Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 48181/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma resa in data 19/02/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione e ha rideterminata la pena per il reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, caratterizzato da una lettura lineare e logica e conforme alla disamina dei dati probatori, dimostra essere inesistente; sul punto, si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio a carico del prevenuto e delle ragioni per cui la dedotta ipotesi di grossolanità delle contraffazioni sia stata esclusa nel caso di specie, essendo emerso che - sulla base delle perizie di incaricati esperti - i marchi apposti sulla merce non sono stati considerati macroscopicamente grossolani; ne consegue che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto provato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art.648 cod. pen., in virtù del possesso della merce (ovvero avvenuto acquisto o comunque ricezione della stessa), nonché la provenienza della merce medesima dal delitto di cui all'art. 474 (in quanto frutto di contraffazione dei marchi originali); peraltro, le doglianze difensive, che insistono nella configurabilità della condotta p. e p. dall'art. 474 cod. pen. in quella dell'art. 49 cod. pen., non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello circostanzia come il reato di cui art. 474 cod. pen. (commesso in data 15/06/2013), risulta estinto per intervenuta prescrizione (maturata in data 15/02/2021); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma resa in data 19/02/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione e ha rideterminata la pena per il reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, caratterizzato da una lettura lineare e logica e conforme alla disamina dei dati probatori, dimostra essere inesistente; sul punto, si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio a carico del prevenuto e delle ragioni per cui la dedotta ipotesi di grossolanità delle contraffazioni sia stata esclusa nel caso di specie, essendo emerso che - sulla base delle perizie di incaricati esperti - i marchi apposti sulla merce non sono stati considerati macroscopicamente grossolani; ne consegue che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto provato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art.648 cod. pen., in virtù del possesso della merce (ovvero avvenuto acquisto o comunque ricezione della stessa), nonché la provenienza della merce medesima dal delitto di cui all'art. 474 (in quanto frutto di contraffazione dei marchi originali); peraltro, le doglianze difensive, che insistono nella configurabilità della condotta p. e p. dall'art. 474 cod. pen. in quella dell'art. 49 cod. pen., non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello circostanzia come il reato di cui art. 474 cod. pen. (commesso in data 15/06/2013), risulta estinto per intervenuta prescrizione (maturata in data 15/02/2021); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 48181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris