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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21320/2025

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a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza n. 15578/24 del 09/07/2024 della Corte di cassazione, Sesta Sezione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori, ha presentato istanza di correzione di errore materiale, presente nella sentenza n. 33859/24 in data 9/07/2024 di questa Sezione della Corte di cassazione, nella parte in cui si indica che il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, mentre all'esito della requisitoria aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.

Rileva l'istante che una precedente analoga istanza era stata dichiarata inammissibile con ordinanza di questa Sezione della Corte di cassazione in data 19/12/2024, in quanto non assistita da specifico interesse.

Segnala al riguardo

4. che, secondo un consolidato orientamento, ai fini della correzione di errore materiale non occorre uno specifico interesse della parte richiedente, in tal senso giustificandosi la rinnovazione dell'istanza.

2. L'istanza è inammissibile, in quanto si risolve nell'indebita riproposizione di questione ormai preclusa, in quanto già insindacabilmente valutata da questa Sezione della Corte di cassazione con ordinanza del 19/12/2024, avverso la quale non è ravvisabile alcun mezzo di impugnazione (per il principio di definitività delle pronunce della Corte di cassazione, che preclude, salvi i rimedi straordinari, il riesame di ogni questione di merito o di rito, cfr. Sez.

U. n. 19 del 09/10/1996, Armati, in motivazione; cfr. anche Sez.

U, n. 7 del 31/05/1991, Versaci, Rv. 187854 - 01).

Deve comunque sottolinearsi che non è stato dedotto in questa un errore di fatto e che non viene in rilievo un errore materiale, specificamente riferibile all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. All'inammissibilità, che deve essere dichiarata senza formalità, non seguono pronunce accessorie, essendo ravvisabile un'istanza e non un vero e proprio ricorso, P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza n. 15578/24 del 09/07/2024 della Corte di cassazione, Sesta Sezione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori, ha presentato istanza di correzione di errore materiale, presente nella sentenza n. 33859/24 in data 9/07/2024 di questa Sezione della Corte di cassazione, nella parte in cui si indica che il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, mentre all'esito della requisitoria aveva chiesto l'annullamento senza rinvio. Rileva l'istante che una precedente analoga istanza era stata dichiarata inammissibile con ordinanza di questa Sezione della Corte di cassazione in data 19/12/2024, in quanto non assistita da specifico interesse. Segnala al riguardo 4. che, secondo un consolidato orientamento, ai fini della correzione di errore materiale non occorre uno specifico interesse della parte richiedente, in tal senso giustificandosi la rinnovazione dell'istanza. 2. L'istanza è inammissibile, in quanto si risolve nell'indebita riproposizione di questione ormai preclusa, in quanto già insindacabilmente valutata da questa Sezione della Corte di cassazione con ordinanza del 19/12/2024, avverso la quale non è ravvisabile alcun mezzo di impugnazione (per il principio di definitività delle pronunce della Corte di cassazione, che preclude, salvi i rimedi straordinari, il riesame di ogni questione di merito o di rito, cfr. Sez. U. n. 19 del 09/10/1996, Armati, in motivazione; cfr. anche Sez. U, n. 7 del 31/05/1991, Versaci, Rv. 187854 - 01). Deve comunque sottolinearsi che non è stato dedotto in questa un errore di fatto e che non viene in rilievo un errore materiale, specificamente riferibile all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. All'inammissibilità, che deve essere dichiarata senza formalità, non seguono pronunce accessorie, essendo ravvisabile un'istanza e non un vero e proprio ricorso, P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Co
Sentenza Cassazione n. 21320/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris