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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1976

Cassazione n. 22757/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 6 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, ritenuto eccessivo, è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice valorizzato, a pagina 1 della motivazione, la gravità del fatto e la personalità del prevenuto, quali elementi certamente idonei ad escludere un'ulteriore riduzione di pena, peraltro fissata in misura prossima al minimo, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 6 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, ritenuto eccessivo, è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice valorizzato, a pagina 1 della motivazione, la gravità del fatto e la personalità del prevenuto, quali elementi certamente idonei ad escludere un'ulteriore riduzione di pena, peraltro fissata in misura prossima al minimo, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris