CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46785/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 51060 del 07/10/2015 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Siderno in data 31/05/2005, mediante l'esplosione di due colpi di fucile, e per i connessi reati in materia di armi. La sentenza rescindente, in particolare, ha osservato: a) che la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata non era censurabile, nella parte in cui individuava il contesto delinquenziale nel quale si collocava l'omicidio del Cordì, ossia la faida sanguinosa tra l'omonimo gruppo al quale apparteneva la vittima e il gruppo Cataldo, al quale era collegato il Curciarello; b) che il secondo gruppo voleva vendicare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], classe 69, ad opera dei Cordì, e che il Curciarello era portatore di un movente personale, in quanto la vittima era ritenuta responsabile anche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], figlio naturale di [OSCURATO:PERSONA] e cognato del Curciarello, del quale aveva sposato la sorella; c) che, tuttavia, l'esistenza della faida e il credibile movente dell'imputato non erano sufficienti ad attribuire l'omicidio del Cordì al Curciarello, dal momento che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano incerte, sul punto in questione, quanto alla fonte e al contenuto, poiché non facevano riferimento a circostanze direttamente percepite dai loro informatori, ma esprimevano il convincimento del gruppo colpito; d) che la debolezza intrinseca delle fonti si accompagnava ad altri elementi idonei a collegare l'omicidio a soggetti diversi; e) che la Corte territoriale conscia di siffatte fragilità dimostrative aveva limitato il significato delle dichiarazioni a quello di riscontro della prova centrale del processo, ossia l'esito positivo dello stub; f) che la stessa Corte reggina, nel ricostruire analiticamente la catena di custodia e di conservazione dei reperti e nel concludere per le corrette modalità procedurali seguite, aveva implicitamente riconosciuto che qualcosa non aveva funzionato, dal momento che, all'interno della scatola che conteneva i kit dei prelievi, erano presenti particelle da sparo; g) che il disinteresse della sentenza di merito per tale profilo era illogico, dal momento che l'assenza di particelle peculiari dello sparo sugli indumenti repertati e l'integrità dei kit dei prelievi, valorizzate dalla Corte d'assise d'appello, non riuscivano a superare il dato che la catena di custodia non era stata corretta; h) che, in altre parole, anche a tacere dell'assenza dello stub bianco, ossia dell'accertamento preliminare finalizzato ad escludere l'inquinamento dell'attività di raccolta, comunque la presenza inspiegata delle due particelle dimostrava che si era verificata quella contaminazione innocente che privava di valore dimostrativo la prova scientifica, non potendosi escludere che l'inquinamento si fosse realizzato in altri momenti; i) che la falsità dell'alibi che i testi Sansalone e Argirò avrebbero cercato di approntare per l'imputato, dichiarando di essersi trovati con quest'ultimo nelle ore in cui si consumava l'omicidio, non poteva fondarsi sul semplice fatto che, alla stregua dell'orario indicato nel verbale di perquisizione (ore 18,55), non era possibile che i primi due avessero visto gli agenti, invece sopraggiunti successivamente all'orario (18,30) indicato dal Sansalone come quello del suo allontanamento dall'abitazione del Curciarello; I) che, pertanto, era necessario che fosse accertato se l'ora indicata nel verbale corrispondesse a quella di arrivo degli operanti; m) che il tentativo di inquinamento probatorio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], classe 87, e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano avvicinato l'Oppedisano, nel corso del processo a carico del Curciarello, affinché dichiarasse che tra i Cordì e i Cataldo non era in atto alcuna faida, rappresentava un'iniziativa alla quale il Curciarello era estraneo e che ben poteva spiegarsi con la finalità del clan di proteggere i propri adepti, senza che costoro ne fossero a conoscenza. 2. Con sentenza del 18/03/2019 la Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ripercorso il contesto nel quale l'omicidio era maturato e avere valorizzato il movente personale del Curciarello, ha sottolineato che, alla luce delle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, non potevano essere valorizzate le dichiarazioni rese dai collaboratori Novella e Oppedisano. Quindi, ha rilevato: a) quanto alla capacità dimostrativa dello stub, che rientrava tra i compiti della Corte non inquadrare e risolvere il problema generale dell'inquinamento come fenomeno potenzialmente pernicioso, ma accertare se si fosse verificata una contaminazione nel caso concreto: tale esito doveva essere escluso, in quanto i reperti erano contenuti in buste integre, sigillate ed esenti da contaminazione, laddove la scatola di cartone era stata utilizzata come mero contenitore; b) che, pertanto, era possibile concludere per la positività degli stub eseguiti nei confronti del Curciarello, sulla cui persona erano state rinvenute ben quattro particelle classificate come peculiari, ovvero derivanti da colpi d'arma da fuoco, ossia un numero significativo e idoneo a dimostrare la vicinanza dell'imputato alla fonte da sparo; c) che l'alibi fornito dal Curciarello, peraltro non indicato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al G.i.p., era sorretto dalle dichiarazioni compiacenti dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], smentite dagli accertamenti dibattimentali, dai quali era emerso che gli operanti erano arrivati presso la casa del Curciarello proprio alle 18,55, ossia nell'orario indicato nel verbale di perquisizione; d) che, rispetto agli elementi originari, erano sopraggiunte le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confessato, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], di avere ucciso il Cordì, mentre il Curciarello, dopo avergli fornito il fucile, preso in una masseria, l'aveva accompagnato con una moto; e) che siffatte dichiarazioni, ancorché smentite dalle contrarie affermazioni del Cataldo e del Marando, dovevano essere ritenute credibili; f) che, in definitiva, l'esito positivo dello stub dimostrava che il Curciarello aveva sparato il giorno dell'omicidio e che gli elementi dichiarativi correlavano questa esplosione di colpi d'arma da fuoco all'omicidio del Cordì, dimostrando che l'imputato era stato l'esecutore materiale dell'omicidio. 3. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con doglianze che investono tanto l'utilizzazione, da parte della Corte territoriale, dei risultati dello stub, nonostante che la sentenza di annullamento con rinvio avesse definitivamente espunto tale dato, in ragione dell'intervenuta contaminazione, quanto la valutazione di inattendibilità dei testi Sansalone e Argirò, in relazione al tema del cd. alibi falso, espressa dalla sentenza impugnata senza procedere all'audizione degli agenti intervenuti, ma limitandosi a riportare le dichiarazioni dell'appuntato dei carabinieri Calogero. Sotto il primo profilo si insiste sul rilievo per il quale la mancata effettuazione del cd. stub bianco al momento del prelievo dei reperti aveva irrimediabilmente pregiudicato l'acquisizione dei reperti e che proprio tale vizio avrebbe richiesto di accertare la ragioni dell'accertata contaminazione della scatola contenente i reperti. Quanto al secondo, si aggiunge che la notte dell'omicidio erano intervenuti non solo i carabinieri, ma anche appartenenti alla Polizia di Stato. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, riproponendo critiche che ruotano attorno alle questioni affrontate nel primo motivo e attribuendo alla sentenza impugnata di avere sostanzialmente riprodotto le argomentazioni della sentenza di primo grado e di quella sentenza annullata. Il ricorrente: a) aggiunge che il sigillo sulle buste contenenti i reperti non poteva logicamente escludere che la contaminazione della quale era stata trovata traccia sulla scatola potesse avere riguardato anche il contenuto delle buste prima che fosse inserito in queste ultime; b) illustra con copia di citazioni scientifiche l'inadeguatezza della procedura seguita; c) osserva che comunque non era stato affrontato il tema, sollevato dal consulente tecnico di parte, della non riconducibilità delle caratteristiche delle particelle rinvenute a quelle dei residui da sparo; d) conclude che non era stato affrontato il tema della non significatività, alla luce della letteratura scientifica, del mero rinvenimento sul sospettato di particelle di residui di sparo, nel numero indicato dal perito. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore Agresta, ritenute credibili senza indicare i criteri che giustificavano tale conclusione e trascurando di considerare che il primo aveva accusato di un omicidio anche il Marando, che, però, era stato assolto. La stessa assenza di motivazione viene colta nella valutazione delle smentite provenienti dal Cataldo e dallo stesso Marando. Infine, si sottolinea la contraddittorietà della motivazione che, per un verso, ha continuato ad individuare nel Curciarello colui che aveva sparato all'indirizzo del Cordì e, per altro verso, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'Agresta che ha attribuito al primo il ruolo di mero accompagnatore dell'esecutore materiale, ossia il Cataldo. 3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. con I. 203/1991. 3.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Nell'interesse del ricorrente sono stati prodotti motivi nuovi, nei quali si illustrano le ragioni già espresse con il ricorso. Considerato in diritto 1. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. La sentenza impugnata, nonostante la sua ampiezza e la continua riproduzione di brani delle precedenti decisioni, nell'affrontare le criticità indicate dalla sentenza rescindente, reitera gli stessi vizi argomentativi, se possibile aggravando, con il cenno alle ulteriori dichiarazioni del collaboratore Agresta, la non linearità del percorso che ha condotto alla condanna del ricorrente. 1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quando l'annullamento della sentenza di merito consegua, come nel caso di specie, ad una «insufficiente motivazione», il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830), incorrendo altrimenti nel rischio di un altro annullamento, derivante dalla reiterazione del percorso motivazionale già ritenuto inadeguato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Francese, Rv. 228913). Ora, la sentenza di annullamento con rinvio si è espressa in termini perentori quanto alle risultanze dell'analisi tecnica, che, anche nella sentenza impugnata con il ricorso che si esamina, rappresenta il fulcro della decisione di condanna. In particolare, si legge che «se gli indumenti esaminati non presentano particelle peculiari da sparo e se i kit dei prelievi sono integri è indispensabile spiegare da dove provengono le particelle trovate sulla scatola. A prescindere dalle ipotesi in astratto formulabili, è evidente che la catena di custodia non è stata corretta e, a tacere dello stub bianco, si è in concreto verificata quella contaminazione innocente che toglie valore dimostrativo allo stub, non potendosi ragionevolmente escludere che lo stesso inquinamento si sia riprodotto in altri momenti». La Corte territoriale ha superato questi dubbi riproponendo i passaggi della sentenza di primo e secondo grado, ma l'aggiunta di un ampio testo sottolineato non aumenta la persuasività degli argomenti e, in particolare, non rimuove i dubbi sopra ricordati e la circostanza - riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata - che non è stato possibile esaminare le buste originarie contenenti i kit. 1.3. Proprio di questa reiterazione - che esprime una giustapposizione meccanica di dati - si trova traccia nella circostanza, sottolineata in particolare nel terzo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, per un verso, nell'esaminare i dati dei prelievi dei residui di polveri da sparo, conclude per il coinvolgimento dell'imputato nell'azione di fuoco «in qualità di sparatore» (rilievo che viene ripetuto nelle Conclusioni della sentenza) e poi, per altro verso, esaminando il narrato dell'Agresta, cui dedica una pagina, ritiene attendibile quanto riferito da quest'ultimo a proposito della confessione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], presentatosi come il materiale esecutore dell'omicidio, accompagnato sul posto dall'odierno ricorrente. Siffatte dichiarazioni, non accompagnate da alcuna analisi dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dell'Agresta (anche alla luce dei dati sottolineati dalla difesa, quanto agli esiti di altri apporti dichiarativi del collaboratore), non sono neppur sorrette da una valutazione sulla compatibilità dei risultati dell'analisi tecnica rispetto al diverso ruolo assegnato al Curciarello (non più autore dei colpi mortali, ma accompagnatore). È evidente che, da un punto di vista giuridico, il diverso contributo fornito non eliderebbe, in tale contesto, la responsabilità del ricorrente, ma, nella prospettiva della ricostruzione dei fatti, il mutamento di scenario avrebbe dovuto essere oggetto di calibrata valutazione critica, che invece è del tutto mancata, per effetto di quella giustapposizione di dati tratti dalla precedenti decisioni (delle quali, come detto, è traccia nella reiterata attribuzione al Curciarello del ruolo di sparatore) e dei dati sopraggiunti per effetto delle dichiarazioni dell'Agresta. 1.4. Per pura completezza, va aggiunto che anche il tema dell'alibi fornito dal ricorrente è stato valutato in termini non corrispondenti alle ragioni dell'annullamento, dal momento che la sentenza rescindente non ha semplicisticamente imposto di verificare se l'orario indicato nel verbale di perquisizione corrispondesse all'esecuzione delle operazioni mezzo, ma in termini più ampi - e corrispondenti alla necessità di verificare in concreto se le dichiarazioni dei testimoni fossero smentite - se l'orario indicato corrispondesse a quello nel quale gli operanti (ossia tutti gli operanti, ivi inclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato) erano intervenuti. 2. All'accoglimento dei primi tre motivi consegue l'assorbimento degli ultimi due che investono l'esistenza di una circostanza aggravante e profili legati alla dosimetria della pena. 3. In conseguenza dei superiori rilievi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sent