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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20347/2025

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3099/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL.

A , INT . 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1430/2020depositata il 29/06/2020 ; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] di Pisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 1430/26/2020 la Commissione tributaria regionale della Lombardia in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

3. L’ufficio resiste con controricorso.

4. La contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la memoria in atti la [OSCURATO:SOCIETA]., nel premettere di avere presentato ad ADER (ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 241) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le somme oggetto del presente procedimento, come da comunicazione di accoglimento trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], e nel rilevare che a fronte della detta definizione agevolata, la materia del contendere risultava cessata, ha chiesto che “venga disposta la compensazione delle spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio”.

Afronte di tale istanza appare opportuno che l’ Agenzia delle entrate fornisca chiarimenti in ordine alla corrispondenza fra la cartella oggetto di rottamazione ed il titolo impositivo oggetto di contestazione in giudizio, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte, onera parte resistente di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3099/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL. A , INT . 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1430/2020depositata il 29/06/2020 ; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] di Pisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1430/26/2020 la Commissione tributaria regionale della Lombardia in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 3. L’ufficio resiste con controricorso. 4. La contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la memoria in atti la [OSCURATO:SOCIETA]., nel premettere di avere presentato ad ADER (ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 241) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le somme oggetto del presente procedimento, come da comunicazione di accoglimento trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], e nel rilevare che a fronte della detta definizione agevolata, la materia del contendere risultava cessata, ha chiesto che “venga disposta la compensazione delle spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio”. Afronte di tale istanza appare opportuno che l’ Agenzia delle entrate fornisca chiarimenti in ordine alla corrispondenza fra la cartella oggetto di rottamazione ed il titolo impositivo oggetto di contestazione in giudizio, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, onera parte resistente di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso a
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