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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 10567/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03P0FP8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui all'art. 13 comma 13 D.Igs. 286/98 nonché per i reati ex artt. 61, 495, 497 bis, 477 e 482 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; (si veda pag. 3 della sentenza impugnata: "non emergendo alcun dato favorevole idoneo a superare il giudizio negativo di personalità dell'imputato, già autore di gravi reati" unitamente alla valorizzazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti e la non rilevanza del preteso fine affettivo).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consJg1i.ere estensore Il P sicie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03P0FP8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui all'art. 13 comma 13 D.Igs. 286/98 nonché per i reati ex artt. 61, 495, 497 bis, 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; (si veda pag. 3 della sentenza impugnata: "non emergendo alcun dato favorevole idoneo a superare il giudizio negativo di personalità dell'imputato, già autore di gravi reati" unitamente alla valorizzazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti e la non rilevanza del preteso fine affettivo). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consJg1i.ere estensore Il P sicie
Sentenza Cassazione n. 10567/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris