CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato -avv•Eógrie:_ígr- ----e; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3,6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Isernia, in data 1.7.2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi undici di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di tentato furto aggravato. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, chiedendo che sia annullata la sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. non essendovi in atti prova della sua colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, oltre che per essere estremamente generico e laconico nella sua formulazione intrinseca. 2. Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente deduce la mancanza di elementi di prova congrui alla affermazione di responsabilità del ricorrente, formulando un'eccezione che, per quanto sopra esposto, non è consentita, peraltro con una mera enunciazione apodittica, anche per questo inammissibile. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]anF10--- , DEP MiTATO [OSCURATO:PERSONA]