CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2276/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 10.03.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Rilevato cheA seguito di verifica condotta da militari della GdF presso la omonimafarmacia del ricorrente, l’Agenzia delle entrate notificò l’avviso di rettifica aifini Iva, irrogando anche sanzioni per violazione degli obblighi relativi allaregolare tenuta della documentazione e della registrazione della merce.Seguì una lunga controversia, con il rigetto delle difese del contribuenteda parte della Commissione tributaria provinciale di Napoli (sentenza n.RGN 15480/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 15480/2016Numero sezionale 824 4/2026Numero di raccolta generale 11129/2026Data pubblicazione 25/04/2026435/2005) e l’accoglimento dell’appello dello Stabile da parte dellaCommissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 152/2007.La Corte di cassazione, adita dall’Agenzia delle entrate, con sentenza n.21384/2012 cassò la decisione in ordine alle sanzioni irrogate per l'omessaannotazione di corrispettivi e l'omessa regolarizzazione degli acquisti, su cuil’ufficio aveva insistito.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, quale giudice delrinvio, con sentenza n. 2276/2016 confermò le sanzioni irrogate alcontribuente.Per la cassazione della decisione il contribuente ha proposto ricorsodinanzi a questa Corte, affidato a tre motivi.In prossimità della adunanza camerale la difesa del ricorrente hadichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata dellecontroversie tributarie di cui all’ art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.Considerato cheAlla memoria, con la quale il contribuente dichiara di aver definito lacontroversia, non risulta allegata la documentazione relativa alla definizioneagevolata.Risultando necessaria l’integrazione della documentazione, rinvia lacausa a nuovo ruolo, invitando entrambe le parti, cui la presente vacomunicata, a produrre documentazione idonea attestante l’intervenutadefinizione agevolata della causa. P.Q.MLa Corte dispone la produzione della documentazione attestantel’intervenuta definizione agevolata della causa. Assegna ad entrambe le partitermine di gg. 60 dalla comunicazione della presente per provvedervi.Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 15480/2016Consigliere rel. Federici