CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla nullità per omesso interrogatorio in seguito all'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (art. 552, secondo comma cod. proc. pen) non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). La nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dal primo comma dell'art. 416 cod.proc.pen., per l'ipotesi che il P.M. non abbia spedito all'imputato l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio nonostante la richiesta in tal senso formulata entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 415-bis, va qualificata come nullità regime intermedio, secondo la disciplina degli artt. 178 lett.c) e 180 del codice di rito, di talché la relativa eccezione non è consentita, in sede di ricorso per cassazione, quando non sia stata dedotta mediante i motivi di appello. (Sez. 6, Sentenza n. 19674 del 30/03/2004 Ud. (dep. 28/04/2004 ) Rv. 228337 - 01 Era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C