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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35725/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BIELLAí-ato avviso gU3ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, sulla omessa motivazione circa la congruità della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. e circa l'entità degli aumenti per la continuazione oltre che in ordine al bilanciamento delle ritenute circostanze, con conseguenti vizi di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è inammissibile.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consistente nella censura di vizi motivazionali rispetto al trattamento sanzionatorio, esulante dai suesposti limiti di operatività del ricorso in cassazione in relazione a sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Va rammentato altresì che deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità delta pena come concordata tra le parti, nonché, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la eventuale continuazione : è sufficiente in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale, al di là della riduzione per il rito - così come è avvenuto nella concreta fattispecie -, così da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato (anche implicitamente) la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013 Rv. 254879 - 01).

Senza che comunque, va ribadito, tale profilo sia suscettibile di ricorso in cassazione, stante il disposto dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Inoltre è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano), Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BIELLAí-ato avviso gU3ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, sulla omessa motivazione circa la congruità della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. e circa l'entità degli aumenti per la continuazione oltre che in ordine al bilanciamento delle ritenute circostanze, con conseguenti vizi di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consistente nella censura di vizi motivazionali rispetto al trattamento sanzionatorio, esulante dai suesposti limiti di operatività del ricorso in cassazione in relazione a sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Va rammentato altresì che deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità delta pena come concordata tra le parti, nonché, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la eventuale continuazione : è sufficiente in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale, al di là della riduzione per il rito - così come è avvenuto nella concreta fattispecie -, così da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato (anche implicitamente) la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013 Rv. 254879 - 01). Senza che comunque, va ribadito, tale profilo sia suscettibile di ricorso in cassazione, stante il disposto dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Inoltre è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano), Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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