente e la società poi assoggettata a liquidazione giudizialeavevano stipulato due contratti d’appalto, uno in data 6/5/2022,l’altro in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - le parti, in tali contratti, avevano, tral’altro, pattuito, all’art. 12, comma 5, “due penali per il ritardo”;ha, in sostanza, ritenuto che: - la clausola penale pattuita per ilsemplice ritardo presuppone sempre l’adempimento, sia pur inritardo, della prestazione dovuta; - la domanda del ricorrentenon poteva essere, pertanto, accolta “per l’assorbente ragioneche non vi è mai stato, da parte della società appaltatrice, unadempimento tardivo, che rappresenta il momento per mezzodel quale poter effettuare un calcolo degli importi dovuti,appunto, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dellaprestazione dedotta nei contratti di appalto”; - il ricorrente,infatti, non ha “allegato alla domanda quel presupposto logicoed ontologico per l’operatività stessa della clausola penale dasemplice ritardo”, e “cioè, che vi sia stato, seppur tardivamente,un adempimento”, avendo, d’altra parte, espressamenteaffermato che le lavorazioni previste dai contratti non sono stateultimate nei termini pattuiti.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per due motivi, lacassazione di tale decreto.1.5. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale ha resistito concontroricorso.1.6. Il Presidente, con decreto del 22/11/2025, haproposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380-bis c.p.c.1.7. Il ricorrente ha chiesto la decisione.Ric. 2025 n. 16231 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 16231/2025Nu3m ero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 21454/2026Data pubblicazione 24/06/20261.8. Le parti hanno depositato memorie.1.9. Il ricorrente, in particolare, ha insistito perl’ammissione al passivo del credito azionato “paricomplessivamente a € 10.689,99 (€ 5.914,99 per il contratto del6 maggio 2022 + € 4.775,00 per il contratto del 5 settembre2022), … in via chirografaria, con interessi legali decorrentidall’apertura della liquidazione giudiziale del 4 ottobre 2023”.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione delle norme di ermeneuticacontrattuale ed, in particolare, dell’art. 1362 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto che l’adempimento, seppurtardivo, della prestazione ad opera dell’appaltatore costituiva ilpresupposto indefettibile per l’applicazione della clausola penaleper il ritardo, senza, tuttavia, considerare che le parti, con laclausola contrattuale contenuta nei contratti stipulati tra l’istantee la società poi liquidata, avevano, al contrario, letteralmentepattuito l’applicazione della penale per inosservanza del termineconcesso all’appaltatore per l’ultimazione dei lavori e non per latardiva consegna degli stessi.2.2. Il motivo è inammissibile. L’interpretazione delcontratto si traduce, infatti, in una operazione di accertamentodella volontà dei contraenti e si risolve, quindi, come giàevidenziato dal Presidente nel decreto ex art. 380-bis c.p.c., inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito.2.3. Si tratta, è vero, di una decisione è censurabile incassazione per violazione delle regole ermeneutiche: ma allacondizione che il ricorrente (a differenza di quanto accaduto nelcaso in esame) dia espressamente conto (oltre che delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, anche)Ric. 2025 n. 16231 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re4gis tro generale 16231/2025Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 21454/2026Data pubblicazione 24/06/2026delle considerazioni con le quali il giudice del merito si sarebbediscostato dai canoni legali asseritamente violati.2.4. La censura non può risolversi, invece, come inveceaccade nel caso di specie, nella mera contrapposizionedell’interpretazione del ricorrente rispetto a quella accolta nelladecisione impugnata (v. Cass. n. 9461 del 2021).2.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1382 e 1383c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che laclausola penale poteva essere stipulata per semplice ritardounicamente rispetto alla consegna dei lavori, comunqueeffettuati, indipendentemente, cioè dall’adempimento, sia purtardivo, della prestazione principale, senza, per contro,considerare che le norme sopra invocate non escludono chepossa essere pattuita una penale per il ritardo anche nel caso dimancata realizzazione delle opere nei termini pattuiti e che ilcontraente adempiente può chiedere sia la penale dainadempimento, sia la penale da ritardo.2.6. La censura è inammissibile perché, come giàevidenziato dal Presidente nel decreto ex art. 380-bis c.p.c.,sotto le spoglie di una censura in iure, si risolve in una criticaall’accertamento di fatto operato dal giudice di merito.2.7. Questa Corte, del resto, ha chiarito che: - la clausolapenale può essere stipulata per il caso di inadempimentodefinitivo ovvero anche per il solo ritardo nell’adempimento; - inquesta seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, laclausola concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui ècollegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finchélo stesso continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, see quando l’inadempimento diviene definitivo (come, secondol’accertamento operato dal tribunale, lo stesso opponente avevaRic. 2025 n. 16231 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re5gis tro generale 16231/2025Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 21454/2026Data pubblicazione 24/06/2026dedotto), cessa evidentemente questa sua funzione (v. Cass. n.9425 del 2025, in motiv., dove rinvia a Cass. n. 22050 del 2019e Cass. n. 10041 del 2017).2.8. Il tribunale non si è discostato da tali insegnamenti,ma semplicemente ha proceduto alla disamina dei terminieffettivi della pattuizione concretamente intervenuta tra le partie degli elementi di prova, e ha tratto da ciò le debiteconseguenze in punto di disciplina applicabile.3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’AvvocatoGiuseppe Boscarelli che ne ha fatto richiesta.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comportale conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione,vale a dire: - la condanna del ricorrente al pagamento, in favoredella controparte, di una somma equitativamente determinata,liquidata in dispositivo; - la condanna del ricorrente alpagamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommanon inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00;6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, cheliquida nella somma di €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,Ric. 2025 n. 16231 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero re6gis tro generale 16231/2025Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 21454/2026Data pubblicazione 24/06/2026oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%,con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA];condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Liquidazionegiudiziale, della somma equitativamente determinata di €.3.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2025 n. 16231 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026