CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Enna ne ha confermato la condanna per il reati di lesioni personali dolose e minaccia, rimodulando la pena a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non sono deducibili avverso l'impugnazione di sentenze di appello in reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto contestato in lesioni personali colpose, è inedito e, in ogni caso, non è consentito poiché postula una rivisitazione del fatto inammissibile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso