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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39875/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] — per mezzo del suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere i fatti stati qualificati ai sensi degli artt. 56 — 393 c.p..

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'appello ha affermato che l'imputata non era titolare di alcun diritto di detenzione del cellulare ed era consapevole dell'altruità del bene, in quanto inavvertitamente dimenticato pochi istanti prima dalla legittima proprietaria sulla panchina della fermata dell'autobus.

La Corte territoriale ha aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il telefono non poteva considerarsi res derelicta, essendo stato solo dimenticato sulla panchina e non avendo, quindi, la proprietaria manifestato la volontà di disfarsene.

Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile.

Di contro, le censure, formulate dalla ricorrente, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli I Agintinacchio i Lei D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] — per mezzo del suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere i fatti stati qualificati ai sensi degli artt. 56 — 393 c.p.. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha affermato che l'imputata non era titolare di alcun diritto di detenzione del cellulare ed era consapevole dell'altruità del bene, in quanto inavvertitamente dimenticato pochi istanti prima dalla legittima proprietaria sulla panchina della fermata dell'autobus. La Corte territoriale ha aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il telefono non poteva considerarsi res derelicta, essendo stato solo dimenticato sulla panchina e non avendo, quindi, la proprietaria manifestato la volontà di disfarsene. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile. Di contro, le censure, formulate dalla ricorrente, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli I Agintinacchio i Lei D
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