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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21854/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 9225/2025 pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale articolando un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 ord. pen. ed ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in cui si duole dell'immotivato rigetto della domanda di affidamento in prova; Che il Tribunale ha fondato il rigetto richiamando il contenuto della relazione di sintesi, dalla quale affiora un'interpretazione dei fatti riportati nella sentenza in espiazione di tipo persecutorio, una deresponsabilizzazione, una scarsa consapevolezza del proprio aspetto violento e del valore antigiuridico dei propri agiti, un percepito pervasivo di ostilità: un insieme di fattori tali per cui i Giudici specializzati hanno ritenuto necessario che il condannato prosegua il proprio percorso intramurario, anche alla luce del fine pena non prossimo, al fine di riuscire a comprendere gli aspetti critici sopra delineati, che hanno avuto un ruolo 1importante nella commissione del reato e che rappresentano un aspetto negativo dal punto di vista prognostico; Che il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato e perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Che le censure dedotte hanno altresì contenuto confutativo e rivalutativo - e, come tali, non sono consentite in questa sede - perché si dolgono della compiuta valutazione personologica e propongono profili (quali la mancata impugnazione della sentenza di condanna) non pertinenti, rientrando in ogni caso nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette - come nella specie - da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principi dei quali il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, ha fatto buon governo; Che, pertanto, le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, rivalutative e/o confutative, sono inammissibili, secondo quanto dispongono gli artt. 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P. P.Q.MIN C AP 1 2 Fr u o i Q tifar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 9225/2025 pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale articolando un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 ord. pen. ed ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in cui si duole dell'immotivato rigetto della domanda di affidamento in prova; Che il Tribunale ha fondato il rigetto richiamando il contenuto della relazione di sintesi, dalla quale affiora un'interpretazione dei fatti riportati nella sentenza in espiazione di tipo persecutorio, una deresponsabilizzazione, una scarsa consapevolezza del proprio aspetto violento e del valore antigiuridico dei propri agiti, un percepito pervasivo di ostilità: un insieme di fattori tali per cui i Giudici specializzati hanno ritenuto necessario che il condannato prosegua il proprio percorso intramurario, anche alla luce del fine pena non prossimo, al fine di riuscire a comprendere gli aspetti critici sopra delineati, che hanno avuto un ruolo 1importante nella commissione del reato e che rappresentano un aspetto negativo dal punto di vista prognostico; Che il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato e perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Che le censure dedotte hanno altresì contenuto confutativo e rivalutativo - e, come tali, non sono consentite in questa sede - perché si dolgono della compiuta valutazione personologica e propongono profili (quali la mancata impugnazione della sentenza di condanna) non pertinenti, rientrando in ogni caso nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette - come nella specie - da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principi dei quali il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, ha fatto buon governo; Che, pertanto, le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, rivalutative e/o confutative, sono inammissibili, secondo quanto dispongono gli artt. 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P. P.Q.MIN C AP 1 2 Fr u o i Q tifar
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