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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30447/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti di: SPAGNOLI Federica, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 giugno 1982; avverso la ordinanza n. 671/2021 RGSequestri del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentiti, altresì, per l'indagata gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Enrico ZAPPASODI, del foro di Roma, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 7 giugno 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - avendo quello revocato ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei riguardi della stessa Spagnoli ed avente ad oggetto un manufatto da lei stessa detenuto (congiuntamente ad altra persona) in assenza di valido titolo in quanto realizzato su terreno appartenente al demanio marittimo - ne aveva disposto a restituzione all'avente diritto, identificato nel "demanio dello Stato", il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza pronunziata in data 10 dicembre 2021, ha, a sua volta, disposto l'annullamento del decreto del Pm, ripristinando il preesistente decreto di sequestro.

Il Tribunale del riesame, premessa la impugnabilità di fronte ad esso dei provvedimenti con i quali sia stata, per un verso, disposta la revoca del sequestro preventivo da parte del Pm e sia stata, per altro verso, operata la conseguente restituzione del bene in favore di soggetto diverso dalla persona cui il bene era stato sequestrato, ha rilevato che in linea di principio il sequestro preventivo è destinato a permanere sino alla definitività della sentenza emessa nel giudizio nel cui ambito esso è stato disposto.

Tanto rilevato ha, tuttavia, osservato che esso è suscettibile di revoca laddove che non vi siano o non vi siano più le condizioni per mantenerlo; in tali casi, ha aggiunto il Tribunale, diversamente da quello che si verifica in caso di cessazione del vincolo conseguente al proscioglimento ovvero alla pronunzia di non luogo a procedere, nel qual caso la restituzione è disposta in favore dell'avente diritto, la rimozione del vincolo spiega i suoi effetti in favore del soggetto cui il bene era stato sequestrato.

Ha concluso il Tribunale osservando che nel caso in esame non si apprezza il venire meno delle condizioni di applicabilità della misura cautelare reale che ha acquisto efficacia di giudicato cautelare, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla valutazione in punto di fumus e di percolo nel ritardo, radicalmente ostativi ad una restituzione del bene in favore dell'appellante.

Pertanto, ha accolto la impugnazione ed ha disposto il ripristino del sequestro preventivo per come originariamente operato.

Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, lamentando il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il predetto Tribunale allorchè ha affermato che l'effetto restitutorio che consegue alla cessazione del vincolo derivante dal sequestro preventivo si esplica esclusivamente nei confronti del soggetto sequestratario, dovendosi, viceversa, ritenere che anche in caso di revoca del sequestro preventivo per il venire meno dei presupposti applicativi (quindi non esclusivamente in caso di proscioglimento o di non luogo a provvedere ex art. 323 cod. proc. pen.) la restituzione del bene in sequestro può avvenire anche in favore di soggetto diverso dal sequestratario, A tale rilievo il ricorrente Procuratore della Repubblica ha aggiunto - anche in questo caso con riferimento alla violazione di legge - l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame nel non avere incluso fra le cause che giustificano in venir meno delle condizioni per il mantenimento del sequestro preventivo, anche l'avvenuto accertamento in capo ad altro soggetto della titolarità del bene oggetto della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento.

Osserva, infatti, il Collegio come la motivazione del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame risulti meramente apparente in relazione alla necessità di restituzione del compendio immobiliare sequestrato alla intimata [OSCURATO:PERSONA].

Non ignora, evidentemente, questo Collegio che, per espresso dettato normativo, i provvedimenti cautelari in materia reale sono suscettibili di essere impugnati di fronte alla Corte di cassazione nei soli limiti della violazione di legge (cfr., infatti, il chiaro tenore letterale dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), deve, tuttavia, parimenti non essere trascurata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, prevedendo l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che i provvedimenti giurisdizionali debbano, a pena di loro nullità, essere sostenuti da una motivazione che ne illustri le ragioni, laddove la stessa sia meramente apparente, e, pertanto, non consenta la ricostruzione del percorso logico che ha condotto il giudicante ad emettere un determinato provvedimento (in tal modo venendo meno alla sua stessa ragion d'essere), quest'ultimo, di fatto privo di una reale motivazione, deve intendersi affetto da nullità per violazione di legge (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2017, n. 4919).Con riferimento al caso di specie, pur tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la restituzione del bene che consegue alla revoca del sequestro preventivo di esso disposta dal Pm, postulando quella il venire meno dei presupposti della misura cautelare, va eseguita in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, distinguendosi da quella conseguente alla perdita dell'efficacia del provvedimento derivante dall'adozione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, la quale va disposta in favore dell'avente diritto individuabile in persona diversa da quella cui il bene fu sequestrato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 10 agosto 2021, n. 31388), si rileva che il Tribunale ha segnalato che nella presente ipotesi "esula dal gravame (...proposto avverso il provvedimento di revoca del sequestro ed assegnazione del bene al Demanio erariale... ndr) ogni contestazione attinente ad elementi concernenti il fumus che la difesa avrebbe potuto evidenziare con propria istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo (non fatto oggetto di riesame)".

Ha, altresì, aggiunto che nella fattispecie le ragioni della revoca del sequestro riposano sul fatto che appare improbabile che l'area, ove insistono in manufatti di cui alla provvisoria imputazione, possa rientrare nel possesso dell'indagata, fattore questo che avrebbe fatto venire meno il periculum in mora connesso all'aggravarsi delle conseguenze dannose del reato in questione, sia che le valutazioni in punto di fumus delicti e di periculum in mora hanno oramai "acquisito efficacia di giudicato cautelare con tutto ciò che ne consegue in ordine" all'essere loro "radicalmente ostative ad una restituzione del bene in favore dell'appellante".

In maniera del tutto inopinata e, comunque, priva di qualsivoglia motivazione, il Tribunale ha, a questo punto, annullato la revoca del sequestro preventivo, provvedendo, pertanto, a ripristinare l'originario provvedimento, il quale, con una inspiegabile eterogenesi dei fini, condurrebbe alla riconsegna, sia pure precaria, del bene cautelarmente ablato proprio ai soggetti in relazione ai quali lo stesso Tribunale ha ritenuto sussistere "ragioni radicalmente ostative ad una restituzione del bene".

Si vuole con ciò dire che, in sostanza, essendo venuti meno i presupposti per il mantenimento del sequestro una volta che i beni oggetto non erano stati riconsegnati agli indagati, appare del tutto priva di motivazione, e pertanto, emessa in violazione di legge, la decisione del Tribunale di annullare il provvedimento con il quale era stata disposta la consegna del bene al demanio e di ripristinare il sequestro, riconsegnando il bene agii indagati ed, in tal modo, resuscitando i presupposti riguardanti il periculum per il mantenimento della misura.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Roma in veste di giudice dell'appalto cautelare.

PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti di: SPAGNOLI Federica, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 giugno 1982; avverso la ordinanza n. 671/2021 RGSequestri del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentiti, altresì, per l'indagata gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Enrico ZAPPASODI, del foro di Roma, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 7 giugno 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - avendo quello revocato ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei riguardi della stessa Spagnoli ed avente ad oggetto un manufatto da lei stessa detenuto (congiuntamente ad altra persona) in assenza di valido titolo in quanto realizzato su terreno appartenente al demanio marittimo - ne aveva disposto a restituzione all'avente diritto, identificato nel "demanio dello Stato", il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza pronunziata in data 10 dicembre 2021, ha, a sua volta, disposto l'annullamento del decreto del Pm, ripristinando il preesistente decreto di sequestro. Il Tribunale del riesame, premessa la impugnabilità di fronte ad esso dei provvedimenti con i quali sia stata, per un verso, disposta la revoca del sequestro preventivo da parte del Pm e sia stata, per altro verso, operata la conseguente restituzione del bene in favore di soggetto diverso dalla persona cui il bene era stato sequestrato, ha rilevato che in linea di principio il sequestro preventivo è destinato a permanere sino alla definitività della sentenza emessa nel giudizio nel cui ambito esso è stato disposto. Tanto rilevato ha, tuttavia, osservato che esso è suscettibile di revoca laddove che non vi siano o non vi siano più le condizioni per mantenerlo; in tali casi, ha aggiunto il Tribunale, diversamente da quello che si verifica in caso di cessazione del vincolo conseguente al proscioglimento ovvero alla pronunzia di non luogo a procedere, nel qual caso la restituzione è disposta in favore dell'avente diritto, la rimozione del vincolo spiega i suoi effetti in favore del soggetto cui il bene era stato sequestrato. Ha concluso il Tribunale osservando che nel caso in esame non si apprezza il venire meno delle condizioni di applicabilità della misura cautelare reale che ha acquisto efficacia di giudicato cautelare, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla valutazione in punto di fumus e di percolo nel ritardo, radicalmente ostativi ad una restituzione del bene in favore dell'appellante. Pertanto, ha accolto la impugnazione ed ha disposto il ripristino del sequestro preventivo per come originariamente operato. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, lamentando il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il predetto Tribunale allorchè ha affermato che l'effetto restitutorio che consegue alla cessazione del vincolo derivante dal sequestro preventivo si esplica esclusivamente nei confronti del soggetto sequestratario, dovendosi, viceversa, ritenere che anche in caso di revoca del sequestro preventivo per il venire meno dei presupposti applicativi (quindi non esclusivamente in caso di proscioglimento o di non luogo a provvedere ex art. 323 cod. proc. pen.) la restituzione del bene in sequestro può avvenire anche in favore di soggetto diverso dal sequestratario, A tale rilievo il ricorrente Procuratore della Repubblica ha aggiunto - anche in questo caso con riferimento alla violazione di legge - l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame nel non avere incluso fra le cause che giustificano in venir meno delle condizioni per il mantenimento del sequestro preventivo, anche l'avvenuto accertamento in capo ad altro soggetto della titolarità del bene oggetto della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio come la motivazione del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame risulti meramente apparente in relazione alla necessità di restituzione del compendio immobiliare sequestrato alla intimata [OSCURATO:PERSONA]. Non ignora, evidentemente, questo Collegio che, per espresso dettato normativo, i provvedimenti cautelari in materia reale sono suscettibili di essere impugnati di fronte alla Corte di cassazione nei soli limiti della violazione di legge (cfr., infatti, il chiaro tenore letterale dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), deve, tuttavia, parimenti non essere trascurata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, prevedendo l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che i provvedimenti giurisdizionali debbano, a pena di loro nullità, essere sostenuti da una motivazione che ne illustri le ragioni, laddove la stessa sia meramente apparente, e, pertanto, non consenta la ricostruzione del percorso logico che ha condotto il giudicante ad emettere un determinato provvedimento (in tal modo venendo meno alla sua stessa ragion d'essere), quest'ultimo, di fatto privo di una reale motivazione, deve intendersi affetto da nullità per violazione di legge (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2017, n. 4919).Con riferimento al caso di specie, pur tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la restituzione del bene che consegue alla revoca del sequestro preventivo di esso disposta dal Pm, postulando quella il venire meno dei presupposti della misura cautelare, va eseguita in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, distinguendosi da quella conseguente alla perdita dell'efficacia del provvedimento derivante dall'adozione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, la quale va disposta in favore dell'avente diritto individuabile in persona diversa da quella cui il bene fu sequestrato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 10 agosto 2021, n. 31388), si rileva che il Tribunale ha segnalato che nella presente ipotesi "esula dal gravame (...proposto avverso il provvedimento di revoca del sequestro ed assegnazione del bene al Demanio erariale... ndr) ogni contestazione attinente ad elementi concernenti il fumus che la difesa avrebbe potuto evidenziare con propria istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo (non fatto oggetto di riesame)". Ha, altresì, aggiunto che nella fattispecie le ragioni della revoca del sequestro riposano sul fatto che appare improbabile che l'area, ove insistono in manufatti di cui alla provvisoria imputazione, possa rientrare nel possesso dell'indagata, fattore questo che avrebbe fatto venire meno il periculum in mora connesso all'aggravarsi delle conseguenze dannose del reato in questione, sia che le valutazioni in punto di fumus delicti e di periculum in mora hanno oramai "acquisito efficacia di giudicato cautelare con tutto ciò che ne consegue in ordine" all'essere loro "radicalmente ostative ad una restituzione del bene in favore dell'appellante". In maniera del tutto inopinata e, comunque, priva di qualsivoglia motivazione, il Tribunale ha, a questo punto, annullato la revoca del sequestro preventivo, provvedendo, pertanto, a ripristinare l'originario provvedimento, il quale, con una inspiegabile eterogenesi dei fini, condurrebbe alla riconsegna, sia pure precaria, del bene cautelarmente ablato proprio ai soggetti in relazione ai quali lo stesso Tribunale ha ritenuto sussistere "ragioni radicalmente ostative ad una restituzione del bene". Si vuole con ciò dire che, in sostanza, essendo venuti meno i presupposti per il mantenimento del sequestro una volta che i beni oggetto non erano stati riconsegnati agli indagati, appare del tutto priva di motivazione, e pertanto, emessa in violazione di legge, la decisione del Tribunale di annullare il provvedimento con il quale era stata disposta la consegna del bene al demanio e di ripristinare il sequestro, riconsegnando il bene agii indagati ed, in tal modo, resuscitando i presupposti riguardanti il periculum per il mantenimento della misura. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Roma in veste di giudice dell'appalto cautelare. PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
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