CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lejoMariagloria, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocatoAntonio Carbonelli-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1088/2022depositata il 02/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia emessa dalgiudice di prime cure, ha respinto la domanda delle lavoratrici indicate inNumero registro generale 11912/2023Numero sezionale 3230/2026Numero di raccolta generale 24365/2026Data pubblicazione 01/08/2026epigrafe di essere assunte alle dipendenze della società ALS Trivenetos.r.l.2. La Corte territoriale ha accertato, sulla base del quadro probatorioacquisito, che:le lavoratrici, fino alla fine dell’ottobre 2021, avevano lavorato in uno deimagazzini siti in [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze, da ultimo, di [OSCURATO:SOCIETA].,cui era stato subappaltato il servizio di logistica da DHL [OSCURATO:PERSONA].p.a., la quale, a sua volta, aveva ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]. la commessa digestire l’intera filiera della logistica nei siti operativi del Veneto (IsolaVicentina, [OSCURATO:PERSONA] e Colceresa);con comunicazione del 30/9/21 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevanoprovveduto ad illustrare alle organizzazioni sindacali le modificheorganizzative che, a seguito della cessazione del contratto di appaltointercorrente tra OTB e DHL sarebbero state apportate: “Prevedibilmenteentro il 31 ottobre 2021, le attività di logistica nei cantieri di IsolaVicentina (VI) oggi svolte da Amcar saranno svolte da ALS con ilcoordinamento organizzativo diretto di STAFF (con subentro a DHL), lele attività di logistica di [OSCURATO:PERSONA] (VI) e Colceresa (Molvena)saranno gestite direttamente da STAFF con subentro a DHL e ad AMCAR”;in tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe acquisito un ramod’azienda di DHL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 2112 c.c. con conseguentecomunicazione ai sensi dell’art. 47 della legge n. 428/90;in data 21/10/21, con l’assistenza delle organizzazioni sindacaliCCGIL/CISL/UIL, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., DHL [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano raggiunto un accordo invirtù del quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe acquisito direttamente leappalto ad [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state in parte affidate a ALS TrivenetoNumero registro generale 11912/2023Numero sezionale 3230/2026Numero di raccolta generale 24365/2026Data pubblicazione 01/08/2026s.r.l. (ovvero per quanto qui interessa, il magazzino di [OSCURATO:PERSONA]) concontratto di appalto ed in parte gestite direttamente da [OSCURATO:PERSONA].p.a. (per quanto riguarda le sedi di [OSCURATO:PERSONA] e Colceresa); alpunto d) del suddetto accordo, era stato espressamente previsto che alpersonale, anche in assenza di alcun obbligo legale in tal senso, sarebbestato “proposto inserimento nella Società ALS (a seguito di specificavalutazione delle competenze tecniche presenti) alle medesime condizionieconomiche, normative collettive e individuali in essere con pienaapplicazione degli accordi sindacali vigenti con conferma dell’attualeanzianità mediante la cessione individuale di contratto subordinandol’efficacia della cessione alla previa contestuale sottoscrizione di attoconciliativo ex art. 2113 c.c. con rinuncia – nell’ambito della transazionegenerale e novativa – a ogni diritto, pretesa o credito alla data del30.9.2021 nei confronti di ALS, [OSCURATO:PERSONA], AMCAR e le Società del gruppoOTB […]”;sempre in data 27/10/21 era stata perfezionata la cessione del ramo diazienda costituto dai due magazzini di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (acquirente), cheaveva, poi, con contratto del 29/10/21 appaltato i servizi logistici dei duemagazzini a [OSCURATO:SOCIETA]La Corte, esaminati i complessivi mutamenti relativi alla gestione deiservizi logistici affidati da OTB presso i due magazzini di [OSCURATO:PERSONA](ove lavoravano le lavoratrici) ha sottolineato che non si era trattato di unusuale cambio appalto, essendo stato attuato un diverso modelloorganizzativo; l’appaltatrice (nonché subappaltante) DHL era “uscita dallafiliera” avendo, da una parte, risolto il contratto di appalto con OTB e,dall’altra, comunicato a Amcar la disdetta del subappalto;conseguentemente, la società ASL Triveneto (cessionaria di ramo diazienda della Amcar) non aveva alcun obbligo, derivante dalla clausolasociale di cui all’art. 42, comma 9, CCNL Logistica, di assumere leNumero registro generale 11912/2023Numero sezionale 3230/2026Numero di raccolta generale 24365/2026Data pubblicazione 01/08/2026lavoratrici (anche considerato che il restante personale era stato assuntoin virtù dell’accordo sindacale 21/10/21).Rilevato che la prospettazione di una applicazione indiretta della clausolasociale, mediata dall’art. 2558 c.c. (che prevede il subentro,dell’acquirente dell’azienda, nei contratti già stipulati), non era stataoggetto della domanda, la Corte territoriale ha altresì escluso l’operativitàdell'art. 2112 c.c. (come richiamato dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n.276/2003), mancando la “identità di impresa” tra la società Amcar e laASL Triveneto.3. Per la cassazione di tale sentenza le lavoratrici hanno proposto ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria; la società [OSCURATO:SOCIETA]ha resisto con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 del CCNL Logistica 1.8.2013, come modificatodall’Accordo di rinnovo [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 1655 c.c., essendostata fuorviata, la Corte di appello, dalla circostanza che la società ALS èsubentrata solamente in una parte dell’appalto precedentemente gestitodalla società Amcar, mentre quel che rileva è che la porzione di appaltoaffidato alla ALS sia stato proprio quello nell’ambito del quale prestavanoidentico a quello precedentemente gestito da Amcar, va applicata laclausola sociale la quale dispone che: “L’impresa appaltante includerà nelcontratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio diretto, senzasoluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratoriimpegnati nell’appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 29, comma 3, del d.lgs.Numero registro generale 11912/2023Numero sezionale 3230/2026Numero di raccolta generale 24365/2026Data pubblicazione 01/08/2026n. 276/2003 avendo, la Corte territoriale, erroneamente esclusol’applicazione dell’art. 2112 c.c. in questo subentro nell’appalto presso imagazzini di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli elementi di fatto accertati che –ad avviso dei giudici di merito – evidenziano la differenza di attività traAmcar e [OSCURATO:SOCIETA] (mutamento di alcune figure apicali, stipulazionedi nuovi contratti di fornitura di mezzi di movimentazione e di servizi) inrealtà non consentono di ravvisare una diversa “identità di impresa”.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.avendo, la Corte territoriale, attribuito valenza di effettiva contestazione(delle circostanze di fatto allegate dalle lavoratrici originarie ricorrenti) aduna clausola di mero stile.4. Con i motivi innanzi esposti le ricorrenti pongono la questione – sotto ilprofilo dell’interpretazione sia dell’art. 42, comma 9, del CCNL Logistica2013 sia dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 – dellaconfigurazione di un trasferimento di azienda tramite successione in unappalto ove il servizio (nel caso di specie, di logistica) oggetto delcontratto di appalto sia identico a quello del contratto di appalto stipulatocon il precedente appaltatore, vi sia stato un passaggio rilevante dipersonale e il subentro venga attuato tramite risoluzione e stipulazione diplurimi contratti (di appalto e di cessione di ramo di azienda) tuttifunzionalmente preordinati a consentire all’impresa subentrante diproseguire la stessa attività economica realizzata, nei medesimi locali(magazzino di [OSCURATO:PERSONA]), dal predecessore.5. Come evidenziato dalla sentenza impugnata, nel caso di specie «non siè verificato un “cambio appalto” nell’accezione usuale» essendo statomagazzino presso il quale lavoravano le lavoratrici originariamentericorrenti) che ha visto il passaggio di gran parte del personale utilizzatonel medesimo luogo e servizio presso il subentrante ma la risoluzione diprecedenti contratti di appalto (tra OTB e la società DHL [OSCURATO:PERSONA]) eNumero registro generale 11912/2023Numero sezionale 3230/2026Numero di raccolta generale 24365/2026Data pubblicazione 01/08/2026di subappalto (tra DHL [OSCURATO:PERSONA] e Amcar), la cessione di rami diazienda delle originarie appaltatrici e subappaltatrici (rispettivamente [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Amcar nei confronti diALS Triveneto) e la stipulazione di nuovi contratti di appalto e subappalto.6. Va evidenziato che, successivamente alla pubblicazione della sentenzaimpugnata, questa Corte ha chiarito il contenuto precettivo dell'art. 29,comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2009, come novellato dall'art. 30 della l. n.122 del 2016, sottolineando che, in caso di subentro di un nuovoappaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa,l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non integra l'ipotesidi trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi eproduttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità talida interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietàprecedentemente sussistente tra i fattori della produzione (beni e/opersone) che consentivano l'esecuzione dell'appalto (Cass. n.27607/2024).7. Questa Corte non ha, invece, avuto ancora l’occasione di interpretare laclausola sociale di stabilità oggetto del primo motivo di ricorso, conparticolare riguardo alla sua portata e ai suoi limiti applicativi.8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, di disporre il rinvio della causa a nuovoruolo per verificare se la fattispecie in esame rientri nel campo diapplicazione della clausola sociale del CCNL Logistica 2013 e/o se possaessere ricondotta nell’alveo dell’orientamento affermato in materia dicambio appalto ex art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 e se sianecessario un ulteriore intervento nomofilattico, rivelandosi utile latrattazione in pubblica udienza con l’apporto della Procura generale e delladiscussione tra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione inpubblica udienza della questione indicata in motivazione.Numero registro generale 11912/2023Numero sezionale 3230/2026Numero di raccolta generale 24365/2026Data pubblicazione 01/08/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 luglio 2026La Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]