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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36157/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25265-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dif:;c gliAvvccéTh [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vn_i_ i--:.1ett:v3rnentiu domiaato presso io studio del secondo :*()nP, J; SPAGNA 15 -icorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli ,• ,,T,c;Ati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivarrente coriiliatc oressc (220 lo studio del iDr. i nii3-C) G N -Ari, .ria MARCC1 coti-ricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G:AMPAOLO„ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi ci iidi Fra -icesco-, - intimati avverso la sentenza n. 1504/2016 della CORTE :1 APPL:[OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; /(± udita la relazione della causa svolta nella cari' cons:dlie de [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]\ I FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in lira 21.1.2005,, [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi erede tes:amentario [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio MARCC (1-',U[1::)I per essere riconosciuto proprietario, in forza di testarreb, olografo deE 25.12.1998, di due terreni siti a Borghi (cistirU al C.T. de Comune di Sogliano al foglio 15, particella . ormairnente intestati a [OSCURATO:PERSONA], ma posseduti in rridde ccntihuat.vo. pacifico e pubblico per oltre vent'anni da par.,:,1 de c...fhs [la qual cosa lasciava intendere la domanda d'usu ,..:apione del bene:,.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] negando esservi state il possesso da parte del defunto ed eccependo la falsità dei testamento olografo prodotto.

Interveniva volontariamente FRANCESCO padre de convenuto, anch'egli negando l'altrui possesso c: Jerelando falso l'olografo; e chiedendo di essere dichirat) unico erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] e di essere autdrhzate .Ala chiamata in causa di tutti gli eredi legittimi.

Con sentenza n. 670/2010 il Tribunale di Fri acce-tava falsità dell'olografo sulla base di CTU grafolo ,.;i2a e rigettava domanda dell'attore; quanto all'intervenuto, rfteneva che avesse illegittimamente allargato la lite.

Avverso detta sentenza proponeva aope:lo [OSCURATO:PERSONA] denunciando: a) la nullità della rrieiza ccorne pronunciata a dispetto dell'interruzione del ot -lc,:sso, a suo dire provocata di diritto dalla morte di Francesco ;Jidi .1 19.3.2010. dopo che erano state depositate le memorie ; b) Ver-ate credito dato alla CTU grafologica che srebbe stati..! inattendibile, essendo basata su inaffdap.1 flryre comparazione in fotocopia, trascurante le pecLltart: del Ce come la scarsa scolarità, contrastante coi-, altv-e erne. genze istruttorie che avrebbero fatto presumere oenuinità testamento (archiviazione della notizia di r,:tlito; informaziort rese in sede penale dal medico del de cuius sua \,olenti-E-! di nominare erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I GIAMPAOLC.

GUIDI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ct.:al eredi dl [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello incidentale, lamentano() che le domande fossero state dichiarate inairL7t.s5idit cluandc: invece l'accertamento che la successione wvenuta intestato non era che la logica e giuridica .:.egueri:t:a!ceHi dichiarazione di falsità del testamento.

Con sentenza n. 1504/2016, depositata in cia7ta 2..2016.. la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inarnr -nissibil e -itrarnb gli appelli; compensava le spese processi.1.11 :ra appellante principale e appellante incidentale; condatrèwa l'appellante principale a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di l,te, in particolare, la Corte territoriale rilevava che in data 17..12.2Cs12 era stati,! ordinata l'integrazione del contraddittorio nei !:iorfront di tutte !e persone che nel grado anteriore erano state t:13 -Late in caust:, quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] [nel comples3o in itin-tere di 23], ritenuti litisconsorti necessari non selc, (Restore dell'accertamento della falsità o meno del testane no posta Oalftr, querela, ma anche su quella posta dalla dorrarda ry-incioale [OSCURATO:PERSONA], che vi era inscindibilmeAte connessa.

L'ordinanza era stata solo parzialmente adempi ...O:a in quante quattro delle persone indicate nell'epigrafe del a ,3ente-,za dei Tribunale non erano state citate: Veronica r r r n i ; (-:"[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

Co:re ri3Litava relate di omessa notificazione e dei certificati ;.11:.(2 -.A, i pi tre erano morti da molto tempo sicché se ne sare2ber3 dovui citare gli eventuali eredi.

Aggiungeva la Corte di rre,7- to elle non c'era spazio per l'art. 291 c.p.c. perché la speclo --1.2 del atto persone defunte da anni, senza il minimo doverc3) centrpdo che li riguardasse, rendeva il tentativo di notit:- _--az cle del tutt() irrilevante, incapace di iniziare il suF:::--.:irocedimeiTco di notificazione; del resto l'ordinanza 28.1142,2014, che aveva negato il termine, non era stata contesta:a col arjorrertH specifici.

Il radicale difetto relativo alle tre cefunt ,a. , eredi delle quali nulla si era detto, intecya inadempimento dell'ordinanza ex art. 331 Avverso la sentenza propone ricorso par. cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due rn ,:tivi, il'ustratica memoria. [OSCURATO:PERSONA] con contrar CW-5.7..

RAGIONI DELLA DECISIOPUì

1. - Con il primo motivo, il ricor nt lamenta :a «Violazione e falsa applicazione dell'art. 331 in reiazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», poiché la Corte dg-..--er.tJale [Io( :a impugnata sentenza] erroneamente ',/ev -ì ditiiat inammissibili gli appelli [principale e proposti ragione della soluzione della questione prelimIE:ria guar: ante pretesa mancata integrazione del co proposizione, in via incidentale della querela d so, clta accertare la falsità del testamento olografo, riciip-,Y, -eva :ci giustificare un allargamento del petitum e del H-3- caLsa p•tercli domande del tutto estranee all'oggetto del ricorrente sottolineava, dunque, che l'accertamento ,del.a 'las-tà dei testamento olografo è circostanza indipendente cal'inte-venutc acquisto della proprietà per usucapione. , il diritto proprietà è un diritto autodeterminato, in quarugti suscettllohe di trovare legittimazione in una pluralità di fatt pe- cui il mancato acquisto della proprietà Iure successionils nor esclude l'intervenuto acquisto per usucaWore r'erlobnto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'intervento F.:cduisto delft proprietà per usucapione a prescindere alia alstà de; testamento; invece, il Giudice d'appello ha cft21pi;..ito un grave errore ordinando l'integrazione del contraddittor:o nei confront: degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Il ricorrente, dichiaratosi erede te!:tamen .taric d: [OSCURATO:PERSONA], aveva convenuto in giudizio i,lor cc Guidi pe essere riconosciuto proprietarioXTriffr ilartInto..o: - fféT32998.) c . _ di due terreni formalmente intesta: ai citato. ivlarcn Guidi ma posseduti in modo continuativo, pacific:) e pubblico pe .- oltre venti anni da parte del de cuius.

Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] nen,a\rii esservi state il possesso da parte del defunto ed eccepv,ia i3 falsità de; testamento olografo prodotto.

Interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], padre del convenuto, anu -,'eoll negando possesso, querelando di falso l'olografo e ci-lederlo di essere dichiarato unico erede legittimo di Romeo etre ac essere autorizzato a chiamare in causa di tuttl ered .

1.3. - Si evidenzia, dunque, che Fra.-[OSCURATO:PERSONA] costituitosi volontariamente nel corso del giucil -lid (-1 prime grado, avesse chiesto la chiamata in causa degli re:L legittimi di [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, il Tribunale di Folli .3‘,C2k/a dichiate inammissibile tale intervento in quanto effett .,,.,ilr,.c: in una causa pendente tra altre persone, avente a ogge,::c. iraccertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione d immobili, proponendo domande estranee all'oggetto di Il Tribunale riteneva, altresì, che la pt-,)po3:?.ione, in via incidentale, della querela di falso volta ad accertare la faisítà de testamento olografo, non poteva giustificare Lir. aliai -gamento de: petitum e della causa petendi a domande ciel -.Ldo estranee all'oggetto del giudizio.

1.4. - Al contrario, il ricorrente sottolineava empreamente che l'accertamento della falsità del testamento ::yografg fosse circostanza indipendente dall'intervenuto acquis'.:ci della pi -oprieta per usucapione.

Infatti, come detto, il diritto cl .)i-oprie,:à diritto autodeterminato, in quanto tale susce -j..Li e di trovare legittimazione in una pluralità di fatti cost112.:iiv per cuii. mancato acquisto della proprietà iure successEti,;; non esclucie l'intervenuto acquisto per usucapione Tichia -na giurisprudenza di legittimità per la quale ., nele diritti autodeterminati, la causa petendi si con i c.ritt: stessi e con il bene che ne forma l'oggetto; i ugli atti da CL.I dipende l'acquisto del diritto, essendo inlifW,2rti a fini dell'individuazione della causa petendi, hanno processuaie di fatti secondari e sono dedotti esclusivar'ente ii tinzione probatoria del diritto vantato] (Cass. n. 244C0 del 2i)14).

Pertanto la Corte territoriale il v re:gbe dovuto correttamente, accertare l'intervenuto acquH -o della per usucapione a prescindere dalla falsità del ti,-:starento,

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente --Jecw.::e la della sentenza o del procedimento, ex ad, l c,p.c.: relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», giacché ia lor:e Terrh:oriale, dopo aver erroneamente ritenuto litisconsorti iecsri qi E:rei di [OSCURATO:PERSONA], ordinava l'integrazione dei contraddittorio fronte della domanda incidentale di [OSCURATO:PERSONA], aia dichiarata inammissibile dal Tribunale, sula quE).le insistevano gi: appellati suoi eredi.

2.1. - Il motivo è fondato.

2.2. - In particolare, la Corte territori;. r ,vava che in data 17.12.2012 era stata ordinata iThtevazione de contraddittorio nei confronti di tutte le perse c.,e ne grade anteriore erano state chiamate in causa quali e!--?.ci legr,:ttni [OSCURATO:PERSONA] (come detto, ben 23 .- tenutu litisconsorti necessari non solo sulla questione deVaccertamento della falsità o meno del testamento posta aH quereia, ma, anche su quella posta dalla domanda princ. -.:,a,e. il Na:arer,0 Armanni, che vi era inscindibilmente cornessí:, Lei -dina .:za era stata solo parzialmente adempiuta in quar-to u a tt cehe persone indicate nell'epigrafe della sentenza Tribune ier erano state citate.

Aggiungeva la Corte di merito [qui veneldo i ape_stz,•: contraddizione con la condotta che aveva polu: lli chiamata di cui sopra] che non c'era spazio per l'art, c.p.c. perché ,a spedizione dell'atto a persone defunte da anri, serra il nnini-ne doveroso controllo che li riguardasse, rende/a tentative notificazione del tutto irrilevante, incapade di iniziare i. subprocedimento di notificazione; del ,-est) l'ordinanza, 28.1/[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva negato il termine, ric n era stata contestata con argomenti specifici; così il rad.ìie. d.fetto relative alle tre parti defunte, degli eredi delle quali ualki si era detto. integrava l'insanabile inadempimento cleIVc rHr za a: sensi dell'art. 331 c.p.c.

Si richiama sul punto la giurisprudenu della Sprema Corte per la quale ove il Giudice d'appeLd abbia ordinate l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dc:l'ait. 331 c.e.c., solo in riferimento a una delle domande probote, e la parte nor vi abbia ottemperato, la sanzione e i narirnissibiliUl dell'impugnazione non può estendersi anche a; a :13 -nand• per la quale l'ordine di integrazione non sia stato:peto (Class: IT 8092 del 2011).

La Corte d'Appello avrebbe c• comunque.: concedere un ulteriore termine per l' eò -aziorie ce contraddittorio nei confronti degli eredi delle cari cit-aceT.,:te art. 291 c.p.c. [per cui, «qualora risultino vicl He norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la è !-,anabile attraverso la rinnovazione dell'atto di intecrazi•ne ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuove -i:arr.- e arch'esso perentorio, purché il precedente termine as!;eglate sia state rispettato sia pure attraverso una notifica nuFll Cass i498C del 2001).

3. - In conclusione, va rigettato il ,:rimc motrvo, Va viceversa accolto il secondo motivo; la sente :e rrugna:a ce'»e essere dunque cassata, in relazione al motivo ae ,:y.:o, e r ad altra sezione della Corte d'appello di Bolog - ch,-2 .prosivederi anche alla liquidazione delle spese del presenta P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo.

Accoglie il 3€condo moOvo cassa la sentenza impugnata, e in relazione a, notive 3CCCitO.rinvia ad altra sezione della Corte d'appg:.di ologria, che provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25265-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dif:;c gliAvvccéTh [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vn_i_ i--:.1ett:v3rnentiu domiaato presso io studio del secondo :*()nP, J; SPAGNA 15 -icorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli ,• ,,T,c;Ati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivarrente coriiliatc oressc (220 lo studio del iDr. i nii3-C) G N -Ari, .ria MARCC1 coti-ricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G:AMPAOLO„ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi ci iidi Fra -icesco-, - intimati avverso la sentenza n. 1504/2016 della CORTE :1 APPL:[OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; /(± udita la relazione della causa svolta nella cari' cons:dlie de [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]\ I FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in lira 21.1.2005,, [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi erede tes:amentario [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio MARCC (1-',U[1::)I per essere riconosciuto proprietario, in forza di testarreb, olografo deE 25.12.1998, di due terreni siti a Borghi (cistirU al C.T. de Comune di Sogliano al foglio 15, particella . ormairnente intestati a [OSCURATO:PERSONA], ma posseduti in rridde ccntihuat.vo. pacifico e pubblico per oltre vent'anni da par.,:,1 de c...fhs [la qual cosa lasciava intendere la domanda d'usu ,..:apione del bene:,. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] negando esservi state il possesso da parte del defunto ed eccependo la falsità dei testamento olografo prodotto. Interveniva volontariamente FRANCESCO padre de convenuto, anch'egli negando l'altrui possesso c: Jerelando falso l'olografo; e chiedendo di essere dichirat) unico erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] e di essere autdrhzate .Ala chiamata in causa di tutti gli eredi legittimi. Con sentenza n. 670/2010 il Tribunale di Fri acce-tava falsità dell'olografo sulla base di CTU grafolo ,.;i2a e rigettava domanda dell'attore; quanto all'intervenuto, rfteneva che avesse illegittimamente allargato la lite. Avverso detta sentenza proponeva aope:lo [OSCURATO:PERSONA] denunciando: a) la nullità della rrieiza ccorne pronunciata a dispetto dell'interruzione del ot -lc,:sso, a suo dire provocata di diritto dalla morte di Francesco ;Jidi .1 19.3.2010. dopo che erano state depositate le memorie ; b) Ver-ate credito dato alla CTU grafologica che srebbe stati..! inattendibile, essendo basata su inaffdap.1 flryre comparazione in fotocopia, trascurante le pecLltart: del Ce come la scarsa scolarità, contrastante coi-, altv-e erne. genze istruttorie che avrebbero fatto presumere oenuinità testamento (archiviazione della notizia di r,:tlito; informaziort rese in sede penale dal medico del de cuius sua \,olenti-E-! di nominare erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I GIAMPAOLC. GUIDI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ct.:al eredi dl [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello incidentale, lamentano() che le domande fossero state dichiarate inairL7t.s5idit cluandc: invece l'accertamento che la successione wvenuta intestato non era che la logica e giuridica .:.egueri:t:a!ceHi dichiarazione di falsità del testamento. Con sentenza n. 1504/2016, depositata in cia7ta 2..2016.. la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inarnr -nissibil e -itrarnb gli appelli; compensava le spese processi.1.11 :ra appellante principale e appellante incidentale; condatrèwa l'appellante principale a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di l,te, in particolare, la Corte territoriale rilevava che in data 17..12.2Cs12 era stati,! ordinata l'integrazione del contraddittorio nei !:iorfront di tutte !e persone che nel grado anteriore erano state t:13 -Late in caust:, quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] [nel comples3o in itin-tere di 23], ritenuti litisconsorti necessari non selc, (Restore dell'accertamento della falsità o meno del testane no posta Oalftr, querela, ma anche su quella posta dalla dorrarda ry-incioale [OSCURATO:PERSONA], che vi era inscindibilmeAte connessa. L'ordinanza era stata solo parzialmente adempi ...O:a in quante quattro delle persone indicate nell'epigrafe del a ,3ente-,za dei Tribunale non erano state citate: Veronica r r r n i ; (-:"[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Co:re ri3Litava relate di omessa notificazione e dei certificati ;.11:.(2 -.A, i pi tre erano morti da molto tempo sicché se ne sare2ber3 dovui citare gli eventuali eredi. Aggiungeva la Corte di rre,7- to elle non c'era spazio per l'art. 291 c.p.c. perché la speclo --1.2 del atto persone defunte da anni, senza il minimo doverc3) centrpdo che li riguardasse, rendeva il tentativo di notit:- _--az cle del tutt() irrilevante, incapace di iniziare il suF:::--.:irocedimeiTco di notificazione; del resto l'ordinanza 28.1142,2014, che aveva negato il termine, non era stata contesta:a col arjorrertH specifici. Il radicale difetto relativo alle tre cefunt ,a. , eredi delle quali nulla si era detto, intecya inadempimento dell'ordinanza ex art. 331 Avverso la sentenza propone ricorso par. cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due rn ,:tivi, il'ustratica memoria. [OSCURATO:PERSONA] con contrar CW-5.7.. RAGIONI DELLA DECISIOPUì 1. - Con il primo motivo, il ricor nt lamenta :a «Violazione e falsa applicazione dell'art. 331 in reiazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», poiché la Corte dg-..--er.tJale [Io( :a impugnata sentenza] erroneamente ',/ev -ì ditiiat inammissibili gli appelli [principale e proposti ragione della soluzione della questione prelimIE:ria guar: ante pretesa mancata integrazione del co proposizione, in via incidentale della querela d so, clta accertare la falsità del testamento olografo, riciip-,Y, -eva :ci giustificare un allargamento del petitum e del H-3- caLsa p•tercli domande del tutto estranee all'oggetto del ricorrente sottolineava, dunque, che l'accertamento ,del.a 'las-tà dei testamento olografo è circostanza indipendente cal'inte-venutc acquisto della proprietà per usucapione. , il diritto proprietà è un diritto autodeterminato, in quarugti suscettllohe di trovare legittimazione in una pluralità di fatt pe- cui il mancato acquisto della proprietà Iure successionils nor esclude l'intervenuto acquisto per usucaWore r'erlobnto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'intervento F.:cduisto delft proprietà per usucapione a prescindere alia alstà de; testamento; invece, il Giudice d'appello ha cft21pi;..ito un grave errore ordinando l'integrazione del contraddittor:o nei confront: degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Il ricorrente, dichiaratosi erede te!:tamen .taric d: [OSCURATO:PERSONA], aveva convenuto in giudizio i,lor cc Guidi pe essere riconosciuto proprietarioXTriffr ilartInto..o: - fféT32998.) c . _ di due terreni formalmente intesta: ai citato. ivlarcn Guidi ma posseduti in modo continuativo, pacific:) e pubblico pe .- oltre venti anni da parte del de cuius. Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] nen,a\rii esservi state il possesso da parte del defunto ed eccepv,ia i3 falsità de; testamento olografo prodotto. Interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], padre del convenuto, anu -,'eoll negando possesso, querelando di falso l'olografo e ci-lederlo di essere dichiarato unico erede legittimo di Romeo etre ac essere autorizzato a chiamare in causa di tuttl ered . 1.3. - Si evidenzia, dunque, che Fra.-[OSCURATO:PERSONA] costituitosi volontariamente nel corso del giucil -lid (-1 prime grado, avesse chiesto la chiamata in causa degli re:L legittimi di [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il Tribunale di Folli .3‘,C2k/a dichiate inammissibile tale intervento in quanto effett .,,.,ilr,.c: in una causa pendente tra altre persone, avente a ogge,::c. iraccertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione d immobili, proponendo domande estranee all'oggetto di Il Tribunale riteneva, altresì, che la pt-,)po3:?.ione, in via incidentale, della querela di falso volta ad accertare la faisítà de testamento olografo, non poteva giustificare Lir. aliai -gamento de: petitum e della causa petendi a domande ciel -.Ldo estranee all'oggetto del giudizio. 1.4. - Al contrario, il ricorrente sottolineava empreamente che l'accertamento della falsità del testamento ::yografg fosse circostanza indipendente dall'intervenuto acquis'.:ci della pi -oprieta per usucapione. Infatti, come detto, il diritto cl .)i-oprie,:à diritto autodeterminato, in quanto tale susce -j..Li e di trovare legittimazione in una pluralità di fatti cost112.:iiv per cuii. mancato acquisto della proprietà iure successEti,;; non esclucie l'intervenuto acquisto per usucapione Tichia -na giurisprudenza di legittimità per la quale ., nele diritti autodeterminati, la causa petendi si con i c.ritt: stessi e con il bene che ne forma l'oggetto; i ugli atti da CL.I dipende l'acquisto del diritto, essendo inlifW,2rti a fini dell'individuazione della causa petendi, hanno processuaie di fatti secondari e sono dedotti esclusivar'ente ii tinzione probatoria del diritto vantato] (Cass. n. 244C0 del 2i)14). Pertanto la Corte territoriale il v re:gbe dovuto correttamente, accertare l'intervenuto acquH -o della per usucapione a prescindere dalla falsità del ti,-:starento, 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente --Jecw.::e la della sentenza o del procedimento, ex ad, l c,p.c.: relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», giacché ia lor:e Terrh:oriale, dopo aver erroneamente ritenuto litisconsorti iecsri qi E:rei di [OSCURATO:PERSONA], ordinava l'integrazione dei contraddittorio fronte della domanda incidentale di [OSCURATO:PERSONA], aia dichiarata inammissibile dal Tribunale, sula quE).le insistevano gi: appellati suoi eredi. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - In particolare, la Corte territori;. r ,vava che in data 17.12.2012 era stata ordinata iThtevazione de contraddittorio nei confronti di tutte le perse c.,e ne grade anteriore erano state chiamate in causa quali e!--?.ci legr,:ttni [OSCURATO:PERSONA] (come detto, ben 23 .- tenutu litisconsorti necessari non solo sulla questione deVaccertamento della falsità o meno del testamento posta aH quereia, ma, anche su quella posta dalla domanda princ. -.:,a,e. il Na:arer,0 Armanni, che vi era inscindibilmente cornessí:, Lei -dina .:za era stata solo parzialmente adempiuta in quar-to u a tt cehe persone indicate nell'epigrafe della sentenza Tribune ier erano state citate. Aggiungeva la Corte di merito [qui veneldo i ape_stz,•: contraddizione con la condotta che aveva polu: lli chiamata di cui sopra] che non c'era spazio per l'art, c.p.c. perché ,a spedizione dell'atto a persone defunte da anri, serra il nnini-ne doveroso controllo che li riguardasse, rende/a tentative notificazione del tutto irrilevante, incapade di iniziare i. subprocedimento di notificazione; del ,-est) l'ordinanza, 28.1/[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva negato il termine, ric n era stata contestata con argomenti specifici; così il rad.ìie. d.fetto relative alle tre parti defunte, degli eredi delle quali ualki si era detto. integrava l'insanabile inadempimento cleIVc rHr za a: sensi dell'art. 331 c.p.c. Si richiama sul punto la giurisprudenu della Sprema Corte per la quale ove il Giudice d'appeLd abbia ordinate l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dc:l'ait. 331 c.e.c., solo in riferimento a una delle domande probote, e la parte nor vi abbia ottemperato, la sanzione e i narirnissibiliUl dell'impugnazione non può estendersi anche a; a :13 -nand• per la quale l'ordine di integrazione non sia stato:peto (Class: IT 8092 del 2011). La Corte d'Appello avrebbe c• comunque.: concedere un ulteriore termine per l' eò -aziorie ce contraddittorio nei confronti degli eredi delle cari cit-aceT.,:te art. 291 c.p.c. [per cui, «qualora risultino vicl He norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la è !-,anabile attraverso la rinnovazione dell'atto di intecrazi•ne ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuove -i:arr.- e arch'esso perentorio, purché il precedente termine as!;eglate sia state rispettato sia pure attraverso una notifica nuFll Cass i498C del 2001). 3. - In conclusione, va rigettato il ,:rimc motrvo, Va viceversa accolto il secondo motivo; la sente :e rrugna:a ce'»e essere dunque cassata, in relazione al motivo ae ,:y.:o, e r ad altra sezione della Corte d'appello di Bolog - ch,-2 .prosivederi anche alla liquidazione delle spese del presenta P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il 3€condo moOvo cassa la sentenza impugnata, e in relazione a, notive 3CCCitO.rinvia ad altra sezione della Corte d'appg:.di ologria, che provvederà anche
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