CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 37109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23067/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente avverso la sentenza n. 80/2014 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/02/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva rilasciato in data 7 giugno 2001 nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. ed a favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Oristano fideiussione, in base all’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, fino a concorrenza di Euro 271.815,51 in relazione al rimborso dell’eccedenza detraibile chiesto all’atto della presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2000. L’art. 2 delle condizioni generali prevedeva quanto segue: “la garanzia prestata con la presente polizza ha validità a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del contraente, e fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce la richiesta di rimborso, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 57 del d.P.R. 20 ottobre 1972 n. 633”. Nella premessa della polizza era specificato che veniva prestata garanzia, ai sensi dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, contestualmente all’esecuzione del rimborso e “per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento e cioè sino al 31.12.2005, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 57 del d.P.R. 20 ottobre 1972 n. 633”. In data 21 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Oristano aveva escusso la garanzia, chiedendo il pagamento della somma di Euro 242.867,34 a seguito di notifica al contribuente in data 21 dicembre 2007 di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2000 del relativo debito, oltre sanzioni e interessi. La società assicuratrice propose quindi domanda inibitoria dell’escussione della polizza, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Oristano, deducendo che la garanzia era scaduta in data 31 dicembre 2005. Il Tribunale accolse la domanda cautelare, motivando nel senso che la disposizione, invocata dall’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 10 legge n. 289 del 2002, la quale stabiliva la proroga dei termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1972 e all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per gli atti di accertamento in relazione ai contribuenti che non avevano aderito al condono tributario, riguardava esclusivamente il rapporto fra l’ente impositore ed il contribuente e non modificava quindi il termine di scadenza della fideiussione. La domanda d’inesistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA], introduttiva del giudizio di merito, proposta dall’Agenzia delle Entrate, venne rigettata. Proposto appello dall’Agenzia, con sentenza di data 12 febbraio2014 la Corte d’appello di Cagliari accolse l’impugnazione, dichiarando il diritto della Agenzia delle Entrate di escutere la polizza. Osservò la corte territoriale che, in base al combinato disposto degli artt. 38 – bis e 57 d.P.R: n. 633 del 1972, il termine di durata della garanzia era stato parametrato dalla legge a quello di decadenza per il compimento dell’accertamento fiscale relativo alla richiesta di rimborso che, in base alla disciplina vigente all’epoca della stipulazione dell’oggetto, era di quattro anni e che, in base all’art. 2 delle condizioni generali e a quanto in premessa alla polizza, doveva ritenersi che le parti avessero stabilito una coincidenza tra il termine di durata della polizza e quello previsto dalla legge per il compimento dell’accertamento fiscale. Aggiunse che in tale contesto l’espressa menzione della data del 31 dicembre 2005 rappresentava “più un’esplicazione del termine di durata della polizza secondo il predetto criterio, ed il termine di cui all’art. 57 nella formulazione vigente all’epoca della stipulazione della polizza, che una pattuizione contrattuale assunta autonomamente dalle parti”. Osservò ancora che l’art. 10 della legge n. 289 del 2002 prevedeva di fatto una sospensione dell’attività di accertamento, essendo l’attività degli uffici indirizzata unicamente al perseguimento degli obiettivi della legge stessa, per cui in quel periodo mancavano gli stessi presupposti affinché un’attività di accertamento potesse essere svolta in modo da rispettare i termini originari dell’accertamento previsti dall’art. 57, con la conseguente non operatività della clausola contrattuale richiamata dall’assicuratore, traente origine proprio dalle previsioni di cui agli artt. 57 e 38 – bis . Concluse nel senso che la modifica normativa prevista dall’art. 10 doveva essere ritenuta tale da operare immediatamente sul termine previsto dalla fideiussione e che pertanto, una volta sospesa l’attività di accertamento degli uffici finanziari per due anni con proroga dei termini per una pari durata, la scadenza del contratto doveva intendersi per il 31 dicembre 2007. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. innanzi alla Quinta Sezione Civile. Il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. E’ stata presentata memoria dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi assegnato alla Terza Sezione Civile a seguito di ordinanza della Quinta Sezione Civile, che ha ravvisato la spettanza tabellare di questa Sezione. E’ stato nuovamente fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..E’ stata nuovamente presentata memoria dalla ricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, integrando la volontà delle parti sulla base delle modifiche normative intervenute, ha violato il precetto secondo cui nell’interpretazione del contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale, laddove invece, applicando tale criterio ermeneutico, le parti hanno inteso indicare esplicitamente il termine del 31 dicembre 2015, onde evitare di restare vincolati a tempo indefinito. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 –bis e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che le norme in questione non hanno natura imperativa tale da incidere sulla clausola negoziale difforme (mediante la nullità e l’eventuale sostituzione di diritto), ma hanno rilievo esclusivamente tributario, né prescrivono una specifica durata della garanzia, indicando l’art. 38 – bis solo un termine di efficacia della polizza quale condizione di accoglibilità dell’istanza di rimborso. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 289 del 2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’art. 10 della legge n. 289 del 2002 non ha previsto la sospensione dell’attività degli uffici dell’amministrazione finanziaria, ma ha solo introdotto una proroga (di due anni) del termine di decadenza dell’accertamento stabilito dall’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e che pertanto, trattandosi di norma eccezionale (in quanto ampliativa del periodo per l’esercizio dei poteri accertativi), spiega i propri effetti solo fra le parti del rapporto tributario e non anche fra quelle del rapporto di garanzia fideiussoria, non potendo così modificare il termine di durata della polizza. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, legge n. 212 del 2000 e 11 preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata ha violato il principio di irretroattività della legge, richiamato in campo tributario dall’art. 3, comma 1, legge n. 212 del 2000, avendo allungato il termine di scadenza della polizza sulla base della disposizione tributaria intervenuta successivamente alla sua stipulazione. I motivi da trattare congiuntamente sono fondati. Secondo il consolidato e costante indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, la polizza fideiussoria di cui all’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta: ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione (fra le tante Cass. n. 7884/2017, n. 18773/2018, n. 9826/2018, n. 14400/2019, n. 13266/2020, n. 25494/2022). Alla stregua del giudizio di fatto della corte territoriale il contratto non contiene una diversa previsione. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando l’appello. Il consolidamento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia dopo il giudizio di appello costituisce ragione di compensazione delle spese di appello e del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo