CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza in data 2 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 19 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, così come i motivi nuovi (con richiesta di fissazione di udienza pubblica), che contestano un vizio di motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti a lui contestati, risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine terza e quarta della sentenza impugnata), con argomentazioni logiche e conformi alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713- 01); da qui la manifesta infondatezza della deduzione difensiva circa la violazione delle regole sull'onere della prova. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci