CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio, la quale ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Noia nei suoi confronti, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e di gas, alla truffa aggravata, alla sostituzione di persona e al falso ideologico - fino alla somma complessiva di euro 463.400. In esecuzione del provvedimento, al ricorrente è stata sequestr-Ala somma contante di euro 29.000 rinvenuta all'interno di una cassaforte. 1.2. La Corte di cassazione, con sentenza n. 36033 del 7 luglio 2022 aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame con cui era stato confermato il decreto di sequestro unicamente in relazione alla mancanza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora. 1.3. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame ha preliminarmente rilevato che la misura cautelare reale era stata disposta all'esito di una complessa indagine svolta in territorio campano che aveva portato in luce l'esistenza di un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla commissione di una seri di reati in danno del Servizio elettrico nazionale, consistenti nell'attivare procedure di subentro e voltura di forniture di energia elettrica in favore di soggetti inesistenti, avvalendosi di documentazione falsa, ovvero nell'intestare i contatori a soggetti esistenti ma ignari, ovvero semplici prestanome. Quindi, con riguardo alla misura cautelare reale disposta nei confronti del Saggiomo, ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, individuandolo nella esigenza di evitare che la disponibilità del denaro sequestrato potesse agevolare la commissione di ulteriori condotte criminose e che potesse essere reinvestito in ulteriori attività illecite. Ha inoltre ravvisato l'esigenza di evitare che, nelle more del giudizio, il denaro potesse esser disperso o utilizzato, tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha documentato lo svolgimento di alcuna capacità reddituale. 3. Avverso tale ordinanza il Saggiomo ha proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione di legge per non essersi il Tribunale adeguato al dictum della sentenza di questa Corte. Il ricorrente deduce il contenuto meramente tautologico della motivazione svolta nell'ordinanza impugnata, la quale fonderebbe il giudizio circa la illiceità della provenienza della somma sequestrata sulla circostanza che il Saggiomo non ne avrebbe provato la provenienza lecita, invertendo così l'onere probatorio e sulla contestata appartenenza ad un'associazione, senza che gli sia stato contestato alcun reato fine. Inoltre, non vi sarebbero elementi da cui desumere il reinvestimento del denaro in attività illecite. 4. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.5. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica nella quale sostiene che la somma sequestrata era legittimamente detenuta ,non essendovi un divieto di detenzione di somme cospicue in contanti, ma solo di prelievo delle medesime. Rileva, inoltre, che al Saggiomo non è stato contestato alcun reato fine, il che attesterebbe quantomeno la posizione marginale rivestita nell'associazione. Afferma inoltre che non sarebbe sufficiente la mera incolpazione per procedere a sequestro e che non vi sarebbero elementi concreti dai quali emerga il pericolo di dispersione della somma. Mancherebbe, inoltre il nesso di specifica strumentalità del denaro sequestrato alla commissione del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. La Quinta sezione di questa Corte aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo del denaro rinvenuto nell'abitazione del Saggiomo, in quanto si limitava a far riferimento al pericolo di confusione della somma sequestrata nel patrimonio dell'indagato, senza dare conto "delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio". Il Tribunale del riesame si è attenuto al mandato della sentenza rescindente. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale affermato dalle Sezioni unite , e tenuto conto anche della necessità che la motivazione possa essere diversamente modulata in considerazione della fase processuale interessata, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, richiamando il provvedimento genetico della misura cautelare reale, ha ritenuto sussistente l'esigenza di impedire che la disponibilità della somma potesse consentire la protrazione delle condotte delittuose o la agevolazione della commissione di altri reati in base alla considerazione che l'elargizione delle somme come compenso per attività illecite costituiva un mezzo utilizzato dall'associazione per fidelizzare il singolo associato. Ha, altresì, evidenziato il ruolo svolto dal ricorrente nel contesto associativo quale referente di un "pacchetto clienti", che egli ha provveduto a gestire nel corso del tempo, e la circostanza che il rinvenimento della somma in contanti, di cui non è stata documentata la provenienza lecita, attestava il perdurante coinvolgimento del ricorrente nell'attività illecita, tanto più che il Saggiomo non ha dimostrato alcuna (lecita) capacità reddituale. È stata inoltre sottolineata la circostanza che, essendo l'oggetto del sequestro una somma di denaro, vi era il pericolo che nelle more del giudizio essa potesse essere dispersa. In tale quadro motivazionale, nessun rilievo assume la mancata contestazione nei confronti del Saggiomo dei reati fine dell'associazione, mancanza che inciderebbe sulla sussistenza del periculum in mora. Trattasi invero di censura che costituisce mera riproposizione di motivo di ricorso già scrutinato dalla sentenza rescindente e dichiarato infondato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro