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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42891/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].] LEK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., in relazione alla pena che stava espiando.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce manifesta illogicità della motivazione, affermando che il rigetto dell'istanza è stato basato su una relazione UEPE che non è stata rinvenuta nel fascicolo processuale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza e illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza, affermando che il Tribunale di sorveglianza si è basato solo sul precedente rigetto di un reclamo avverso una decisione, già confutata, che aveva negato la concessione della esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono entrambi infondati.

1.1. Con riferimento al primo motivo, deve notarsi che è presente fra gli atti del fascicolo processuale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] — UEPE, datata 26 maggio 2022 e pervenuta il 27 maggio 2022 al Tribunale di sorveglianza di Firenze, dalla quale quest'ultimo ha tratto argomenti per rigettare, con il provvedimento qui in esame del 28 luglio 2022, l'istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare.

1.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, deve osservarsi che la motivazione del provvedimento di rigetto datato 28 luglio 2022, impugnato con il ricorso ora in valutazione, non è basata soltanto sulle ragioni che erano state poste a fondamento del precedente provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza e ivi richiamato, recante il rigetto di un precedente reclamo avverso provvedimento negativo in materia di esecuzione di pena presso il domicilio, ma reca una coerente, completa e autonoma esposizione delle ragioni che hanno condotto il Tribunale di sorveglianza al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., poiché sottolinea in modo convincente l'inadeguatezza della revisione critica da parte dell'istante e l'elevato rischio di recidiva.

L'ordinanza impugnata, quindi, risulta immune dai vizi denunciati.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].] LEK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., in relazione alla pena che stava espiando. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce manifesta illogicità della motivazione, affermando che il rigetto dell'istanza è stato basato su una relazione UEPE che non è stata rinvenuta nel fascicolo processuale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza e illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza, affermando che il Tribunale di sorveglianza si è basato solo sul precedente rigetto di un reclamo avverso una decisione, già confutata, che aveva negato la concessione della esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono entrambi infondati. 1.1. Con riferimento al primo motivo, deve notarsi che è presente fra gli atti del fascicolo processuale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] — UEPE, datata 26 maggio 2022 e pervenuta il 27 maggio 2022 al Tribunale di sorveglianza di Firenze, dalla quale quest'ultimo ha tratto argomenti per rigettare, con il provvedimento qui in esame del 28 luglio 2022, l'istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare. 1.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, deve osservarsi che la motivazione del provvedimento di rigetto datato 28 luglio 2022, impugnato con il ricorso ora in valutazione, non è basata soltanto sulle ragioni che erano state poste a fondamento del precedente provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza e ivi richiamato, recante il rigetto di un precedente reclamo avverso provvedimento negativo in materia di esecuzione di pena presso il domicilio, ma reca una coerente, completa e autonoma esposizione delle ragioni che hanno condotto il Tribunale di sorveglianza al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., poiché sottolinea in modo convincente l'inadeguatezza della revisione critica da parte dell'istante e l'elevato rischio di recidiva. L'ordinanza impugnata, quindi, risulta immune dai vizi denunciati. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec